«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La terza sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 2 maggio 2019 n. 2841 (Est. Manzione), delinea gli effetti e le modalità del ricorso alla revisione prezzi, quale condizione negoziale che si impone in via automatica nei contratti di fornitura continuativa o periodica (caso di specie, fornitura triennale di guanti monouso e chirurgici), meccanismo di bilanciamento del sinallagma contrattuale voluto dal legislatore, che necessariamente proprio ai sensi dell’art. 1339 c.c. trova ingresso nel contratto.

La questione si presenta nella richiesta di revisione prezzi subito dopo la stipulazione del contratto, giustificata dall’innalzamento dei costi di mercato delle materie prime e del conseguente aumento unilaterale del prezzo convenuto; al termine del contratto l’operatore economico ingiungeva il pagamento della differenza, pagamento contestato ripetutamente dall’Amministrazione aggiudicataria, ergo il ricorso in giudizio.

Il Tribunale di prime cure rigettava le richieste revisionali per mancanza di prova dell’aumento dei costi, rinvenibile – a detta del ricorrente – dalle rilevazioni delle Camere di commercio; di contro l’Azienda ospedaliera invocava un precedente sulla correttezza del prezzo convenuto ab origine con il contratto[1].

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Effetti e modalità della revisione prezzi: la prova

Effetti e modalità della revisione prezzi: la prova

La terza sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 2 maggio 2019 n. 2841 (Est. Manzione), delinea gli effetti e le modalità del ricorso alla revisione prezzi, quale condizione negoziale che si impone in via automatica nei contratti di fornitura continuativa o periodica (caso di specie, fornitura triennale di guanti monouso e chirurgici), meccanismo di bilanciamento del sinallagma contrattuale voluto dal legislatore, che necessariamente proprio ai sensi dell’art. 1339 c.c. trova ingresso nel contratto.

La questione si presenta nella richiesta di revisione prezzi subito dopo la stipulazione del contratto, giustificata dall’innalzamento dei costi di mercato delle materie prime e del conseguente aumento unilaterale del prezzo convenuto; al termine del contratto l’operatore economico ingiungeva il pagamento della differenza, pagamento contestato ripetutamente dall’Amministrazione aggiudicataria, ergo il ricorso in giudizio.

Il Tribunale di prime cure rigettava le richieste revisionali per mancanza di prova dell’aumento dei costi, rinvenibile – a detta del ricorrente – dalle rilevazioni delle Camere di commercio; di contro l’Azienda ospedaliera invocava un precedente sulla correttezza del prezzo convenuto ab origine con il contratto[1].

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Nella «Memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali nell’ambito del ddl di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (AS 1018)» si formulano alcune osservazioni di interesse sul trattamento dei dati personali.

Relativamente alla tutela, specie in presenza di minori, annota in primis che il sistema per l’erogazione del reddito di cittadinanza (di seguito: Rdc) comporta un trattamento dei dati personali su larga scala, riferiti:

  • ai richiedenti;
  • ai componenti il suo nucleo familiare;
  • ai dati relativi allo stato di salute;
  • alla eventuale sottoposizione a misure restrittive della libertà personale;
  • alle condizioni di disagio, in particolare sotto il profilo economico, familiare o sociale.

Si legge che «tale meccanismo, così come delineato, presuppone un patrimonio informativo complesso e articolato, fondato sull’interconnessione di molteplici banche dati, la circolazione di delicatissime informazioni tra una pluralità di soggetti pubblici, nonché il monitoraggio e la valutazione dei consumi e dei comportamenti dei singoli familiari del beneficiario».

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Profilazione dei dati personali (e biometrici): le riflessioni del Garante privacy sulle recenti discipline normative

Profilazione dei dati personali (e biometrici): le riflessioni del Garante privacy sulle recenti discipline normative

Nella «Memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali nell’ambito del ddl di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (AS 1018)» si formulano alcune osservazioni di interesse sul trattamento dei dati personali.

Relativamente alla tutela, specie in presenza di minori, annota in primis che il sistema per l’erogazione del reddito di cittadinanza (di seguito: Rdc) comporta un trattamento dei dati personali su larga scala, riferiti:

  • ai richiedenti;
  • ai componenti il suo nucleo familiare;
  • ai dati relativi allo stato di salute;
  • alla eventuale sottoposizione a misure restrittive della libertà personale;
  • alle condizioni di disagio, in particolare sotto il profilo economico, familiare o sociale.

