«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La seconda sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 22 luglio 2019 n. 5150 (estensore Manzione), interviene per definire la legittimità di un’ordinanza sindacale, ex artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (c.d. TUEL), di sgombero di un immobile occupato, pur in presenza di una situazione di pericolo già presente da tempo.

Le novità emerse dalla sentenza incidono significativamente sul potere di ordinanza, espressamente previsto dalla legge, quale forma straordinaria di intervento extra ordinem finalizzato a salvaguardare interessi primari dei singoli o della collettività a fronte di situazioni di urgente necessità ma anche a fronte di situazioni consolidate (come nel caso di specie) qualora si accerti che gli strumenti ordinari posti dall’ordinamento risultino insufficienti[1], e vi sia la contestuale esigenza di rispristinare lo stato di sicurezza urbana (rectius pericolo segnalato dal Comando VV.FF.), nelle sue late accezioni.

Il fatto nella sua essenzialità verte sull’efficacia di un’ordinanza sindacale con la quale veniva ingiunto al proprietario di un immobile il mancato utilizzo, anche tramite cessione a terzi, con contestuale intimazione al rilascio da parte degli attuali occupanti onde non metterne a repentaglio la loro incolumità (il provvedimento di rilascio del bene era stato già emesso negli anni, con lo scopo di eliminare il pericolo statico esistente mediante l’esecuzione di lavori di ristrutturazione e/o di restauro).

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Riedizione del potere di ordinanza sindacale di sgombero di immobile occupato

Riedizione del potere di ordinanza sindacale di sgombero di immobile occupato

La seconda sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 22 luglio 2019 n. 5150 (estensore Manzione), interviene per definire la legittimità di un’ordinanza sindacale, ex artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (c.d. TUEL), di sgombero di un immobile occupato, pur in presenza di una situazione di pericolo già presente da tempo.

Le novità emerse dalla sentenza incidono significativamente sul potere di ordinanza, espressamente previsto dalla legge, quale forma straordinaria di intervento extra ordinem finalizzato a salvaguardare interessi primari dei singoli o della collettività a fronte di situazioni di urgente necessità ma anche a fronte di situazioni consolidate (come nel caso di specie) qualora si accerti che gli strumenti ordinari posti dall’ordinamento risultino insufficienti[1], e vi sia la contestuale esigenza di rispristinare lo stato di sicurezza urbana (rectius pericolo segnalato dal Comando VV.FF.), nelle sue late accezioni.

Il fatto nella sua essenzialità verte sull’efficacia di un’ordinanza sindacale con la quale veniva ingiunto al proprietario di un immobile il mancato utilizzo, anche tramite cessione a terzi, con contestuale intimazione al rilascio da parte degli attuali occupanti onde non metterne a repentaglio la loro incolumità (il provvedimento di rilascio del bene era stato già emesso negli anni, con lo scopo di eliminare il pericolo statico esistente mediante l’esecuzione di lavori di ristrutturazione e/o di restauro).

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Le sez. Unite Civ. della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16335 del 18 giugno 2019, interviene per definire lo spoil system nelle società partecipate, in occasione dell’insediamento della nuova Amministrazione (socio di riferimento diretto e attraverso una controllata dell’intero capitale sociale) a fronte di una richiesta dei componenti del C.d.A., di risarcimento dei danni patrimoniale ed all’immagine, per la revoca anzi tempo in violazione (si vorrebbe) delle regole codicistiche, di cui al comma 3 dell’art. 2383, «Nomina e revoca degli amministratori» (prima della scadenza di anni tre del mandato).

Giova rammentare che il presupposto della “giusta causa” per la revoca degli amministratori della società per azioni non è condizione di efficacia della deliberazione assembleare di revoca (essa resta in ogni caso ferma e non caducabile) ma ha il ruolo di escludere in radice l’obbligo risarcitorio, altrimenti previsto a carico della società: la revoca degli amministratori consiste, infatti, nell’esercizio del potere di recesso che l’assemblea può esercitare «in qualunque tempo», indipendentemente dagli esercizi stabiliti in origine per la carica, sicché quando nomina e revoca gli amministratori della società, non esercita un potere a titolo proprio ma esercita l’ordinario potere dell’assemblea, ad essa surrogandosi, quale organo della società, per autorizzazione della legge o dello statuto.

