«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La prima sez. del T.A.R. Toscana, con la sentenza 23 ottobre 2020 n. 1275, dichiara illegittima una norma del regolamento di Polizia Urbana che vieta la prostituzione su tutto il territorio comunale.

La disciplina del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» (c.d. Decreto Minniti), convertito con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48 dispone:

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Interessi diffusi e limiti regolamentari al divieto generalizzato delle zone sex work

Interessi diffusi e limiti regolamentari al divieto generalizzato delle zone sex work

La prima sez. del T.A.R. Toscana, con la sentenza 23 ottobre 2020 n. 1275, dichiara illegittima una norma del regolamento di Polizia Urbana che vieta la prostituzione su tutto il territorio comunale.

La disciplina del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» (c.d. Decreto Minniti), convertito con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48 dispone:

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La sez. II del T.A.R. Toscana, con la sentenza 15 luglio 2020 n. 926, delimita i poteri di recesso da una convenzione (concessione – contratto) da parte dell’Amministrazione locale in assenza di un contradditorio, impedendo la risoluzione ad nutum mediante revoca, istituto diverso dalla disdetta[1].

Va osservato, a tal proposito, che la revoca (provvedimento di secondo grado) si distingue dalla disdetta, quest’ultima si conforma al modello proprio della c.d. concessione – contratto, e si fonda su una dichiarazione dell’Amministrazione concedente che, almeno entro una determinata data dalla scadenza della concessione, notifica al concessionario la propria volontà di non rinnovare il rapporto in essere, con la conseguenza che la dichiarazione medesima toglie effetto alla rinnovazione tacita della concessione ottenuta dal concessionario mediante la prosecuzione nel pagamento del canone, oppure, più semplicemente, l’interesse a continuare il rapporto[2].

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Revoca (o disdetta) di una convenzione (concessione – contratto) e oneri partecipativi

Revoca (o disdetta) di una convenzione (concessione – contratto) e oneri partecipativi

La sez. II del T.A.R. Toscana, con la sentenza 15 luglio 2020 n. 926, delimita i poteri di recesso da una convenzione (concessione – contratto) da parte dell’Amministrazione locale in assenza di un contradditorio, impedendo la risoluzione ad nutum mediante revoca, istituto diverso dalla disdetta[1].

Va osservato, a tal proposito, che la revoca (provvedimento di secondo grado) si distingue dalla disdetta, quest’ultima si conforma al modello proprio della c.d. concessione – contratto, e si fonda su una dichiarazione dell’Amministrazione concedente che, almeno entro una determinata data dalla scadenza della concessione, notifica al concessionario la propria volontà di non rinnovare il rapporto in essere, con la conseguenza che la dichiarazione medesima toglie effetto alla rinnovazione tacita della concessione ottenuta dal concessionario mediante la prosecuzione nel pagamento del canone, oppure, più semplicemente, l’interesse a continuare il rapporto[2].

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La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 24 gennaio 2020 n. 608, chiarisce le condizioni per il ricorso agli «affidamenti d’urgenza», mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 (riproduttivo dell’art. 57 del D.lgs. n. 163/2006)[1], con lo scopo di garantire il servizio di raccolta rifiuti[2].

Il ricorso a tale sistema derogatorio postula la presenza di una motivazione rafforzata da indicare nel primo atto della procedura, essendo la stessa caratterizzata dall’eccezionalità rispetto all’obbligo delle Amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, sicché la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell’Amministrazione committente dimostrarne l’effettiva esistenza[3].

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Affidamento d’urgenza del contratto di gestione rifiuti

Affidamento d’urgenza del contratto di gestione rifiuti

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 24 gennaio 2020 n. 608, chiarisce le condizioni per il ricorso agli «affidamenti d’urgenza», mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 (riproduttivo dell’art. 57 del D.lgs. n. 163/2006)[1], con lo scopo di garantire il servizio di raccolta rifiuti[2].

Il ricorso a tale sistema derogatorio postula la presenza di una motivazione rafforzata da indicare nel primo atto della procedura, essendo la stessa caratterizzata dall’eccezionalità rispetto all’obbligo delle Amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, sicché la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell’Amministrazione committente dimostrarne l’effettiva esistenza[3].

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La prima sez. del T.A.R. Toscana, con la sentenza 26 aprile 2019 n. 615, definisce i poteri dell’Amministrazione sulla determinazione dei costi in materia di accessibilità ed estrazione copia dei documenti amministrativi.

Si premette che la questione investe il diritto di accesso documentale (ex art. 22 della Legge n. 241/1990) considerato (prima dell’accesso civico inserito in quel processo di accountability che anima la recente riforma in tema di trasparenza, ex D.Lgs. n. 33/2013, secondo il modello FOIA)[1] il principale strumento di partecipazione, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse: principio generale dell’attività amministrativa, finalizzato a favorire e ad assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa: un istituto di controllo democratico delle decisioni amministrative da parte dei cittadini generalmente considerati, che sostanzia uno strumento a disposizione del singolo per tutelare propri interessi giuridici nei rapporti con l’Amministrazione pubblica.

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Il costo della trasparenza e del diritto di accesso

Il costo della trasparenza e del diritto di accesso

La prima sez. del T.A.R. Toscana, con la sentenza 26 aprile 2019 n. 615, definisce i poteri dell’Amministrazione sulla determinazione dei costi in materia di accessibilità ed estrazione copia dei documenti amministrativi.

Si premette che la questione investe il diritto di accesso documentale (ex art. 22 della Legge n. 241/1990) considerato (prima dell’accesso civico inserito in quel processo di accountability che anima la recente riforma in tema di trasparenza, ex D.Lgs. n. 33/2013, secondo il modello FOIA)[1] il principale strumento di partecipazione, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse: principio generale dell’attività amministrativa, finalizzato a favorire e ad assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa: un istituto di controllo democratico delle decisioni amministrative da parte dei cittadini generalmente considerati, che sostanzia uno strumento a disposizione del singolo per tutelare propri interessi giuridici nei rapporti con l’Amministrazione pubblica.

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