«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

(Pubblicato su Maggiolicultura.it – 21 aprile 2022. Iscriviti alla Newsletter della rivista)

Il regime dei beni pubblici

In via generale, la gestione dei beni pubblici impone una regola base che può essere riassunta nei principi comuni del “buon andamento e dell’imparzialità” (ex artt. 97 Cost. e 1 della legge n. 241/1990), esigendo da una parte, di mettere in assegnazione la res publica mediante una procedura trasparente (la c.d. evidenza pubblica), dall’altra, della necessaria utilità (c.d. reddittività), percependo un canone di locazione/concessione, valorizzando il patrimonio affidato ad un terzo.

Risulta evidente l’illegittimità di un affidamento diretto di un bene pubblico, senza alcuna procedura selettiva, in aperta violazione con i principi generali della contabilità pubblica (secondo le regole che impongono un’entrata nei contratti attivi attesa la reddittività dei beni) e la disciplina comunitaria della concorrenza, pubblicità e trasparenza[1].

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Assegnazione della sede ad una associazione culturale con schema di comodato

Assegnazione della sede ad una associazione culturale con schema di comodato

(Pubblicato su Maggiolicultura.it – 21 aprile 2022. Iscriviti alla Newsletter della rivista)

Il regime dei beni pubblici

In via generale, la gestione dei beni pubblici impone una regola base che può essere riassunta nei principi comuni del “buon andamento e dell’imparzialità” (ex artt. 97 Cost. e 1 della legge n. 241/1990), esigendo da una parte, di mettere in assegnazione la res publica mediante una procedura trasparente (la c.d. evidenza pubblica), dall’altra, della necessaria utilità (c.d. reddittività), percependo un canone di locazione/concessione, valorizzando il patrimonio affidato ad un terzo.

Risulta evidente l’illegittimità di un affidamento diretto di un bene pubblico, senza alcuna procedura selettiva, in aperta violazione con i principi generali della contabilità pubblica (secondo le regole che impongono un’entrata nei contratti attivi attesa la reddittività dei beni) e la disciplina comunitaria della concorrenza, pubblicità e trasparenza[1].

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La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 9 aprile 2019 n. 2327, conferma la condotta legittima di un’Amministrazione civica, capoluogo di regione, che ha negato l’affissione di manifesti pubblicitari contenenti la promozione dell’obiezione di coscienza in ambito sanitario, riformando il pronunciamento del giudice di primo grado nella sua neutralità di pensiero (come si ha avuto modo di riferire in sede di analisi giuridica della sentenza della seconda sez. del T.A.R. Liguria, n. 174 del 4 marzo 2019)[1].

L’Amministrazione civica impugnava la sentenza del Tribunale di prime cure di accoglimento del ricorso avverso il diniego di affissione di centotrenta manifesti della campagna informativa nazionale «Non affidarti al caso», in tema di obiezione di coscienza in ambito sanitario.

In premessa, viene analizzata la motivazione del diniego alla pubblicazione dei manifesti in considerazione che gli stessi presenterebbero «una possibile violazione di norme vigenti in riferimento alla protezione della coscienza individuale (artt. 2, 13, 19 e 21 della Costituzione; Sentenza della Corte Costituzionale n. 467/1991; premessa e art. 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; artt. 9 e 10 della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo) e al rispetto e tutela dovuti ad ogni confessione religiosa, a chi la professa e ai ministri di culto nonché agli oggetti che formano oggetto di culto (artt. 403 e 404 c.p.; art. 10, comma 2 del vigente Piano generale degli Impianti del Comune…; artt. 10 e 11 del vigente Codice di autodisciplina della Comunicazione Commerciale dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria)».

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Diniego di affissione di manifesti pubblicitari sull’obiezione di coscienza in ambito sanitario, condotte discriminatorie e diritto di critica

Diniego di affissione di manifesti pubblicitari sull’obiezione di coscienza in ambito sanitario, condotte discriminatorie e diritto di critica

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 9 aprile 2019 n. 2327, conferma la condotta legittima di un’Amministrazione civica, capoluogo di regione, che ha negato l’affissione di manifesti pubblicitari contenenti la promozione dell’obiezione di coscienza in ambito sanitario, riformando il pronunciamento del giudice di primo grado nella sua neutralità di pensiero (come si ha avuto modo di riferire in sede di analisi giuridica della sentenza della seconda sez. del T.A.R. Liguria, n. 174 del 4 marzo 2019)[1].

L’Amministrazione civica impugnava la sentenza del Tribunale di prime cure di accoglimento del ricorso avverso il diniego di affissione di centotrenta manifesti della campagna informativa nazionale «Non affidarti al caso», in tema di obiezione di coscienza in ambito sanitario.

