«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

È noto, in linea generale, che la disciplina del whistleblower in ambito pubblico/privato (ex d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24) impone un obbligo di riservatezza, sottraendo il nominativo del segnalante all’accesso di “terzi” per evidenti ragioni di tutela da atti ritorsivi, oltre a voler costituire una forma di “incentivazione” del valore etico, a fronte di condotte “illecite” all’interno dell’organizzazione lavorativa: «la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato» (comma 1, dell’art. 1, Ambito di applicazione soggettivo, del d.lgs. cit.).

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Diniego all’accesso del nominativo del segnalante

Diniego all’accesso del nominativo del segnalante

È noto, in linea generale, che la disciplina del whistleblower in ambito pubblico/privato (ex d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24) impone un obbligo di riservatezza, sottraendo il nominativo del segnalante all’accesso di “terzi” per evidenti ragioni di tutela da atti ritorsivi, oltre a voler costituire una forma di “incentivazione” del valore etico, a fronte di condotte “illecite” all’interno dell’organizzazione lavorativa: «la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato» (comma 1, dell’art. 1, Ambito di applicazione soggettivo, del d.lgs. cit.).

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Inquadramento

Il regime vigente, codificato dall’art. 53, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI), pur individuando, al primo comma, situazioni di incompatibilità assoluta (sancite dagli artt. 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 per lo svolgimento di attività imprenditoriali, commerciali, libero-professionali, ed altri lavori pubblici o privati e per cariche sociali in società), il cui espletamento porta alla decadenza dall’impiego previa diffida, prevede anche, al comma 7, che l’attività occasionale espletabile dal dipendente pubblico sia preceduta da una previa autorizzazione datoriale ed anche le attività c.d. “liberalizzate” (ovvero, liberamente esercitabili senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali, ex art. 53, comma 6, d.lgs. n. 165), esigono l’assenza del conflitto di interessi, anche potenziale (nei termini che seguiranno).

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Part time e incarichi esterni nella PA

Part time e incarichi esterni nella PA

Inquadramento

Il regime vigente, codificato dall’art. 53, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI), pur individuando, al primo comma, situazioni di incompatibilità assoluta (sancite dagli artt. 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 per lo svolgimento di attività imprenditoriali, commerciali, libero-professionali, ed altri lavori pubblici o privati e per cariche sociali in società), il cui espletamento porta alla decadenza dall’impiego previa diffida, prevede anche, al comma 7, che l’attività occasionale espletabile dal dipendente pubblico sia preceduta da una previa autorizzazione datoriale ed anche le attività c.d. “liberalizzate” (ovvero, liberamente esercitabili senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali, ex art. 53, comma 6, d.lgs. n. 165), esigono l’assenza del conflitto di interessi, anche potenziale (nei termini che seguiranno).

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