«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La prima sez. Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza 13 novembre 2020 n. 11814, definisce la giurisdizione ordinaria in tema di controversie sulla permanenza a membro del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) di un soggetto che ha perso la titolarità, a seguito di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età: cessazione della carica di un organo elettivo al venire meno dell’appartenenza all’ordine giudiziario.

Il caso riguarda una delibera del Consiglio Superiore della Magistratura (organo di rilievo costituzionale, rientrante tra quegli organi previsti dalla Costituzione, ma da essa non direttamente disciplinati nelle funzioni; sono anche detti organi ausiliari non partecipando direttamente alle finalità perseguite dallo Stato) adottata di approvazione della proposta della

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Permanenza dei requisiti per ricoprire una carica elettiva: la pretesa assume una consistenza di diritto soggettivo di competenza del G.O.

Permanenza dei requisiti per ricoprire una carica elettiva: la pretesa assume una consistenza di diritto soggettivo di competenza del G.O.

La prima sez. Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza 13 novembre 2020 n. 11814, definisce la giurisdizione ordinaria in tema di controversie sulla permanenza a membro del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) di un soggetto che ha perso la titolarità, a seguito di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età: cessazione della carica di un organo elettivo al venire meno dell’appartenenza all’ordine giudiziario.

Il caso riguarda una delibera del Consiglio Superiore della Magistratura (organo di rilievo costituzionale, rientrante tra quegli organi previsti dalla Costituzione, ma da essa non direttamente disciplinati nelle funzioni; sono anche detti organi ausiliari non partecipando direttamente alle finalità perseguite dallo Stato) adottata di approvazione della proposta della

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La terza sez. Bari del T.A.R. Puglia, con la sentenza 6 febbraio 2020 n. 205, interviene per definire i caratteri dell’organismo di diritto pubblico, analizzando le modalità di gestione di eventi fieristici da parte di una società privata.

La figura dell’“organismo di diritto pubblico” è stata introdotta nell’ordinamento nazionale per allargare la nozione di “Amministrazione aggiudicatrice” tenuta o meno al rispetto delle regole di evidenza pubblica nell’affidamento di pubbliche commesse, facendo ricorso a criteri elastici di definizione che trovano la propria collocazione nell’art. 3, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016, trattando in tale definizione «qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell’allegato IV:

1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale (c.d. requisito teleologico);

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Organismo di diritto pubblico e gestione di servizi fieristici

Organismo di diritto pubblico e gestione di servizi fieristici

La terza sez. Bari del T.A.R. Puglia, con la sentenza 6 febbraio 2020 n. 205, interviene per definire i caratteri dell’organismo di diritto pubblico, analizzando le modalità di gestione di eventi fieristici da parte di una società privata.

La figura dell’“organismo di diritto pubblico” è stata introdotta nell’ordinamento nazionale per allargare la nozione di “Amministrazione aggiudicatrice” tenuta o meno al rispetto delle regole di evidenza pubblica nell’affidamento di pubbliche commesse, facendo ricorso a criteri elastici di definizione che trovano la propria collocazione nell’art. 3, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016, trattando in tale definizione «qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell’allegato IV:

1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale (c.d. requisito teleologico);

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