«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

È noto che l’articolo 12, Provvedimenti attributivi di vantaggi economici, della legge n. 241 del 1990, consente la concessione di contributi di qualunque genere (non vi è limite di materia) a «persone ed enti pubblici e privati» a condizione che sia predeterminato (ex ante) e pubblicizzato (alias avviso pubblico o bando) da parte della PA erogatrice «nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti» (serve un regolamento interno) «dei criteri e delle modalità», avendo cura di riportare negli atti «l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità», esigenza da una parte, di natura redazionale (c.d. forma), dall’altra, di natura istruttoria e motivazionale di accertamento della presenza dei presupposti (c.d. sostanza): una evidente sottolineatura sul vincolo di autodeterminazione della discrezionalità nella concretizzazione delle decisioni per ragioni di trasparenza del processo decisionale.

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Contributi economici alle associazioni culturali e no profit per il sostegno dei costi energetici (con schemi)

Contributi economici alle associazioni culturali e no profit per il sostegno dei costi energetici (con schemi)

È noto che l’articolo 12, Provvedimenti attributivi di vantaggi economici, della legge n. 241 del 1990, consente la concessione di contributi di qualunque genere (non vi è limite di materia) a «persone ed enti pubblici e privati» a condizione che sia predeterminato (ex ante) e pubblicizzato (alias avviso pubblico o bando) da parte della PA erogatrice «nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti» (serve un regolamento interno) «dei criteri e delle modalità», avendo cura di riportare negli atti «l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità», esigenza da una parte, di natura redazionale (c.d. forma), dall’altra, di natura istruttoria e motivazionale di accertamento della presenza dei presupposti (c.d. sostanza): una evidente sottolineatura sul vincolo di autodeterminazione della discrezionalità nella concretizzazione delle decisioni per ragioni di trasparenza del processo decisionale.

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Aiuti di stato: il pronunciamento

La seconda sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2866 del 6 maggio 2020, si sofferma sugli aiuti di Stato e sulle responsabilità delle P.A. silenti.

La vicenda (molto complessa) nella sua essenzialità è riferita alla richiesta di un intervento finanziario di sostegno in relazione ai danni sofferti dalla sua attività produttiva a causa di epidemia di influenza aviaria (nel caso specifico, ordinanza sindacale di distruzione delle uova e abbattimento animali, ed effetti collegati al decesso per denutrizione e spese di alimentazione).

L’aiuto di Stato, disposto con apposito d.m., era subordinato alla notificazione del provvedimento alla Commissione europea per la verifica della compatibilità (conclusa positivamente) con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

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Attività istruttoria in attesa della concessione di aiuti di Stato per il servizio di trasporto scolastico ai tempi del COVID-19

Attività istruttoria in attesa della concessione di aiuti di Stato per il servizio di trasporto scolastico ai tempi del COVID-19

Aiuti di stato: il pronunciamento

La seconda sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2866 del 6 maggio 2020, si sofferma sugli aiuti di Stato e sulle responsabilità delle P.A. silenti.

La vicenda (molto complessa) nella sua essenzialità è riferita alla richiesta di un intervento finanziario di sostegno in relazione ai danni sofferti dalla sua attività produttiva a causa di epidemia di influenza aviaria (nel caso specifico, ordinanza sindacale di distruzione delle uova e abbattimento animali, ed effetti collegati al decesso per denutrizione e spese di alimentazione).

L’aiuto di Stato, disposto con apposito d.m., era subordinato alla notificazione del provvedimento alla Commissione europea per la verifica della compatibilità (conclusa positivamente) con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

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Con l’approvazione del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore) si è provveduto a rivedere la materia degli enti che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa (c.d. onlus e/o no profit), dando attuazione alla Legge 6 giugno 2016, n. 106, “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”.

La legge delega definisce immediatamente tra le finalità, al comma 1 dell’art. 1, il “Terzo settore” come «il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche».

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Convenzioni con il “Terzo settore”

Convenzioni con il “Terzo settore”

Con l’approvazione del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore) si è provveduto a rivedere la materia degli enti che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa (c.d. onlus e/o no profit), dando attuazione alla Legge 6 giugno 2016, n. 106, “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”.

La legge delega definisce immediatamente tra le finalità, al comma 1 dell’art. 1, il “Terzo settore” come «il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche».

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