«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. I Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 26 agosto 2022 n. 1945, interviene per descrivere l’abuso del diritto, ove il soggetto privato altera il rapporto di correttezza partecipativa con la PA, ex comma 2 bis dell’art. 1 della legge 241/1990, seguendo la strada processuale di impugnazione dell’atto endoprocedimentale, atto interlocutorio proiettato a garantire all’interessato il proprio diritto di accesso partecipativo nel procedimento, ex comma 1, dell’art. 10 della cit. legge sul procedimento.

Fatto

Una società che opera nei servizi pubblici impugna una nota della PA con cui si dispone la sospensione della pratica relativa alla richiesta di autorizzazione per la posa di un cavo in fibra ottica lungo una strada, invitando la stessa società ad adeguarsi alla disciplina Regolamentare interna (nel concreto: produrre ulteriore documentazione, apportare talune modifiche tecniche alla localizzazione dell’impianto, avvalersi dei nuovi moduli predisposti dall’Amministrazione).

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Abuso del diritto e mancata collaborazione

Abuso del diritto e mancata collaborazione

La sez. I Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 26 agosto 2022 n. 1945, interviene per descrivere l’abuso del diritto, ove il soggetto privato altera il rapporto di correttezza partecipativa con la PA, ex comma 2 bis dell’art. 1 della legge 241/1990, seguendo la strada processuale di impugnazione dell’atto endoprocedimentale, atto interlocutorio proiettato a garantire all’interessato il proprio diritto di accesso partecipativo nel procedimento, ex comma 1, dell’art. 10 della cit. legge sul procedimento.

Fatto

Una società che opera nei servizi pubblici impugna una nota della PA con cui si dispone la sospensione della pratica relativa alla richiesta di autorizzazione per la posa di un cavo in fibra ottica lungo una strada, invitando la stessa società ad adeguarsi alla disciplina Regolamentare interna (nel concreto: produrre ulteriore documentazione, apportare talune modifiche tecniche alla localizzazione dell’impianto, avvalersi dei nuovi moduli predisposti dall’Amministrazione).

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La prima sez. Lecce del T.A.R. Puglia con la sentenza n. 688 del 26 aprile 2019 interviene sulla richiesta di un concessionario di un impianto sportivo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio e, conseguente, mandato di pagamento relativo a lavori eseguiti ma non previsti nel contratto concessorio, con conseguente richiesta di attivazione del procedimento ex art. 194 «Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio» del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Il RUP contestava la richiesta, disconoscendo il diritto di credito preteso, rilevando che i lavori rientravano tra le obbligazioni sottoscritte, denegando, pertanto l’avvio del procedimento di riconoscimento, sostituendosi – così facendo – all’organo consiliare, titolare della competenza ex lege.

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Debiti fuori bilancio e attivazione doverosa del procedimento di riconoscimento

Debiti fuori bilancio e attivazione doverosa del procedimento di riconoscimento

La prima sez. Lecce del T.A.R. Puglia con la sentenza n. 688 del 26 aprile 2019 interviene sulla richiesta di un concessionario di un impianto sportivo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio e, conseguente, mandato di pagamento relativo a lavori eseguiti ma non previsti nel contratto concessorio, con conseguente richiesta di attivazione del procedimento ex art. 194 «Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio» del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Il RUP contestava la richiesta, disconoscendo il diritto di credito preteso, rilevando che i lavori rientravano tra le obbligazioni sottoscritte, denegando, pertanto l’avvio del procedimento di riconoscimento, sostituendosi – così facendo – all’organo consiliare, titolare della competenza ex lege.

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