«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

I fatti

La sez. III del Cons. Stato, con la sentenza non definitiva n. 4735 del 10 giugno 2022, si sofferma sulla titolarità di un accesso civico ai “documenti internazionali”, stilati dal Ministero dell’Interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (non costituiti in giudizio).

Gli accordi internazionali sono oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 4, della legge 11 dicembre 1984, n. 839, Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il quale impone che «tutti gli atti internazionali ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni estere, trattati, convenzioni, scambi di note, accordi ed altri atti comunque denominati», siano pubblicati trimestralmente, in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, e comunicati alle Presidenze delle Assemblee parlamentari (nell’intento di estendere i controlli politici, o quanto meno a titolo conoscitivo, ed in ogni caso assolvendo un onere di trasparenza).

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L’estensione dell’accesso civico oltre confini

L’estensione dell’accesso civico oltre confini

I fatti

La sez. III del Cons. Stato, con la sentenza non definitiva n. 4735 del 10 giugno 2022, si sofferma sulla titolarità di un accesso civico ai “documenti internazionali”, stilati dal Ministero dell’Interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (non costituiti in giudizio).

Gli accordi internazionali sono oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 4, della legge 11 dicembre 1984, n. 839, Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il quale impone che «tutti gli atti internazionali ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni estere, trattati, convenzioni, scambi di note, accordi ed altri atti comunque denominati», siano pubblicati trimestralmente, in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, e comunicati alle Presidenze delle Assemblee parlamentari (nell’intento di estendere i controlli politici, o quanto meno a titolo conoscitivo, ed in ogni caso assolvendo un onere di trasparenza).

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La trasparenza amministrativa del modello FOIA (ex art. 5, Accesso civico a dati e documenti, del d.l.gs n. 33/2013, accesso civico, primo comma, e generalizzato, secondo comma), l’accesso partecipativo al procedimento e documentale (ex artt. 10 e 22 della legge n. 241/1990) esprimono dei valori di buona amministrazione e imparzialità della Pubblica Amministrazione (ex art. 97 Cost.) a presidio dei principi di legalità.

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Ultimi approdi giurisprudenziali sull’accesso agli atti: tra esigenze di trasparenza ed eccessi

Ultimi approdi giurisprudenziali sull’accesso agli atti: tra esigenze di trasparenza ed eccessi

La trasparenza amministrativa del modello FOIA (ex art. 5, Accesso civico a dati e documenti, del d.l.gs n. 33/2013, accesso civico, primo comma, e generalizzato, secondo comma), l’accesso partecipativo al procedimento e documentale (ex artt. 10 e 22 della legge n. 241/1990) esprimono dei valori di buona amministrazione e imparzialità della Pubblica Amministrazione (ex art. 97 Cost.) a presidio dei principi di legalità.

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  1. The power of ANAC. 2. L’intervento ANAC. 3. Il caso e la violazione del Patto d’integrità. 4. I poteri della S.A. 5. Poteri ANAC e limiti.

(articolo pubblicato su www.dirittodeiservizipubblici.it, 7 settembre 2021)

 

  1. The power of ANAC

La legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, all’art. 1, comma 2, lettera f), riferisce che l’ANAC «esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti», precisando, al successivo comma 3, che «esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati».

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Unico centro decisionale, violazione del Patto d’integrità e poteri sanzionatori dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

Unico centro decisionale, violazione del Patto d’integrità e poteri sanzionatori dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
  1. The power of ANAC. 2. L’intervento ANAC. 3. Il caso e la violazione del Patto d’integrità. 4. I poteri della S.A. 5. Poteri ANAC e limiti.

(articolo pubblicato su www.dirittodeiservizipubblici.it, 7 settembre 2021)

 

  1. The power of ANAC

La legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, all’art. 1, comma 2, lettera f), riferisce che l’ANAC «esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti», precisando, al successivo comma 3, che «esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati».

