«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. controllo Veneto della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 322 del 7 novembre 2019, interviene per definire nel dettaglio le modalità operative per la celebrazione dei matrimoni, al di fuori della sede comunale (presso ristoranti o ville), attraverso il modello degli accordi, ex art. 43, comma 4, della Legge n. 449/1997 (c.d. finanziaria 1998).

L’art. 43 della Legge n. 449 del 1997 ammette la possibilità per le P.A., al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, di stipulare «contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione» con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile, dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata, con un conseguente risparmio di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.

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Celebrazioni di matrimoni fuori della sede comunale e trattamento accessorio

Celebrazioni di matrimoni fuori della sede comunale e trattamento accessorio

La sez. controllo Veneto della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 322 del 7 novembre 2019, interviene per definire nel dettaglio le modalità operative per la celebrazione dei matrimoni, al di fuori della sede comunale (presso ristoranti o ville), attraverso il modello degli accordi, ex art. 43, comma 4, della Legge n. 449/1997 (c.d. finanziaria 1998).

L’art. 43 della Legge n. 449 del 1997 ammette la possibilità per le P.A., al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, di stipulare «contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione» con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile, dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata, con un conseguente risparmio di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.

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La prima sez. Pescara del T.A.R. Abruzzo, con la sentenza 22 luglio 2019 n. 193, legittima l’accesso ai messaggi di posta elettronica scambiati dai commissari di un concorso pubblico, ritenendo pienamente legittima l’ostensione delle comunicazioni quando sono riferite all’attività istruttoria della predisposizione delle domande d’esame, a fronte di un diniego tacito sull’istanza di accesso agli atti del procedimento amministrativo.

La ricorrente richiedeva l’accesso integrale ai «messaggi di posta elettronica circolati tra i membri della Commissione» in determinati giorni e di una «e – mail menzionata a pagina 26, terz’ultimo capoverso, del Verbale» di concorso.

L’Amministrazione resistente, pur riconoscendo i diritti di partecipazione (alias accesso) stabiliti dalla Legge n. 241/1990, nega il possesso della cit. documentazione, rilevando che «le e – mail reclamate sono intercorse esclusivamente tra i membri della Commissione i quali hanno fatto uso di computer privati né le mail in parola sono pervenute o acquisite dall’Ateneo agli atti della procedura».

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Diritto di accesso alle conversazioni e – mail tra commissari d’esame

Diritto di accesso alle conversazioni e – mail tra commissari d’esame

La prima sez. Pescara del T.A.R. Abruzzo, con la sentenza 22 luglio 2019 n. 193, legittima l’accesso ai messaggi di posta elettronica scambiati dai commissari di un concorso pubblico, ritenendo pienamente legittima l’ostensione delle comunicazioni quando sono riferite all’attività istruttoria della predisposizione delle domande d’esame, a fronte di un diniego tacito sull’istanza di accesso agli atti del procedimento amministrativo.

La ricorrente richiedeva l’accesso integrale ai «messaggi di posta elettronica circolati tra i membri della Commissione» in determinati giorni e di una «e – mail menzionata a pagina 26, terz’ultimo capoverso, del Verbale» di concorso.

L’Amministrazione resistente, pur riconoscendo i diritti di partecipazione (alias accesso) stabiliti dalla Legge n. 241/1990, nega il possesso della cit. documentazione, rilevando che «le e – mail reclamate sono intercorse esclusivamente tra i membri della Commissione i quali hanno fatto uso di computer privati né le mail in parola sono pervenute o acquisite dall’Ateneo agli atti della procedura».

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Può accadere che vengano segnalate all’Amministrazione civica situazioni di grave degrado urbano, con l’occupazione (o meno) di beni fatiscenti, privi di ogni standard igienico – sanitario e di sicurezza, in evidente violazione delle specifiche prescrizioni edilizie per l’abitabilità, ovvero la dichiarazione di agibilità, funzionali alla fruibilità degli immobili per un determinato uso: «la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata», ex comma 1, dell’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001.

Invero, il certificato di agibilità/segnalazione certificata dei locali attesta non solo la salubrità degli ambienti ma anche la conformità dell’opera realizzata rispetto al progetto approvato, avendo valutato l’intera situazione sotto molteplici profili e presupposti di conformità urbanistico-edilizia dei beni: in caso di accertata carenza di tali requisiti segue l’intervento sospensivo e/o inibitorio e/o sanzionatorio dell’Autorità civica[1].

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Appunti sul potere di ordinanza sindacale di sgombero di un bene (privato) in grave stato di abbandono e malsano

Appunti sul potere di ordinanza sindacale di sgombero di un bene (privato) in grave stato di abbandono e malsano

Può accadere che vengano segnalate all’Amministrazione civica situazioni di grave degrado urbano, con l’occupazione (o meno) di beni fatiscenti, privi di ogni standard igienico – sanitario e di sicurezza, in evidente violazione delle specifiche prescrizioni edilizie per l’abitabilità, ovvero la dichiarazione di agibilità, funzionali alla fruibilità degli immobili per un determinato uso: «la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata», ex comma 1, dell’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001.

Invero, il certificato di agibilità/segnalazione certificata dei locali attesta non solo la salubrità degli ambienti ma anche la conformità dell’opera realizzata rispetto al progetto approvato, avendo valutato l’intera situazione sotto molteplici profili e presupposti di conformità urbanistico-edilizia dei beni: in caso di accertata carenza di tali requisiti segue l’intervento sospensivo e/o inibitorio e/o sanzionatorio dell’Autorità civica[1].

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