«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

È illegittimo vietare il consumo di cibo portato da casa nei locali adibiti a refezione scolastica e durante tale servizio.

La controversia oggetto di intervento della quinta sez. del Cons. Stato, con la sentenza n. 5156 del 3 settembre 2018, nella sua essenzialità affronta una questione che un tempo costituiva la normalità: consumare in classe il mangiare portato da casa, senza beneficiare del pasto fornito dalla scuola.

Il ricorso vede come parte appellante un’Amministrazione locale contro un gruppo di genitori di alunni frequentanti le scuole materne ed elementari che si erano opposti alle determinazioni del Consiglio comunale che prevedeva l’obbligatorietà – per tutti gli alunni senza alcuna distinzione – del servizio di ristorazione scolastica, mentre nulla diceva sul consumo di merende in orario scolastico (che pure risulta essere un piccolo pasto).

Le determinazioni consiliari di istituzione e regolamentazione del servizio di refezione scolastica, oltre a imporre un limite alla libertà di mangiare come meglio ritenevano opportuno i genitori (la cura dei propri figli comprende l’educazione alimentare, si tratta della tutela dei c.d. diritti sociali alla salute, all’assistenza, all’istruzione), disponeva un precetto a favore dell’appaltatore del servizio sull’uso esclusivo dei beni pubblici: nei locali in cui si svolgeva la refezione scolastica era inibito il consumo di cibi diversi da quelli forniti dall’operatore economico.

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Libero panino in libera scuola.

Libero panino in libera scuola.

È illegittimo vietare il consumo di cibo portato da casa nei locali adibiti a refezione scolastica e durante tale servizio.

La controversia oggetto di intervento della quinta sez. del Cons. Stato, con la sentenza n. 5156 del 3 settembre 2018, nella sua essenzialità affronta una questione che un tempo costituiva la normalità: consumare in classe il mangiare portato da casa, senza beneficiare del pasto fornito dalla scuola.

Il ricorso vede come parte appellante un’Amministrazione locale contro un gruppo di genitori di alunni frequentanti le scuole materne ed elementari che si erano opposti alle determinazioni del Consiglio comunale che prevedeva l’obbligatorietà – per tutti gli alunni senza alcuna distinzione – del servizio di ristorazione scolastica, mentre nulla diceva sul consumo di merende in orario scolastico (che pure risulta essere un piccolo pasto).

Le determinazioni consiliari di istituzione e regolamentazione del servizio di refezione scolastica, oltre a imporre un limite alla libertà di mangiare come meglio ritenevano opportuno i genitori (la cura dei propri figli comprende l’educazione alimentare, si tratta della tutela dei c.d. diritti sociali alla salute, all’assistenza, all’istruzione), disponeva un precetto a favore dell’appaltatore del servizio sull’uso esclusivo dei beni pubblici: nei locali in cui si svolgeva la refezione scolastica era inibito il consumo di cibi diversi da quelli forniti dall’operatore economico.

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Nella Pubblica Amministrazione (PA), secondo i principi costituzionali dell’art. 97, l’accesso all’impiego si realizza “mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge” (vi sono eccezioni normativamente individuate).

Il precetto nella sua chiarezza espositiva segna un principio generale che, collegato all’art. 3 Cost., impone di effettuare una selezione nella scelta del personale da assumere alle dipendenze della PA: il concorso appare la modalità corretta, senza discriminazione e ponendo tutti nello stesso piano (parità formale, parità sostanziale forse).

A volte, tuttavia, si seguono strade meno impegnative per nominare i vertici amministrativi, si assume attraverso una “call pubblica”, dove l’assunzione avviene attraverso una “procedura informale” basata sulla presentazione delle “manifestazioni di interesse” (il caso analizzato è forse reale ? To be, or not to be, that is the question).

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Si predica bene si razzola male (maybe, maybe not, but…): the new public management

Si predica bene si razzola male (maybe, maybe not, but…): the new public management

Nella Pubblica Amministrazione (PA), secondo i principi costituzionali dell’art. 97, l’accesso all’impiego si realizza “mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge” (vi sono eccezioni normativamente individuate).

Il precetto nella sua chiarezza espositiva segna un principio generale che, collegato all’art. 3 Cost., impone di effettuare una selezione nella scelta del personale da assumere alle dipendenze della PA: il concorso appare la modalità corretta, senza discriminazione e ponendo tutti nello stesso piano (parità formale, parità sostanziale forse).

A volte, tuttavia, si seguono strade meno impegnative per nominare i vertici amministrativi, si assume attraverso una “call pubblica”, dove l’assunzione avviene attraverso una “procedura informale” basata sulla presentazione delle “manifestazioni di interesse” (il caso analizzato è forse reale ? To be, or not to be, that is the question).

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