«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (ex d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) indica tra le chiavi di lettura (ex art. 4, Criterio interpretativo e applicativo) il «principio della fiducia», canonizzato all’art. 2, secondo il quale al primo comma si enuncia, in modo scultoreo, che «l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici»: un sistema normativo che nell’etica pubblica (ex art. 54 Cost.) assegna agli operatori del diritto (istituzioni e suoi rappresentanti) e all’impresa (quell’iniziativa economica privata libera, ex art. 41 Cost.) un compito di reciproca parità e lealtà.

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La buona fede e cause di esclusione nel nuovo Codice dei contratti pubblici

La buona fede e cause di esclusione nel nuovo Codice dei contratti pubblici

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (ex d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) indica tra le chiavi di lettura (ex art. 4, Criterio interpretativo e applicativo) il «principio della fiducia», canonizzato all’art. 2, secondo il quale al primo comma si enuncia, in modo scultoreo, che «l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici»: un sistema normativo che nell’etica pubblica (ex art. 54 Cost.) assegna agli operatori del diritto (istituzioni e suoi rappresentanti) e all’impresa (quell’iniziativa economica privata libera, ex art. 41 Cost.) un compito di reciproca parità e lealtà.

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A distanza di alcuni giorni due TAR promuovono l’alunno riconoscendone il “merito”, da una parte, a fronte di una serie di insufficienze (TAR Lazio), dall’altra parte, la bocciatura all’esame di maturità (TAR Veneto): la giustizia “insegna”.

La sez. III Bis del TAR Lazio, Roma, con la sentenza n. 12042 del 3 agosto 2023, promuove un minore “disapplicando” (censurando) i criteri determinati per l’ammissione alla classe successiva che prevedevano un massimo di un’insufficienza grave e di alcune insufficienze lievi, operando quel bilanciamento imposto dalle norme di legge e da circolari ministeriali che esigono – nella scuola dell’obbligo – la promozione, dove la bocciatura costituisce una remota eccezione in presenza dell’impossibilità (tutta da dimostrare) di recupero nell’anno scolastico e quello d’avvenire, sempre con una motivazione che calibri l’attività dell’alunno e della scuola.

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La giusta promozione con sentenza contro le valutazioni della scuola

La giusta promozione con sentenza contro le valutazioni della scuola

A distanza di alcuni giorni due TAR promuovono l’alunno riconoscendone il “merito”, da una parte, a fronte di una serie di insufficienze (TAR Lazio), dall’altra parte, la bocciatura all’esame di maturità (TAR Veneto): la giustizia “insegna”.

La sez. III Bis del TAR Lazio, Roma, con la sentenza n. 12042 del 3 agosto 2023, promuove un minore “disapplicando” (censurando) i criteri determinati per l’ammissione alla classe successiva che prevedevano un massimo di un’insufficienza grave e di alcune insufficienze lievi, operando quel bilanciamento imposto dalle norme di legge e da circolari ministeriali che esigono – nella scuola dell’obbligo – la promozione, dove la bocciatura costituisce una remota eccezione in presenza dell’impossibilità (tutta da dimostrare) di recupero nell’anno scolastico e quello d’avvenire, sempre con una motivazione che calibri l’attività dell’alunno e della scuola.

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La sez. I Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 24 ottobre 2022 n. 2988, precisa la situazione del RUP il quale agisce in autotutela su un provvedimento amministrativo riferito ad un titolo edilizio, pur in presenza di una denuncia penale da parte del destinatario dell’azione di rimozione dell’atto (per mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella concessione edilizia): nessun impedimento all’agire.

La sentenza ha il pregio di affrontare una serie di problematiche attinenti alla corretta condotta da mantenere nell’esercizio delle proprie funzioni istruttorie e al contempo l’onere di accertare l’adempimento delle condizioni giuridiche che hanno consentito il rilascio del titolo abilitativo, negando la certificazione di agibilità del bene quando l’interessato non provveda ad eseguire le opere conformemente al titolo.

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Nessun conflitto di interessi del RUP in ambito edilizio anche in presenza di una denuncia penale

Nessun conflitto di interessi del RUP in ambito edilizio anche in presenza di una denuncia penale

La sez. I Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 24 ottobre 2022 n. 2988, precisa la situazione del RUP il quale agisce in autotutela su un provvedimento amministrativo riferito ad un titolo edilizio, pur in presenza di una denuncia penale da parte del destinatario dell’azione di rimozione dell’atto (per mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella concessione edilizia): nessun impedimento all’agire.

La sentenza ha il pregio di affrontare una serie di problematiche attinenti alla corretta condotta da mantenere nell’esercizio delle proprie funzioni istruttorie e al contempo l’onere di accertare l’adempimento delle condizioni giuridiche che hanno consentito il rilascio del titolo abilitativo, negando la certificazione di agibilità del bene quando l’interessato non provveda ad eseguire le opere conformemente al titolo.

