«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. giurisdizionale Campania della Corte dei conti, con la sentenza 24 marzo 2023, n. 187, interviene per delineare le responsabilità del RUP sulla mancata riscossione degli oneri concessori (oneri di urbanizzazione e contributo di costruzione)[1] dovuti dai privati a seguito del rilascio di titoli edilizi, in considerazione del fatto che l’azione di recupero del predetto importo, comprensivo della sanzione, risultava preclusa in seguito al decorso del temine decennale di prescrizione (dell’azione di recupero)[2].

In effetti, la riscossione risulta un atto dovuto[3], privando il RUP (ossia, il soggetto investito della competenza) da un suo potere/facoltà di esenzione[4], risultando da una parte, una prestazione patrimoniale imposta, dall’altra parte, un obbligo di servizio, sia la quantificazione degli stessi che la verifica (controllo o monitoraggio) effettiva sui pagamenti effettuati dai soggetti obbligati[5], la cui omissione (mancato introito) è imputabile a titolo di responsabilità amministrativa: grave (colpa) negligenza.

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Effetti della mancata riscossione (o errata determinazione) degli oneri concessori

Effetti della mancata riscossione (o errata determinazione) degli oneri concessori

La sez. giurisdizionale Campania della Corte dei conti, con la sentenza 24 marzo 2023, n. 187, interviene per delineare le responsabilità del RUP sulla mancata riscossione degli oneri concessori (oneri di urbanizzazione e contributo di costruzione)[1] dovuti dai privati a seguito del rilascio di titoli edilizi, in considerazione del fatto che l’azione di recupero del predetto importo, comprensivo della sanzione, risultava preclusa in seguito al decorso del temine decennale di prescrizione (dell’azione di recupero)[2].

In effetti, la riscossione risulta un atto dovuto[3], privando il RUP (ossia, il soggetto investito della competenza) da un suo potere/facoltà di esenzione[4], risultando da una parte, una prestazione patrimoniale imposta, dall’altra parte, un obbligo di servizio, sia la quantificazione degli stessi che la verifica (controllo o monitoraggio) effettiva sui pagamenti effettuati dai soggetti obbligati[5], la cui omissione (mancato introito) è imputabile a titolo di responsabilità amministrativa: grave (colpa) negligenza.

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La sez. controllo Emilia Romagna della Corte dei Conti, con il parere n. 1 del 13 gennaio 2022 (Relatore Scognamiglio), interviene per delimitare i contorni nell’erogazione degli incentivi dell’imposta municipale propria e della TARI (oltre all’evasione), di cui al comma 1, dell’art. 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

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La corretta erogazione degli incentivi dell’imposta municipale propria e della TARI

La corretta erogazione degli incentivi dell’imposta municipale propria e della TARI

La sez. controllo Emilia Romagna della Corte dei Conti, con il parere n. 1 del 13 gennaio 2022 (Relatore Scognamiglio), interviene per delimitare i contorni nell’erogazione degli incentivi dell’imposta municipale propria e della TARI (oltre all’evasione), di cui al comma 1, dell’art. 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

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Principio di diritto

La sez. II Catania, del TAR Sicilia, con la sentenza 29 agosto 2022 n. 2316, interviene per legittimare la condotta di un’Amministrazione Locale che, nell’affidamento di un incarico legale (ove prevale il rispetto del principio di personalità della prestazione, in aderenza all’art. 2232., Esecuzione dell’opera, c.c.)[1], ha privilegiato il criterio soggettivo dell’esperienza professionale su una specifica materia (la riscossione negli Enti Locali), ritenendo non rientrare, la scelta discrezionale operata, in un’alterazione della concorrenza.

Fatto e clausola escludente

Il ricorso viene rivolto ad una determinazione con cui è stata approvata la graduatoria dei partecipanti alla selezione comparativa per titoli finalizzata all’affidamento di un incarico ad un avvocato esterno con esperienza in materia di riscossione e recupero crediti, e nello specifico della maturata esperienza professionale sull’oggetto dell’incarico.

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L’esperienza locale nell’affidamento dell’incarico legale

L’esperienza locale nell’affidamento dell’incarico legale

Principio di diritto

La sez. II Catania, del TAR Sicilia, con la sentenza 29 agosto 2022 n. 2316, interviene per legittimare la condotta di un’Amministrazione Locale che, nell’affidamento di un incarico legale (ove prevale il rispetto del principio di personalità della prestazione, in aderenza all’art. 2232., Esecuzione dell’opera, c.c.)[1], ha privilegiato il criterio soggettivo dell’esperienza professionale su una specifica materia (la riscossione negli Enti Locali), ritenendo non rientrare, la scelta discrezionale operata, in un’alterazione della concorrenza.

Fatto e clausola escludente

Il ricorso viene rivolto ad una determinazione con cui è stata approvata la graduatoria dei partecipanti alla selezione comparativa per titoli finalizzata all’affidamento di un incarico ad un avvocato esterno con esperienza in materia di riscossione e recupero crediti, e nello specifico della maturata esperienza professionale sull’oggetto dell’incarico.

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La massima

La sez. I del Tribunale di Vicenza, con ordinanza R.G. 2020/6071 del 6 dicembre 2021, rigetta (per inammissibilità) la richiesta di restituzione dell’indennità di carica erogata ad un’intera giunta comunale[1], non potendo il giudice disapplicare l’atto amministrativo di determinazione dei criteri di erogazione (provvedimento risalente all’anno 2004), pena l’invasione (interferenza) in un’attività discrezionale (sul massimo o minimo del valore) a cui è inibito l’esercizio del potere giudicante (non può sindacarne il merito, sostituendosi)[2].

