«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il parere n. 133 del 9 luglio 2020 sullo «schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate concernente Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni» (doc. web n. 9434785), interviene per “censurare” il sistema di memorizzazione/archiviazione dei file xml delle fatture elettroniche (ex art. 14, «Utilizzo dei file delle fatture elettroniche», del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) ad integrazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 aprile 2018.

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La fattura elettronica viola la privacy: quale novità?

La fattura elettronica viola la privacy: quale novità?

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il parere n. 133 del 9 luglio 2020 sullo «schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate concernente Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni» (doc. web n. 9434785), interviene per “censurare” il sistema di memorizzazione/archiviazione dei file xml delle fatture elettroniche (ex art. 14, «Utilizzo dei file delle fatture elettroniche», del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) ad integrazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 aprile 2018.

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La prima sez. del T.A.R. Molise, con la sentenza 3 settembre 2019 n. 285, interviene sul diritto di accesso del consigliere comunale al sistema informativo dell’Ente, prevedendo delle limitazioni in relazione all’accesso indiscriminato degli atti.

La questione verte sul diniego di accesso al sistema informatico (ovvero, del diritto all’ottenimento delle credenziali di accesso al sistema che consenta l’immediata verifica dei singoli capitoli del bilancio regionale e delle singole voci di spesa) da parte di un consigliere regionale al fine di assicurare l’attività di controllo tipica dell’organo elettivo.

La questione, per l’interesse, può estendersi all’intero panorama ordinamentale del c.d. policentrismo istituzionale in relazione ai principi di diritto desumibili dall’art. 43, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dall’art. 22 della Legge n. 241/1990.

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Limiti (abuso) del diritto di accesso del consigliere (regionale, provinciale e comunale) alle credenziali del sistema informatico

Limiti (abuso) del diritto di accesso del consigliere (regionale, provinciale e comunale) alle credenziali del sistema informatico

La prima sez. del T.A.R. Molise, con la sentenza 3 settembre 2019 n. 285, interviene sul diritto di accesso del consigliere comunale al sistema informativo dell’Ente, prevedendo delle limitazioni in relazione all’accesso indiscriminato degli atti.

La questione verte sul diniego di accesso al sistema informatico (ovvero, del diritto all’ottenimento delle credenziali di accesso al sistema che consenta l’immediata verifica dei singoli capitoli del bilancio regionale e delle singole voci di spesa) da parte di un consigliere regionale al fine di assicurare l’attività di controllo tipica dell’organo elettivo.

La questione, per l’interesse, può estendersi all’intero panorama ordinamentale del c.d. policentrismo istituzionale in relazione ai principi di diritto desumibili dall’art. 43, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dall’art. 22 della Legge n. 241/1990.

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Il Garante per la protezione dei dati personali (doc. web n. 8997418. Registro dei provvedimenti n. 260 del 3 maggio 2018) interviene nel limitare il diritto di accesso civico ai titoli edilizi[1].

È noto che l’art. 5 «Accesso civico a dati e documenti» del D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. decreto Trasparenza) stabilisce:

  • al primo comma, l’accesso civico (c.d. semplice), inteso come «L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione», ovvero tutto ciò che è previsto dal cit. decreto[2];
  • al secondo comma, l’accesso civico generalizzato (denominato anche accesso universale), «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5 – bis»[3], rilevando che il diritto di accesso civico generalizzato è escluso nei casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti (vedi, ad es., l’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 che detta espressamente una disciplina sull’accesso in parte derogatoria rispetto alle ordinarie regole)[4].

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Diniego di accesso civico generalizzato ai titoli edilizi

Diniego di accesso civico generalizzato ai titoli edilizi

Il Garante per la protezione dei dati personali (doc. web n. 8997418. Registro dei provvedimenti n. 260 del 3 maggio 2018) interviene nel limitare il diritto di accesso civico ai titoli edilizi[1].

È noto che l’art. 5 «Accesso civico a dati e documenti» del D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. decreto Trasparenza) stabilisce:

  • al primo comma, l’accesso civico (c.d. semplice), inteso come «L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione», ovvero tutto ciò che è previsto dal cit. decreto[2];
  • al secondo comma, l’accesso civico generalizzato (denominato anche accesso universale), «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5 – bis»[3], rilevando che il diritto di accesso civico generalizzato è escluso nei casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti (vedi, ad es., l’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 che detta espressamente una disciplina sull’accesso in parte derogatoria rispetto alle ordinarie regole)[4].

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Nella «Memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali nell’ambito del ddl di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (AS 1018)» si formulano alcune osservazioni di interesse sul trattamento dei dati personali.

Relativamente alla tutela, specie in presenza di minori, annota in primis che il sistema per l’erogazione del reddito di cittadinanza (di seguito: Rdc) comporta un trattamento dei dati personali su larga scala, riferiti:

  • ai richiedenti;
  • ai componenti il suo nucleo familiare;
  • ai dati relativi allo stato di salute;
  • alla eventuale sottoposizione a misure restrittive della libertà personale;
  • alle condizioni di disagio, in particolare sotto il profilo economico, familiare o sociale.

Si legge che «tale meccanismo, così come delineato, presuppone un patrimonio informativo complesso e articolato, fondato sull’interconnessione di molteplici banche dati, la circolazione di delicatissime informazioni tra una pluralità di soggetti pubblici, nonché il monitoraggio e la valutazione dei consumi e dei comportamenti dei singoli familiari del beneficiario».

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Profilazione dei dati personali (e biometrici): le riflessioni del Garante privacy sulle recenti discipline normative

Profilazione dei dati personali (e biometrici): le riflessioni del Garante privacy sulle recenti discipline normative

Nella «Memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali nell’ambito del ddl di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (AS 1018)» si formulano alcune osservazioni di interesse sul trattamento dei dati personali.

Relativamente alla tutela, specie in presenza di minori, annota in primis che il sistema per l’erogazione del reddito di cittadinanza (di seguito: Rdc) comporta un trattamento dei dati personali su larga scala, riferiti:

  • ai richiedenti;
  • ai componenti il suo nucleo familiare;
  • ai dati relativi allo stato di salute;
  • alla eventuale sottoposizione a misure restrittive della libertà personale;
  • alle condizioni di disagio, in particolare sotto il profilo economico, familiare o sociale.

Si legge che «tale meccanismo, così come delineato, presuppone un patrimonio informativo complesso e articolato, fondato sull’interconnessione di molteplici banche dati, la circolazione di delicatissime informazioni tra una pluralità di soggetti pubblici, nonché il monitoraggio e la valutazione dei consumi e dei comportamenti dei singoli familiari del beneficiario».

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