«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

I motivi dell’esclusione

La sez. II, del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6306 del 15 settembre 2021, interviene confermando l’esclusione (“ricusazione”) di una lista di candidati al consiglio comunale, da parte della sottocommissione elettorale circondariale, poiché i moduli di sottoscrizione contenenti «le firme sono stati presentati su fogli A4 semplicemente spillati con punti ad omega fra di loro e con la lista dei candidati consiglieri, senza alcun timbro o firma di continuità tra il foglio contenente la lista dei candidati e i fogli contenenti le sottoscrizioni».

Le modalità pratiche di autenticazione della lista

In effetti, il giudice di prime cure, recepisce le motivazioni di esclusione della lista che seppure contenente delle firme autenticate rileva che la modalità di raccolta impedisce di attribuire a quelle firme (ovvero, quelle dell’atto “separato” rispetto al “principale”) una genuinità di collegamento rispetto alla lista di riferimento, riportata nel foglio principale e non negli allegati spillati: «oltretutto l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori è apposta su uno dei fogli che non riporta alcun collegamento con gli altri», con la ritenuta impossibilità di «verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori abbiano avuto piena ed indubitabile consapevolezza circa l’esatta identità dei candidati presenti nella lista».

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ll procedimento elettorale (comunale) di presentazione delle liste: non solo una questione di spilli

ll procedimento elettorale (comunale) di presentazione delle liste: non solo una questione di spilli

I motivi dell’esclusione

La sez. II, del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6306 del 15 settembre 2021, interviene confermando l’esclusione (“ricusazione”) di una lista di candidati al consiglio comunale, da parte della sottocommissione elettorale circondariale, poiché i moduli di sottoscrizione contenenti «le firme sono stati presentati su fogli A4 semplicemente spillati con punti ad omega fra di loro e con la lista dei candidati consiglieri, senza alcun timbro o firma di continuità tra il foglio contenente la lista dei candidati e i fogli contenenti le sottoscrizioni».

Le modalità pratiche di autenticazione della lista

In effetti, il giudice di prime cure, recepisce le motivazioni di esclusione della lista che seppure contenente delle firme autenticate rileva che la modalità di raccolta impedisce di attribuire a quelle firme (ovvero, quelle dell’atto “separato” rispetto al “principale”) una genuinità di collegamento rispetto alla lista di riferimento, riportata nel foglio principale e non negli allegati spillati: «oltretutto l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori è apposta su uno dei fogli che non riporta alcun collegamento con gli altri», con la ritenuta impossibilità di «verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori abbiano avuto piena ed indubitabile consapevolezza circa l’esatta identità dei candidati presenti nella lista».

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Il T.A.R. Piemonte, sez. II, con la sentenza 7 maggio 2013 n. 558 interviene sulle determinazioni della Commissione Elettorale Circondariale di Asti, con il quale è stata deliberata la ricusazione della Lista Fascismo e Libertà per le elezioni amministrative del Comune di Tonengo.

Il giudice di prime cure non entra nel merito delle eccezioni di rito ma afferma immediatamente che il ricorso è infondato nel merito e va respinto.

Viene richiamato il precedente della quinta sezione del Consiglio di Stato (sentenza n. 1354 del 6 marzo 2013) con la quale è stato affermato che:

a. nel quadro costituzionale entro il quale si iscrive la disciplina che regola il procedimento elettorale e che fissa i poteri delle commissioni elettorali, si deve ritenere che i casi di esclusione e di correzione dei contrassegni e delle liste elettorali presuppongono implicitamente la legittimazione costituzionale del movimento o partito politico, alla stregua della XII disposizione di attuazione e transitoria della Costituzione che vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista (“È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista”);

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Ricusazione dei simboli riconducibili al disciolto partito fascista

Il T.A.R. Piemonte, sez. II, con la sentenza 7 maggio 2013 n. 558 interviene sulle determinazioni della Commissione Elettorale Circondariale di Asti, con il quale è stata deliberata la ricusazione della Lista Fascismo e Libertà per le elezioni amministrative del Comune di Tonengo.

Il giudice di prime cure non entra nel merito delle eccezioni di rito ma afferma immediatamente che il ricorso è infondato nel merito e va respinto.

Viene richiamato il precedente della quinta sezione del Consiglio di Stato (sentenza n. 1354 del 6 marzo 2013) con la quale è stato affermato che:

a. nel quadro costituzionale entro il quale si iscrive la disciplina che regola il procedimento elettorale e che fissa i poteri delle commissioni elettorali, si deve ritenere che i casi di esclusione e di correzione dei contrassegni e delle liste elettorali presuppongono implicitamente la legittimazione costituzionale del movimento o partito politico, alla stregua della XII disposizione di attuazione e transitoria della Costituzione che vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista (“È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista”);

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