«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Assistiamo ad una produzione normativa anomala, il Governo legifera «in casi straordinari di necessità e d’urgenza» (ex comma 1, dell’art. 77 Cost.) per «imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative in tutti i settori incisi dalle previsioni», in sede di conversione dei D.L. il Parlamento inserisce nuovi tomi del diritto, modificando le norme, stralciando pezzi di commi, al punto da poter leggere un testo di legge che appare diverso per contenuto e sostanza rispetto a quello proposto e adottato dall’esecutivo: le norme provvisorie vedono rinnovata la propria fonte, «che non è più il provvedimento governativo, ormai uscito di scena, ma la successiva legge di conversione (c.d. «novazione della fonte»)»[1]

Il D.L. n. 77/2021, così come il successivo D.L. 80/2021, convertito con modificazioni in legge 113/2021, introduce in sede di conversione una pluralità di norme che contrastano con la necessaria omogeneità del decreto-legge, un’eterogeneità rispetto alle disposizioni originariamente contenute nel D.L., senza l’adozione della procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere: «il Parlamento, nell’approvare la legge di conversione di un decreto, può esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti precettivi ulteriori…, peraltro con il limite dell’omogeneità complessiva dell’atto normativo rispetto all’oggetto o allo scopo», dovendo, tuttavia, osservare in presenza di emendamenti direttamente incidenti sul testo del provvedimento governativo l’omogeneità del decreto-legge «dalla legge di conversione, verificandosi, in mancanza, un uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto»[2].

In breve, la decretazione d’urgenza con l’aggiunta di norme in sede di conversione del decreto – legge, del tutto estranee rispetto al contenuto della decretazione d’urgenza, costituisce concretamente un procedimento abbreviato in luogo di quello normale.

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Il d.l. n. 77/2021, convertito con aggiunte in legge n. 108/2021

Il d.l. n. 77/2021, convertito con aggiunte in legge n. 108/2021

Assistiamo ad una produzione normativa anomala, il Governo legifera «in casi straordinari di necessità e d’urgenza» (ex comma 1, dell’art. 77 Cost.) per «imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative in tutti i settori incisi dalle previsioni», in sede di conversione dei D.L. il Parlamento inserisce nuovi tomi del diritto, modificando le norme, stralciando pezzi di commi, al punto da poter leggere un testo di legge che appare diverso per contenuto e sostanza rispetto a quello proposto e adottato dall’esecutivo: le norme provvisorie vedono rinnovata la propria fonte, «che non è più il provvedimento governativo, ormai uscito di scena, ma la successiva legge di conversione (c.d. «novazione della fonte»)»[1]

Il D.L. n. 77/2021, così come il successivo D.L. 80/2021, convertito con modificazioni in legge 113/2021, introduce in sede di conversione una pluralità di norme che contrastano con la necessaria omogeneità del decreto-legge, un’eterogeneità rispetto alle disposizioni originariamente contenute nel D.L., senza l’adozione della procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere: «il Parlamento, nell’approvare la legge di conversione di un decreto, può esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti precettivi ulteriori…, peraltro con il limite dell’omogeneità complessiva dell’atto normativo rispetto all’oggetto o allo scopo», dovendo, tuttavia, osservare in presenza di emendamenti direttamente incidenti sul testo del provvedimento governativo l’omogeneità del decreto-legge «dalla legge di conversione, verificandosi, in mancanza, un uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto»[2].

In breve, la decretazione d’urgenza con l’aggiunta di norme in sede di conversione del decreto – legge, del tutto estranee rispetto al contenuto della decretazione d’urgenza, costituisce concretamente un procedimento abbreviato in luogo di quello normale.

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La seconda sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 4 giugno 2020 n. 3544, si sofferma sulle modalità della verbalizzazione e sulla natura del verbale, con riferimento all’attività del Consiglio Superiore della Magistratura (relativo al rapporto di idoneità all’ufficio, alla valutazione della professionalità, all’inserimento a fascicolo del parere in relazione alla domanda per la nomina a Procuratore Aggiunto).

Il pronunciamento riveste interesse per i temi trattati con un primo quadro di riferimento:

  • la verbalizzazione delle attività espletate da un organo amministrativo costituisce un atto necessario, in quanto consente la verifica della regolarità delle operazioni medesime;
  • il verbale può definirsi quale atto giuridico, appartenente alla categoria delle certificazioni, quale documento avente lo scopo di descrivere atti o fatti rilevanti per il diritto, compiuti alla presenza di un funzionario verbalizzante cui è stata attribuita detta funzione;
  • la verbalizzazione ha l’obiettivo di assicurare e dare conto della certezza di quanto avvenuto in un determinato momento e luogo.

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La verbalizzazione: modalità, forma e sostanza

La verbalizzazione: modalità, forma e sostanza

La seconda sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 4 giugno 2020 n. 3544, si sofferma sulle modalità della verbalizzazione e sulla natura del verbale, con riferimento all’attività del Consiglio Superiore della Magistratura (relativo al rapporto di idoneità all’ufficio, alla valutazione della professionalità, all’inserimento a fascicolo del parere in relazione alla domanda per la nomina a Procuratore Aggiunto).

Il pronunciamento riveste interesse per i temi trattati con un primo quadro di riferimento:

  • la verbalizzazione delle attività espletate da un organo amministrativo costituisce un atto necessario, in quanto consente la verifica della regolarità delle operazioni medesime;
  • il verbale può definirsi quale atto giuridico, appartenente alla categoria delle certificazioni, quale documento avente lo scopo di descrivere atti o fatti rilevanti per il diritto, compiuti alla presenza di un funzionario verbalizzante cui è stata attribuita detta funzione;
  • la verbalizzazione ha l’obiettivo di assicurare e dare conto della certezza di quanto avvenuto in un determinato momento e luogo.

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Aiuti di stato: il pronunciamento

La seconda sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2866 del 6 maggio 2020, si sofferma sugli aiuti di Stato e sulle responsabilità delle P.A. silenti.

La vicenda (molto complessa) nella sua essenzialità è riferita alla richiesta di un intervento finanziario di sostegno in relazione ai danni sofferti dalla sua attività produttiva a causa di epidemia di influenza aviaria (nel caso specifico, ordinanza sindacale di distruzione delle uova e abbattimento animali, ed effetti collegati al decesso per denutrizione e spese di alimentazione).

L’aiuto di Stato, disposto con apposito d.m., era subordinato alla notificazione del provvedimento alla Commissione europea per la verifica della compatibilità (conclusa positivamente) con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

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Attività istruttoria in attesa della concessione di aiuti di Stato per il servizio di trasporto scolastico ai tempi del COVID-19

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Aiuti di stato: il pronunciamento

La seconda sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2866 del 6 maggio 2020, si sofferma sugli aiuti di Stato e sulle responsabilità delle P.A. silenti.

La vicenda (molto complessa) nella sua essenzialità è riferita alla richiesta di un intervento finanziario di sostegno in relazione ai danni sofferti dalla sua attività produttiva a causa di epidemia di influenza aviaria (nel caso specifico, ordinanza sindacale di distruzione delle uova e abbattimento animali, ed effetti collegati al decesso per denutrizione e spese di alimentazione).

L’aiuto di Stato, disposto con apposito d.m., era subordinato alla notificazione del provvedimento alla Commissione europea per la verifica della compatibilità (conclusa positivamente) con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

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