«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. I Salerno, del T.A.R. Campania con la sentenza 1° febbraio 2021, n. 290 (estensore Sorrentino), conferma un orientamento giurisprudenziale secondo il quale i commissari di gara devono essere esperti dello “specifico settore”, inteso nel senso che la competenza ed esperienza richiesta va riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto.

La società ricorrente impugnava l’aggiudicazione per «i lavori di completamento e rifunzionalizzazione delle reti fognarie di collettamento su strada», rilevando, tra i diversi motivi del gravame, il mancato apprezzamento di alcune parti dell’offerta, con una condotta dei commissari di gara connotata da irragionevolezza e inficiata da errori di valutazione abnormi, rispetto alle offerte precedenti in graduatoria, eccependo che «i due componenti della commissione in possesso del titolo di geometra (il terzo è in possesso del titolo di architetto) siano da ritenersi incompetenti per l’esame delle offerte progettuali riguardanti le opere stradali e di carattere idraulico e igienico-sanitario», palesandosi in concreto la violazione dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 laddove prescrive che la commissione giudicatrice sia «composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto».

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Prova di resistenza e requisiti dei commissari di gara

Prova di resistenza e requisiti dei commissari di gara

La sez. I Salerno, del T.A.R. Campania con la sentenza 1° febbraio 2021, n. 290 (estensore Sorrentino), conferma un orientamento giurisprudenziale secondo il quale i commissari di gara devono essere esperti dello “specifico settore”, inteso nel senso che la competenza ed esperienza richiesta va riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto.

La società ricorrente impugnava l’aggiudicazione per «i lavori di completamento e rifunzionalizzazione delle reti fognarie di collettamento su strada», rilevando, tra i diversi motivi del gravame, il mancato apprezzamento di alcune parti dell’offerta, con una condotta dei commissari di gara connotata da irragionevolezza e inficiata da errori di valutazione abnormi, rispetto alle offerte precedenti in graduatoria, eccependo che «i due componenti della commissione in possesso del titolo di geometra (il terzo è in possesso del titolo di architetto) siano da ritenersi incompetenti per l’esame delle offerte progettuali riguardanti le opere stradali e di carattere idraulico e igienico-sanitario», palesandosi in concreto la violazione dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 laddove prescrive che la commissione giudicatrice sia «composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto».

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Assistiamo ad una recente filiera normativa di emergenza che nell’intento “risorgimentale” di rifare l’Italia e di rispettare il command comunitario di ridurre la spesa pubblica, tra promesse e proclami, intenderebbe anche riformare il rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione, pretendendo l’aumento della produttività e dell’orario di servizio ma diminuendo il salario e precarizzando il dipendente pubblico, specie se dirigente, in evidente contrasto con l’obiettivo generale “delle politiche del lavoro pubblico”; politiche, oltre che norme di legge, tese ad assumere il personale pubblico attraverso un concorso e a tempo indeterminato (il lavoro a termine è, o era, una eccezione).

Qualche dovuta perplessità sul reale intento di questa riforma, tra le tante riforme annunciate, è possibile immaginare in un nuovo concetto (e prassi) di relazioni e di contrappesi tra “politica”, che opera rivolta all’indirizzo e alla programmazione, e “amministrazione”, che si adopera per la gestione e il risultato; un tempo il “principio di separazione” garantivano l’imparzialità e l’indipendenza (rectius la legalità) della pubblica amministrazione, precludendo qualsiasi interferenza e confusione nell’esplicazione dell’azione amministrativa, in conseguenza della chiara individuazione dei compiti e delle conseguenti responsabilità politiche e tecniche.

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Senza titolo e senza concorso: la riforma del pubblico impiego

Assistiamo ad una recente filiera normativa di emergenza che nell’intento “risorgimentale” di rifare l’Italia e di rispettare il command comunitario di ridurre la spesa pubblica, tra promesse e proclami, intenderebbe anche riformare il rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione, pretendendo l’aumento della produttività e dell’orario di servizio ma diminuendo il salario e precarizzando il dipendente pubblico, specie se dirigente, in evidente contrasto con l’obiettivo generale “delle politiche del lavoro pubblico”; politiche, oltre che norme di legge, tese ad assumere il personale pubblico attraverso un concorso e a tempo indeterminato (il lavoro a termine è, o era, una eccezione).

Qualche dovuta perplessità sul reale intento di questa riforma, tra le tante riforme annunciate, è possibile immaginare in un nuovo concetto (e prassi) di relazioni e di contrappesi tra “politica”, che opera rivolta all’indirizzo e alla programmazione, e “amministrazione”, che si adopera per la gestione e il risultato; un tempo il “principio di separazione” garantivano l’imparzialità e l’indipendenza (rectius la legalità) della pubblica amministrazione, precludendo qualsiasi interferenza e confusione nell’esplicazione dell’azione amministrativa, in conseguenza della chiara individuazione dei compiti e delle conseguenti responsabilità politiche e tecniche.

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