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Neo Sindaco e neo amministratori delle società partecipate: piena validità dello spoil system entro 45 giorni dall’insediamento

Neo Sindaco e neo amministratori delle società partecipate: piena validità dello spoil system entro 45 giorni dall’insediamento

Le sez. Unite Civ. della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16335 del 18 giugno 2019, interviene per definire lo spoil system nelle società partecipate, in occasione dell’insediamento della nuova Amministrazione (socio di riferimento diretto e attraverso una controllata dell’intero capitale sociale) a fronte di una richiesta dei componenti del C.d.A., di risarcimento dei danni patrimoniale ed all’immagine, per la revoca anzi tempo in violazione (si vorrebbe) delle regole codicistiche, di cui al comma 3 dell’art. 2383, «Nomina e revoca degli amministratori» (prima della scadenza di anni tre del mandato).

Giova rammentare che il presupposto della “giusta causa” per la revoca degli amministratori della società per azioni non è condizione di efficacia della deliberazione assembleare di revoca (essa resta in ogni caso ferma e non caducabile) ma ha il ruolo di escludere in radice l’obbligo risarcitorio, altrimenti previsto a carico della società: la revoca degli amministratori consiste, infatti, nell’esercizio del potere di recesso che l’assemblea può esercitare «in qualunque tempo», indipendentemente dagli esercizi stabiliti in origine per la carica, sicché quando nomina e revoca gli amministratori della società, non esercita un potere a titolo proprio ma esercita l’ordinario potere dell’assemblea, ad essa surrogandosi, quale organo della società, per autorizzazione della legge o dello statuto.

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La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, con la sentenza n. 170 del 27 maggio 2019, interviene per definire le condizioni necessarie per poter procedere al rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente pubblico in relazione alla formula assolutoria.

La questione viene affrontata in via indiretta (in un giudizio erariale) in relazione alla liquidazione delle spese legali in favore di un dipendente, coinvolto in un procedimento penale (relativo a diverse ipotesi di reato in relazione alla procedura di appalto), che si è concluso «con la formula dell’estinzione del giudizio per intervenuta prescrizione dei reati».

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Nessun rimborso spese legali per intervenuta prescrizione dei reati

Nessun rimborso spese legali per intervenuta prescrizione dei reati

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, con la sentenza n. 170 del 27 maggio 2019, interviene per definire le condizioni necessarie per poter procedere al rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente pubblico in relazione alla formula assolutoria.

La questione viene affrontata in via indiretta (in un giudizio erariale) in relazione alla liquidazione delle spese legali in favore di un dipendente, coinvolto in un procedimento penale (relativo a diverse ipotesi di reato in relazione alla procedura di appalto), che si è concluso «con la formula dell’estinzione del giudizio per intervenuta prescrizione dei reati».

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Il T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, con la sentenza 13 giugno 2019 n. 1346, chiarisce l’iter istruttorio per definire l’uso pubblico di una strada privata, e il valore del suo inserimento nell’elenco delle vie pubbliche.

La questione verte sulla richiesta di annullamento di atti deliberativi del Consiglio comunale (in materia urbanistica) afferenti l’inquadramento di un passaggio viario disegnato in bianco, colore utilizzato per contrassegnare le vie pubbliche in senso proprio, pur avendo presentato un’apposita osservazione con la quale si evidenziava la natura privata del cespite.

Nell’approvare lo strumento urbanistico si respingeva l’osservazione sulla base delle controdeduzioni fornite dai progettisti e mutuate dal Comune secondo le quali «seppur la natura privata del bene non risulti revocabile in dubbio, il passaggio sarebbe “per consolidata consuetudine apert[o] al pubblico transito” e il Piano urbano del traffico ne prevedrebbe la transitabilità per pedoni e biciclette».

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Imporre l’uso pubblico ad una strada privata

Imporre l’uso pubblico ad una strada privata

Il T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, con la sentenza 13 giugno 2019 n. 1346, chiarisce l’iter istruttorio per definire l’uso pubblico di una strada privata, e il valore del suo inserimento nell’elenco delle vie pubbliche.

La questione verte sulla richiesta di annullamento di atti deliberativi del Consiglio comunale (in materia urbanistica) afferenti l’inquadramento di un passaggio viario disegnato in bianco, colore utilizzato per contrassegnare le vie pubbliche in senso proprio, pur avendo presentato un’apposita osservazione con la quale si evidenziava la natura privata del cespite.

Nell’approvare lo strumento urbanistico si respingeva l’osservazione sulla base delle controdeduzioni fornite dai progettisti e mutuate dal Comune secondo le quali «seppur la natura privata del bene non risulti revocabile in dubbio, il passaggio sarebbe “per consolidata consuetudine apert[o] al pubblico transito” e il Piano urbano del traffico ne prevedrebbe la transitabilità per pedoni e biciclette».

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