La disputa

La questione verteva (a seguito di un controllo contabile) sulla ripetizione di un indebito di somme percepite (periodo dal 2009 – 2019) a titolo di indennità di funzione, ovvero, in subordine, di arricchimento senza causa (ex art. 2041 c.c.), da parte dei componenti dell’organo giuntale; compensi liquidati sulla base di un’errata determinazione (in eccedenza) del quantum (in violazione, si eccepiva, con le disposizioni di legge, ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. n. 267/2000, con riferimento all’allegato A) dell’art. 1 del D.M. n. 199 del 4 aprile 2000 e dell’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, Legge finanziaria 2006): l’Amministrazione ricorrente chiedeva la disapplicazione della deliberazione di giunta comunale che, in violazione di legge, aveva determinato l’importo dell’indennità di carica[3].

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Restituzione dell’indennità di carica e disapplicazione della deliberazione di determinazione degli importi da parte del G.O.

Restituzione dell’indennità di carica e disapplicazione della deliberazione di determinazione degli importi da parte del G.O.

La massima

La sez. I del Tribunale di Vicenza, con ordinanza R.G. 2020/6071 del 6 dicembre 2021, rigetta (per inammissibilità) la richiesta di restituzione dell’indennità di carica erogata ad un’intera giunta comunale[1], non potendo il giudice disapplicare l’atto amministrativo di determinazione dei criteri di erogazione (provvedimento risalente all’anno 2004), pena l’invasione (interferenza) in un’attività discrezionale (sul massimo o minimo del valore) a cui è inibito l’esercizio del potere giudicante (non può sindacarne il merito, sostituendosi)[2].

La disputa

La questione verteva (a seguito di un controllo contabile) sulla ripetizione di un indebito di somme percepite (periodo dal 2009 – 2019) a titolo di indennità di funzione, ovvero, in subordine, di arricchimento senza causa (ex art. 2041 c.c.), da parte dei componenti dell’organo giuntale; compensi liquidati sulla base di un’errata determinazione (in eccedenza) del quantum (in violazione, si eccepiva, con le disposizioni di legge, ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. n. 267/2000, con riferimento all’allegato A) dell’art. 1 del D.M. n. 199 del 4 aprile 2000 e dell’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, Legge finanziaria 2006): l’Amministrazione ricorrente chiedeva la disapplicazione della deliberazione di giunta comunale che, in violazione di legge, aveva determinato l’importo dell’indennità di carica[3].

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La massima

La sez. giurisdizionale Molise della Corte conti, con la sentenza del 31 agosto 2021 n. 53, interviene in merito alla responsabilità dovuta alla mancanza dell’aggiornamento degli oneri concessori, escludendo il danno erariale in presenza dei termini necessari per recuperare le somme rideterminate ex post ed, inoltre, nel caso che tale mancanza non risulta rilevante sulla determinazione concreta del suo aumento.

La fonte

È noto che l’art. 16, Contributo per il rilascio del permesso di costruire, del DPR n. 380/2001 stabilisce (salvo i casi di esenzione, di cui all’art. 17, comma 3)[1], che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo (c.d. oneri concessori) commisurato:

  • all’incidenza degli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria);
  • (nonché) al costo di costruzione.

Il contributo concessorio opera sul piano dell’efficacia all’interno del rapporto paritetico fra Amministrazione e contribuente, rilevando che gli atti con i quali l’Amministrazione comunale determina o ridetermina il contributo (di costruzione) hanno natura privatistica, con la conseguenza che l’obbligazione di corrispondere il contributo (corrispettivo di diritto pubblico di natura non tributaria) nasce nel momento in cui viene rilasciato il titolo ed è a tale momento che occorre aver riguardo per la determinazione dell’entità dello stesso[2].

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Aggiornamento oneri concessori, prescrizione ordinaria e azioni di recupero

Aggiornamento oneri concessori, prescrizione ordinaria e azioni di recupero

La massima

La sez. giurisdizionale Molise della Corte conti, con la sentenza del 31 agosto 2021 n. 53, interviene in merito alla responsabilità dovuta alla mancanza dell’aggiornamento degli oneri concessori, escludendo il danno erariale in presenza dei termini necessari per recuperare le somme rideterminate ex post ed, inoltre, nel caso che tale mancanza non risulta rilevante sulla determinazione concreta del suo aumento.

La fonte

È noto che l’art. 16, Contributo per il rilascio del permesso di costruire, del DPR n. 380/2001 stabilisce (salvo i casi di esenzione, di cui all’art. 17, comma 3)[1], che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo (c.d. oneri concessori) commisurato:

  • all’incidenza degli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria);
  • (nonché) al costo di costruzione.

Il contributo concessorio opera sul piano dell’efficacia all’interno del rapporto paritetico fra Amministrazione e contribuente, rilevando che gli atti con i quali l’Amministrazione comunale determina o ridetermina il contributo (di costruzione) hanno natura privatistica, con la conseguenza che l’obbligazione di corrispondere il contributo (corrispettivo di diritto pubblico di natura non tributaria) nasce nel momento in cui viene rilasciato il titolo ed è a tale momento che occorre aver riguardo per la determinazione dell’entità dello stesso[2].

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