In premessa, viene analizzata la motivazione del diniego alla pubblicazione dei manifesti in considerazione che gli stessi presenterebbero «una possibile violazione di norme vigenti in riferimento alla protezione della coscienza individuale (artt. 2, 13, 19 e 21 della Costituzione; Sentenza della Corte Costituzionale n. 467/1991; premessa e art. 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; artt. 9 e 10 della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo) e al rispetto e tutela dovuti ad ogni confessione religiosa, a chi la professa e ai ministri di culto nonché agli oggetti che formano oggetto di culto (artt. 403 e 404 c.p.; art. 10, comma 2 del vigente Piano generale degli Impianti del Comune…; artt. 10 e 11 del vigente Codice di autodisciplina della Comunicazione Commerciale dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria)».

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La seconda sez. del T.A.R. Liguria, con la sentenza 174 del 4 marzo 2019, segna i contorni della libertà di espressione nella possibilità di manifestare – senza riserve – mediante l’affissione di manifesti il proprio convincimento in tema di obiezione di coscienza in ambito sanitario abortivo: involge «un tessuto assiologico di preminente rilevanza ordinamentale», che dipana tra le libertà fondamentali e i diritti incomprimibili della persona, esprimendo una serie di facoltà primarie inerenti la persona, «la libertà di autodeterminazione circa la scelta, di rilievo bioetico, di avvalersi della clausola di obiezione di coscienza da parte dei medici richiesti di praticare l’interruzione volontaria di gravidanza».

La giurisprudenza penale[1] ammette che integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del medico in servizio di guardia che, richiesto di assistere una paziente sottoposta ad intervento di interruzione volontaria di gravidanza, si astenga dal prestare la propria attività nelle fasi antecedenti o successive a quelle specificamente e necessariamente dirette a determinare l’aborto, invocando il diritto di obiezione di coscienza, attesi i limiti previsti dall’art. 9 legge 22 maggio 1978, n. 194, all’esercizio di tale facoltà.

La questione presenta, quindi, una forte valenza (bio)etica sotto una molteplicità di profili umani, sociali, professionali.

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Obiezione di coscienza, aborto e manifesti pubblicitari: una questione di attualità

Obiezione di coscienza, aborto e manifesti pubblicitari: una questione di attualità

La seconda sez. del T.A.R. Liguria, con la sentenza 174 del 4 marzo 2019, segna i contorni della libertà di espressione nella possibilità di manifestare – senza riserve – mediante l’affissione di manifesti il proprio convincimento in tema di obiezione di coscienza in ambito sanitario abortivo: involge «un tessuto assiologico di preminente rilevanza ordinamentale», che dipana tra le libertà fondamentali e i diritti incomprimibili della persona, esprimendo una serie di facoltà primarie inerenti la persona, «la libertà di autodeterminazione circa la scelta, di rilievo bioetico, di avvalersi della clausola di obiezione di coscienza da parte dei medici richiesti di praticare l’interruzione volontaria di gravidanza».

La giurisprudenza penale[1] ammette che integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del medico in servizio di guardia che, richiesto di assistere una paziente sottoposta ad intervento di interruzione volontaria di gravidanza, si astenga dal prestare la propria attività nelle fasi antecedenti o successive a quelle specificamente e necessariamente dirette a determinare l’aborto, invocando il diritto di obiezione di coscienza, attesi i limiti previsti dall’art. 9 legge 22 maggio 1978, n. 194, all’esercizio di tale facoltà.

La questione presenta, quindi, una forte valenza (bio)etica sotto una molteplicità di profili umani, sociali, professionali.

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La libertà di culto, vagliata dal potere locale, viene rimessa al giudizio della Corte Costituzionale sul bisogno di professare, liberamente e senza vincoli, nei luoghi e negli edifici tale libertà costituzionalmente garantita.

La questione viene riproposta alla Consulta della sez. seconda Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 8 ottobre 2018, n. 2227 (il precedente, con ordinanza 3 agosto 2018, n. 1939, si tratta dei commi 1 e 2 dell’art. 75), per scrutinare la legittimità costituzionale dell’art. 75, della legge regionale Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2 che non detta alcun limite alla discrezionalità del Comune nel decidere quando determinarsi (comma 5, «I comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad adottare e approvare il piano delle attrezzature religiose entro diciotto mesi») e in che senso (commi 1 e 2) a fronte della richiesta di individuazione di edifici o aree da destinare al culto.

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La libertà di culto (non) può essere una scelta discrezionale

La libertà di culto (non) può essere una scelta discrezionale

La libertà di culto, vagliata dal potere locale, viene rimessa al giudizio della Corte Costituzionale sul bisogno di professare, liberamente e senza vincoli, nei luoghi e negli edifici tale libertà costituzionalmente garantita.