Si legge che «tale meccanismo, così come delineato, presuppone un patrimonio informativo complesso e articolato, fondato sull’interconnessione di molteplici banche dati, la circolazione di delicatissime informazioni tra una pluralità di soggetti pubblici, nonché il monitoraggio e la valutazione dei consumi e dei comportamenti dei singoli familiari del beneficiario».

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La prima sez. del T.A.R. Molise, con la sentenza n. 38 del 28 gennaio 2019, interviene per richiamare i principi dell’evidenza pubblica nella concessione di un bene pubblico in uso o in comodato: l’assegnazione diretta della gestione non è coerente con i principi dell’ordinamento giuridico, anche quando non siano presenti richieste di utilizzo del bene.

L’evidenza pubblica è lo strumento giuridico per l’assegnazione dei beni, e la pubblicità costituisce l’offerta al pubblico per la presentazione di proposte, avendo lo scopo di sollecitare il privato eventualmente silente.

I beni pubblici vanno concessi attraverso una procedura aperta, comparativa, trasparente mediante un interpello del mercato (c.d. call pubblica), trattandosi sempre di una risorsa che appartiene alla Comunità e che la Pubblica Amministrazione è chiamata, appunto, ad amministrare nell’interesse pubblico, di tutti.

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L’archetipo dell’evidenza pubblica per la concessione di una tartufaia ad uso gratuito

L’archetipo dell’evidenza pubblica per la concessione di una tartufaia ad uso gratuito

La prima sez. del T.A.R. Molise, con la sentenza n. 38 del 28 gennaio 2019, interviene per richiamare i principi dell’evidenza pubblica nella concessione di un bene pubblico in uso o in comodato: l’assegnazione diretta della gestione non è coerente con i principi dell’ordinamento giuridico, anche quando non siano presenti richieste di utilizzo del bene.

L’evidenza pubblica è lo strumento giuridico per l’assegnazione dei beni, e la pubblicità costituisce l’offerta al pubblico per la presentazione di proposte, avendo lo scopo di sollecitare il privato eventualmente silente.

I beni pubblici vanno concessi attraverso una procedura aperta, comparativa, trasparente mediante un interpello del mercato (c.d. call pubblica), trattandosi sempre di una risorsa che appartiene alla Comunità e che la Pubblica Amministrazione è chiamata, appunto, ad amministrare nell’interesse pubblico, di tutti.

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Il caso si ripete: sproporzionalità rispetto al fine e lesione delle libertà individuali.

Il Garante per la protezione dei dati personali (c.d. Garante privacy) interviene (potere correttivo di avvertimento) dando alcune indicazioni (con spirito collaborativo) ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (Titolare del trattamento) sulla fatturazione elettronica che dovrebbe essere cambiata (dal sito del Garante «Il Garante privacy all’Agenzia delle entrate: la fatturazione elettronica va cambiata») per non violare i diktat del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR (General Data Protection Regulation).

La fattura elettronica (trasmessa dall’emittente al ricevente attraverso il Sistema d’interscambio, SDI) sarà obbligatoria per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi comunque effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, con l’eccezione degli operatori che rientrano nei c.d. regimi di vantaggio e regimi forfettari, per i quali è facoltativo, nonché dei piccoli produttori agricoli già esonerati dall’emissione di fattura.

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Fattura elettronica ed eccesso di trattamenti di dati personali (e biometrici): va cambiata

Fattura elettronica ed eccesso di trattamenti di dati personali (e biometrici): va cambiata

Il caso si ripete: sproporzionalità rispetto al fine e lesione delle libertà individuali.

Il Garante per la protezione dei dati personali (c.d. Garante privacy) interviene (potere correttivo di avvertimento) dando alcune indicazioni (con spirito collaborativo) ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (Titolare del trattamento) sulla fatturazione elettronica che dovrebbe essere cambiata (dal sito del Garante «Il Garante privacy all’Agenzia delle entrate: la fatturazione elettronica va cambiata») per non violare i diktat del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR (General Data Protection Regulation).

La fattura elettronica (trasmessa dall’emittente al ricevente attraverso il Sistema d’interscambio, SDI) sarà obbligatoria per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi comunque effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, con l’eccezione degli operatori che rientrano nei c.d. regimi di vantaggio e regimi forfettari, per i quali è facoltativo, nonché dei piccoli produttori agricoli già esonerati dall’emissione di fattura.

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