«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La VI sez. Napoli del T.A.R. Campania, con la sentenza 19 ottobre 2020 n. 4568, interviene per delineare la legittimazione alla sottoscrizione dell’actio ad exibendum, in sede processuale in mancanza del mandato o della procura del titolare del diritto.

Giova rammentare che:

  • l’art. 6, del d.P.R. n. 184/2006, al comma 4 disciplina la richiesta formale di accesso, il cui procedimento «deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell’ipotesi disciplinata dal comma 2», mentre all’art. 7 «Accoglimento della richiesta e modalità di accesso», comma 5 precisa che «l’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta».
  • l’art. 25, «Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi», della legge n. 241/1990, al comma 4 dispone che «Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione», distinguendo, al successivo comma 5, che «Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo».

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Legittimazione (rappresentanza) sull’istanza di accesso agli atti in caso di silenzio

Legittimazione (rappresentanza) sull’istanza di accesso agli atti in caso di silenzio

La VI sez. Napoli del T.A.R. Campania, con la sentenza 19 ottobre 2020 n. 4568, interviene per delineare la legittimazione alla sottoscrizione dell’actio ad exibendum, in sede processuale in mancanza del mandato o della procura del titolare del diritto.

Giova rammentare che:

  • l’art. 6, del d.P.R. n. 184/2006, al comma 4 disciplina la richiesta formale di accesso, il cui procedimento «deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell’ipotesi disciplinata dal comma 2», mentre all’art. 7 «Accoglimento della richiesta e modalità di accesso», comma 5 precisa che «l’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta».
  • l’art. 25, «Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi», della legge n. 241/1990, al comma 4 dispone che «Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione», distinguendo, al successivo comma 5, che «Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo».

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La sez. V del T.A.R. Campania, Napoli, con la sentenza 18 aprile 2020, n. 1392 (estensore. Caminiti), traccia le linee interpretative in materia di “rinnovo” e “proroga” dei contratti pubblici di appalto di servizi, segnando la distinzione tra rinegoziazione delle condizioni (nuovo contratto) e differimento del termine di conclusione del contratto originario.

L’art. 106 «Modifica di contratti durante il periodo di efficacia» del d.lgs. n. 50/2016 si occupa di definire le condizioni di durata del contratto in corso di esecuzione, stabilendo criteri definiti al fine di non alterare la concorrenza e la par condicio tra offerenti, specie ove si incida su un elemento essenziale del contratto[1].

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Sanzionata la proroga o rinnovo del contratto in assenza dei presupposti

Sanzionata la proroga o rinnovo del contratto in assenza dei presupposti

La sez. V del T.A.R. Campania, Napoli, con la sentenza 18 aprile 2020, n. 1392 (estensore. Caminiti), traccia le linee interpretative in materia di “rinnovo” e “proroga” dei contratti pubblici di appalto di servizi, segnando la distinzione tra rinegoziazione delle condizioni (nuovo contratto) e differimento del termine di conclusione del contratto originario.

L’art. 106 «Modifica di contratti durante il periodo di efficacia» del d.lgs. n. 50/2016 si occupa di definire le condizioni di durata del contratto in corso di esecuzione, stabilendo criteri definiti al fine di non alterare la concorrenza e la par condicio tra offerenti, specie ove si incida su un elemento essenziale del contratto[1].

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