La questione viene riproposta alla Consulta della sez. seconda Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 8 ottobre 2018, n. 2227 (il precedente, con ordinanza 3 agosto 2018, n. 1939, si tratta dei commi 1 e 2 dell’art. 75), per scrutinare la legittimità costituzionale dell’art. 75, della legge regionale Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2 che non detta alcun limite alla discrezionalità del Comune nel decidere quando determinarsi (comma 5, «I comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad adottare e approvare il piano delle attrezzature religiose entro diciotto mesi») e in che senso (commi 1 e 2) a fronte della richiesta di individuazione di edifici o aree da destinare al culto.

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L’Amministrazione è titolare della competenza sulla valutazione della nuova destinazione di un bene (adibito al culto e alla preghiera) anche in assenza di un espresso divieto.

La seconda sezione Milano del T.A.R. Lombardia, con la sentenza n. 2018 del 27 agosto 2018, ritiene legittimo il diniego opposto da un Comune al cambio di destinazione urbanistica per la realizzazione di un edificio di culto, anche in assenza di un divieto espresso dalle norme o della realizzazione di nuove opere edilizie.

Il Comune rigettava la domanda di permesso di costruire, presentata da un’Associazione, per realizzare un luogo di culto in un determinato immobile:

A margine, veniva segnalato nel bene adibito a luogo di culto risultava, da un rapporto di Polizia Locale, «una rilevante presenza di persone da ultimo nelle serate di venerdì e sabato desumibile dal numero consistente di veicoli nell’area esterna e dal via vai di persone in entrata e uscita dall’immobile».

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Edifici di culto e destinazione urbanistica

Edifici di culto e destinazione urbanistica

L’Amministrazione è titolare della competenza sulla valutazione della nuova destinazione di un bene (adibito al culto e alla preghiera) anche in assenza di un espresso divieto.

La seconda sezione Milano del T.A.R. Lombardia, con la sentenza n. 2018 del 27 agosto 2018, ritiene legittimo il diniego opposto da un Comune al cambio di destinazione urbanistica per la realizzazione di un edificio di culto, anche in assenza di un divieto espresso dalle norme o della realizzazione di nuove opere edilizie.

Il Comune rigettava la domanda di permesso di costruire, presentata da un’Associazione, per realizzare un luogo di culto in un determinato immobile:

A margine, veniva segnalato nel bene adibito a luogo di culto risultava, da un rapporto di Polizia Locale, «una rilevante presenza di persone da ultimo nelle serate di venerdì e sabato desumibile dal numero consistente di veicoli nell’area esterna e dal via vai di persone in entrata e uscita dall’immobile».

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Libertà di culto o di pianificazione urbana

La questione può essere posta nei seguenti termini: se sia o no possibile aprire nuovi luoghi religiosi o se «l’installazione di nuove attrezzature religiose presuppone il Piano delle attrezzature religiose», come richiesto dalla Legge regionale Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, indipendentemente dal carico urbanistico generato dall’opera ?.

La sez. seconda del T.A.R. Lombardia, Milano, con ordinanza 3 agosto 2018, n. 1939, rimette alla Corte costituzionale il quesito esposto, per un verifica di compatibilità costituzionale in contrasto con gli articoli 2 (diritti inviolabili), 3 (uguaglianza) e 19 (libertà religiosa) della Costituzione.

Il ragionamento sotteso, si discute, è quello di limitare attraverso un Piano urbanistico (notoriamente uno strumento di programmazione dove è prevalente l’esercizio del merito politico) la libertà religiosa.

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Libertà di culto o di pianificazione urbana

Libertà di culto o di pianificazione urbana

Libertà di culto o di pianificazione urbana

La questione può essere posta nei seguenti termini: se sia o no possibile aprire nuovi luoghi religiosi o se «l’installazione di nuove attrezzature religiose presuppone il Piano delle attrezzature religiose», come richiesto dalla Legge regionale Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, indipendentemente dal carico urbanistico generato dall’opera ?.

La sez. seconda del T.A.R. Lombardia, Milano, con ordinanza 3 agosto 2018, n. 1939, rimette alla Corte costituzionale il quesito esposto, per un verifica di compatibilità costituzionale in contrasto con gli articoli 2 (diritti inviolabili), 3 (uguaglianza) e 19 (libertà religiosa) della Costituzione.

Il ragionamento sotteso, si discute, è quello di limitare attraverso un Piano urbanistico (notoriamente uno strumento di programmazione dove è prevalente l’esercizio del merito politico) la libertà religiosa.

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