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La sez. I Roma del TAR Lazio, con la sentenza n. 13487 del 20 ottobre 2022, interviene sull’onere motivazionale nelle nomine ai vertici degli organi giurisdizionali, dove nella procedura selettiva il punteggio discrezionale da attribuire ai candidati va operato con un giudizio motivato, tenendo presente l’anzianità di servizio, avendo cura di osservare una scelta di “tipo comparativo”, volta cioè a selezionare la persona oggettivamente più idonea a ricoprire la posizione, dando conto dei giudizi dei singoli componenti pur riassunto in un unico giudizio (ad elevata discrezionalità).

La selezione comparativa assurge a metodo del diritto positivo, indicata quale procedura più corretta per individuare – tra più aspiranti – il più dotato, avendo individuato il soggetto sulla base della concreta capacità e una verifica della professionalità dimostrata negli anni[1].

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La procedura comparativa di nomina degli organi di vertice giurisdizionale

La procedura comparativa di nomina degli organi di vertice giurisdizionale

La sez. I Roma del TAR Lazio, con la sentenza n. 13487 del 20 ottobre 2022, interviene sull’onere motivazionale nelle nomine ai vertici degli organi giurisdizionali, dove nella procedura selettiva il punteggio discrezionale da attribuire ai candidati va operato con un giudizio motivato, tenendo presente l’anzianità di servizio, avendo cura di osservare una scelta di “tipo comparativo”, volta cioè a selezionare la persona oggettivamente più idonea a ricoprire la posizione, dando conto dei giudizi dei singoli componenti pur riassunto in un unico giudizio (ad elevata discrezionalità).

La selezione comparativa assurge a metodo del diritto positivo, indicata quale procedura più corretta per individuare – tra più aspiranti – il più dotato, avendo individuato il soggetto sulla base della concreta capacità e una verifica della professionalità dimostrata negli anni[1].

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La sez. I Roma del TAR Lazio, con la sentenza 15 novembre 2022, n. 14981, chiarisce i contorni del silenzio dell’Amministrazione, dove allo stesso non necessariamente si possa attribuire un inadempimento dall’esercizio del potere amministrativo, quando manca il destinatario.

Fatti

Si ricorre (da parte di due associazioni) avverso il silenzio asseritamente ritenuto illegittimo (inadempimento), a seguito di diffida, volto ad ottenere l’emanazione di un provvedimento (da parte del Ministero della giustizia) finalizzato alla determinazione dei parametri per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi per la professione giornalistica, ai sensi dell’articolo 9, Disposizioni sulle professioni regolamentate, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere.

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Il silenzio in presenza di un potere regolamentare

Il silenzio in presenza di un potere regolamentare

La sez. I Roma del TAR Lazio, con la sentenza 15 novembre 2022, n. 14981, chiarisce i contorni del silenzio dell’Amministrazione, dove allo stesso non necessariamente si possa attribuire un inadempimento dall’esercizio del potere amministrativo, quando manca il destinatario.

Fatti

Si ricorre (da parte di due associazioni) avverso il silenzio asseritamente ritenuto illegittimo (inadempimento), a seguito di diffida, volto ad ottenere l’emanazione di un provvedimento (da parte del Ministero della giustizia) finalizzato alla determinazione dei parametri per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi per la professione giornalistica, ai sensi dell’articolo 9, Disposizioni sulle professioni regolamentate, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere.

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La sez. I Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 24 ottobre 2022, n. 2317, interviene per sostenere l’estensione del diritto di accesso digitale del consigliere comunale, tale da ricomprendere anche i dati a protocollo informatico, con un percorso argomentativo che sicuramente desterà più di qualche perplessità e apre la strada per un controllo generalizzato senza restrizioni, segnando una gerarchia di tutele, dove il bilanciamento dei diritti – di pari grado – potrebbe sfumare.

Al contempo ha il pregio di riaffermare l’obbligo di garantire l’uso delle tecnologie digitali (ICT, Information and Communications Technology) nei rapporti della/con la PA, anche con i consiglieri comunali, dove la mancata sicurezza informatica (sicurezza IT e cyber sicurezza) non può mai costituire giustificazione per impedirne l’uso.

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Estensioni del diritto di accesso digitale del consigliere comunale e sicurezza informatica

Estensioni del diritto di accesso digitale del consigliere comunale e sicurezza informatica

La sez. I Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 24 ottobre 2022, n. 2317, interviene per sostenere l’estensione del diritto di accesso digitale del consigliere comunale, tale da ricomprendere anche i dati a protocollo informatico, con un percorso argomentativo che sicuramente desterà più di qualche perplessità e apre la strada per un controllo generalizzato senza restrizioni, segnando una gerarchia di tutele, dove il bilanciamento dei diritti – di pari grado – potrebbe sfumare.

Al contempo ha il pregio di riaffermare l’obbligo di garantire l’uso delle tecnologie digitali (ICT, Information and Communications Technology) nei rapporti della/con la PA, anche con i consiglieri comunali, dove la mancata sicurezza informatica (sicurezza IT e cyber sicurezza) non può mai costituire giustificazione per impedirne l’uso.

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