«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 215 del 7 gennaio 2021, conferma un orientamento sulla giurisdizione ordinaria in caso di controversia sulla decadenza della nomina ricoperta al Consiglio Superiore della Magistratura, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pensionamento), quando il suddetto rapporto costituiva un requisito per l’elezione e la sua permanenza in carica.

L’appellante riferiva di essere stato eletto Consigliere del CSM, primo nel collegio nazionale comprendente i magistrati con funzioni di legittimità, con conseguente collocamento in posizione di fuori ruolo nell’organico della Magistratura, a seguito del compimento del settantesimo anno veniva collocato obbligatoriamente a riposo, con l’anticipata cessazione della carica rispetto alla durata ordinaria e la sua sostituzione con altro soggetto “togato.

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La giurisdizione ordinaria per la perdita della carica elettiva (al CSM)

La giurisdizione ordinaria per la perdita della carica elettiva (al CSM)

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 215 del 7 gennaio 2021, conferma un orientamento sulla giurisdizione ordinaria in caso di controversia sulla decadenza della nomina ricoperta al Consiglio Superiore della Magistratura, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pensionamento), quando il suddetto rapporto costituiva un requisito per l’elezione e la sua permanenza in carica.

L’appellante riferiva di essere stato eletto Consigliere del CSM, primo nel collegio nazionale comprendente i magistrati con funzioni di legittimità, con conseguente collocamento in posizione di fuori ruolo nell’organico della Magistratura, a seguito del compimento del settantesimo anno veniva collocato obbligatoriamente a riposo, con l’anticipata cessazione della carica rispetto alla durata ordinaria e la sua sostituzione con altro soggetto “togato.

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Vanno fatte alcune considerazioni.

PRIMO PUNTO: L’Italia ha bisogno di nuovi saggi, di nuove leggi, di nuove autorità, ed è per questo che si moltiplicano le norme sulla semplificazione e sulla delegificazione; aumentando la trasparenza e l’accessibilità dei dati on line delle amministrazioni pubbliche si garantisce il controllo sociale e si diminuisce la burocrazia e la corruzione.

Si partoriscono nuove procedure, nuove adempimenti, nuovi obblighi e poi si pretenderebbe di eliminare i costi della pubblica amministrazione, i costi degli apparati amministrativi.

Hanno scoperto la separazione delle funzioni: ai politici gli atti di indirizzo e di programmazione, ai tecnici l’attività gestionale, poi… se i tecnici non seguono… (vedi) i politici hanno importato (pure) lo spoils system.

La dirigenza di “fiducia” o “a chiamata”, sul mito della libertà di mandato (con l’elezione diretta del sindaco), viene scelta quale dirigenza di staff e/o uffici alle dirette dipendenze degli organi (elettivi) di vertice: un concetto di democrazia alquanto singolare che non coincide con i principi costituzionali “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge” (art. 97 Cost.).

La scelta avviene direttamente o previa selezione (avviso pubblico): di fatto la nomina è prodotta su indicazione diretta dell’eletto, ovviamente in base alle valutazione del c.d. curriculum, anzi sul merito e la preparazione (su questi ultimi profili qualche dubbio permane).

SECONDO PUNTO: (estratto: “Prospettive e tendenze del rapporto tra Politica e Amministrazione nell’Ordinamento Italiano”, in Rivista della Corte dei Conti, 1998, n.2)

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Brevi considerazioni sulla “Relazione Finale del Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali”

Vanno fatte alcune considerazioni.

PRIMO PUNTO: L’Italia ha bisogno di nuovi saggi, di nuove leggi, di nuove autorità, ed è per questo che si moltiplicano le norme sulla semplificazione e sulla delegificazione; aumentando la trasparenza e l’accessibilità dei dati on line delle amministrazioni pubbliche si garantisce il controllo sociale e si diminuisce la burocrazia e la corruzione.

Si partoriscono nuove procedure, nuove adempimenti, nuovi obblighi e poi si pretenderebbe di eliminare i costi della pubblica amministrazione, i costi degli apparati amministrativi.

Hanno scoperto la separazione delle funzioni: ai politici gli atti di indirizzo e di programmazione, ai tecnici l’attività gestionale, poi… se i tecnici non seguono… (vedi) i politici hanno importato (pure) lo spoils system.

La dirigenza di “fiducia” o “a chiamata”, sul mito della libertà di mandato (con l’elezione diretta del sindaco), viene scelta quale dirigenza di staff e/o uffici alle dirette dipendenze degli organi (elettivi) di vertice: un concetto di democrazia alquanto singolare che non coincide con i principi costituzionali “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge” (art. 97 Cost.).

La scelta avviene direttamente o previa selezione (avviso pubblico): di fatto la nomina è prodotta su indicazione diretta dell’eletto, ovviamente in base alle valutazione del c.d. curriculum, anzi sul merito e la preparazione (su questi ultimi profili qualche dubbio permane).

SECONDO PUNTO: (estratto: “Prospettive e tendenze del rapporto tra Politica e Amministrazione nell’Ordinamento Italiano”, in Rivista della Corte dei Conti, 1998, n.2)

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