«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il sorteggio della commissione

Leggendo il secondo periodo del comma 3, dell’art. 77 (Commissione giudicatrici) del d.lgs. n. 50/2016, viene stabilito un criterio generale per la scelta dei commissari di gara; esperti «individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione».

Il criterio di buona amministrazione prevede un’operazione di sorteggio:

  • da una lista prestabilita;
  • lista composta da un numero minimo che non può essere inferiore al doppio dei soggetti da nominare, con una chance di almeno la metà;
  • assicurando il principio della rotazione, ovvero dell’alternanza della scelta, evitando di riproporre i medesimi soggetti.

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Il criterio del sorteggio sulla nomina dei commissari esterni (e delle offerte uguali)

Il criterio del sorteggio sulla nomina dei commissari esterni (e delle offerte uguali)

Il sorteggio della commissione

Leggendo il secondo periodo del comma 3, dell’art. 77 (Commissione giudicatrici) del d.lgs. n. 50/2016, viene stabilito un criterio generale per la scelta dei commissari di gara; esperti «individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione».

Il criterio di buona amministrazione prevede un’operazione di sorteggio:

  • da una lista prestabilita;
  • lista composta da un numero minimo che non può essere inferiore al doppio dei soggetti da nominare, con una chance di almeno la metà;
  • assicurando il principio della rotazione, ovvero dell’alternanza della scelta, evitando di riproporre i medesimi soggetti.

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La sez. II del T.A.R. Toscana, con la sentenza 15 luglio 2020 n. 926, delimita i poteri di recesso da una convenzione da parte dell’Amministrazione locale in assenza di un contradditorio: niente risoluzione ad nutum.

Il Comune dopo aver sottoscritto una convenzione, con una procedura aperta, per la concessione di punti di ristoro e relativi parchi comunali, con determina da «atto dell’avvenuta risoluzione di diritto della convenzione» (su una presunta condizione risolutiva) per una violazione di una norma regolamentare sulla gestione del verde pubblico (nel caso di specie, un uso non autorizzato), ordinando al concessionario di rilasciare l’area e ripristinare lo stato dei luoghi, entro un termine stabilito: seguiva ricorso.

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Revoca di una convenzione e mancata comunicazione di avvio del procedimento

Revoca di una convenzione e mancata comunicazione di avvio del procedimento

La sez. II del T.A.R. Toscana, con la sentenza 15 luglio 2020 n. 926, delimita i poteri di recesso da una convenzione da parte dell’Amministrazione locale in assenza di un contradditorio: niente risoluzione ad nutum.

Il Comune dopo aver sottoscritto una convenzione, con una procedura aperta, per la concessione di punti di ristoro e relativi parchi comunali, con determina da «atto dell’avvenuta risoluzione di diritto della convenzione» (su una presunta condizione risolutiva) per una violazione di una norma regolamentare sulla gestione del verde pubblico (nel caso di specie, un uso non autorizzato), ordinando al concessionario di rilasciare l’area e ripristinare lo stato dei luoghi, entro un termine stabilito: seguiva ricorso.

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