«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. controllo Abruzzo della Corte dei Conti, con parere 23 dicembre 2019, n. 179, interviene nel confermare che il processo di alienazione di quote societarie non può essere diverso da quello definito direttamente dal legislatore, ex D.lgs. n. 175/2016 (TUSP).

In effetti, il chiarimento è riferito:

  • al valore di vendita rispetto all’originario prezzo di acquisto;
  • alle modalità di vendita;
  • all’acquisto delle azioni da parte della società interessata in caso di mancata alienazione;
  • gli effetti in caso di mancata/impossibilità di alienazione, ex 24. comma 5 del TUSP.

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Nessuna deroga alla procedura di alienazione di quote di società partecipata

Nessuna deroga alla procedura di alienazione di quote di società partecipata

La sez. controllo Abruzzo della Corte dei Conti, con parere 23 dicembre 2019, n. 179, interviene nel confermare che il processo di alienazione di quote societarie non può essere diverso da quello definito direttamente dal legislatore, ex D.lgs. n. 175/2016 (TUSP).

In effetti, il chiarimento è riferito:

  • al valore di vendita rispetto all’originario prezzo di acquisto;
  • alle modalità di vendita;
  • all’acquisto delle azioni da parte della società interessata in caso di mancata alienazione;
  • gli effetti in caso di mancata/impossibilità di alienazione, ex 24. comma 5 del TUSP.

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La sez. controllo regionale della Corte dei Conti Lombardia, con la deliberazione n. 8 della camera di Consiglio del giorno 29 gennaio 2019, interviene per ribadire un principio generale della contrattualista pubblica, prima in chiave “contabilitistica” (alias, risparmio di spesa) poi in visione comunitaria di apertura al mercato della concorrenza, la vendita o cessione di quote societarie avviene mediante una procedura di evidenza pubblica[1].

L’art. 10 «Alienazione di partecipazioni sociali» del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) prevede per la validità delle operazioni di cessione che «gli atti deliberativi aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche» sono adottati dal Consiglio comunale (in ambito comunale), imponendo, al secondo comma, che «l’alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell’organo competente…, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell’operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l’alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente… fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto».

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Vendita di quote societarie ed evidenza pubblica

Vendita di quote societarie ed evidenza pubblica

La sez. controllo regionale della Corte dei Conti Lombardia, con la deliberazione n. 8 della camera di Consiglio del giorno 29 gennaio 2019, interviene per ribadire un principio generale della contrattualista pubblica, prima in chiave “contabilitistica” (alias, risparmio di spesa) poi in visione comunitaria di apertura al mercato della concorrenza, la vendita o cessione di quote societarie avviene mediante una procedura di evidenza pubblica[1].

L’art. 10 «Alienazione di partecipazioni sociali» del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) prevede per la validità delle operazioni di cessione che «gli atti deliberativi aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche» sono adottati dal Consiglio comunale (in ambito comunale), imponendo, al secondo comma, che «l’alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell’organo competente…, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell’operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l’alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente… fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto».

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