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La determinazione AGID n. 157/2020, «Emanazione delle Linee Guida per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell’art. 20 del CAD», fornisce le indicazioni operative per firmare il documento informatico e attribuire la paternità certa all’atto (o al provvedimento).

L’art. 20, «Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici», del d.lgs. n. 82/2005 stabilisce che il documento informativo firmato con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, formato, previa identificazione informatica del suo autore:

  • «soddisfa il requisito della forma scritta»;
  • «ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile».

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Brevi considerazioni sulla sottoscrizione dei documenti informatici (amministrativi)

Brevi considerazioni sulla sottoscrizione dei documenti informatici (amministrativi)

La determinazione AGID n. 157/2020, «Emanazione delle Linee Guida per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell’art. 20 del CAD», fornisce le indicazioni operative per firmare il documento informatico e attribuire la paternità certa all’atto (o al provvedimento).

L’art. 20, «Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici», del d.lgs. n. 82/2005 stabilisce che il documento informativo firmato con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, formato, previa identificazione informatica del suo autore:

  • «soddisfa il requisito della forma scritta»;
  • «ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile».

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Il principio della “rotazione” costituisce una misura di prevenzione della corruzione con lo scopo di ridurre il consolidarsi di posizioni prestabilite (a rischio) che possono potenzialmente ridurre da una parte, la concorrenza, limitando l’ingresso di nuovi operatori economici nel mercato degli appalti, dall’altro, la creazione di relazioni tra soggetti portatori di interessi contrapposti, consolidando «situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione».

Si tratta di una misura che opera in diversi contesti: sia sotto il profilo organizzativo, imponendo l’adozione di un meccanismo di alternanza o sostituzione dei responsabili dei processi decisionali o di coloro che gravitano in un determinato ambiente, sia sotto un altro profilo riferito alla scelta del contraente, quando la mancata rotazione costituisce una indebita assegnazione di un lavoro, servizio o fornitura senza alcuna valutazione comparativa, alterando la par condicio e la trasparenza, con affidamento – di fatto – diretto, privo di una effettiva negoziazione.

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Il principio di rotazione organizzativa

Il principio di rotazione organizzativa

Il principio della “rotazione” costituisce una misura di prevenzione della corruzione con lo scopo di ridurre il consolidarsi di posizioni prestabilite (a rischio) che possono potenzialmente ridurre da una parte, la concorrenza, limitando l’ingresso di nuovi operatori economici nel mercato degli appalti, dall’altro, la creazione di relazioni tra soggetti portatori di interessi contrapposti, consolidando «situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione».

Si tratta di una misura che opera in diversi contesti: sia sotto il profilo organizzativo, imponendo l’adozione di un meccanismo di alternanza o sostituzione dei responsabili dei processi decisionali o di coloro che gravitano in un determinato ambiente, sia sotto un altro profilo riferito alla scelta del contraente, quando la mancata rotazione costituisce una indebita assegnazione di un lavoro, servizio o fornitura senza alcuna valutazione comparativa, alterando la par condicio e la trasparenza, con affidamento – di fatto – diretto, privo di una effettiva negoziazione.

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Il Registro di protocollo, secondo le indicazioni dell’art. 53 del d.P.R. n. 445/2000, è un documento di tracciatura obbligatoria degli atti ricevuti o spediti dall’Amministrazione e tutti i documenti informatici, con esclusione di alcuni atti di natura informativa (ad. es gazzette ufficiali, materiali statistici, atti preparatori interni, giornali, riviste, libri, materiali pubblicitari, inviti a manifestazioni).

In tale registro vengono memorizzati una serie di dati, che, oltre alla progressiva numerazione e datazione assegnata automaticamente dal sistema, fanno riferimento al mittente o al destinatario (a seconda dei casi, di ricevute o spedizione), all’oggetto del documento e al suo contenuto (integrale digitalizzato).

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L’accesso al protocollo da parte del consigliere comunale

L’accesso al protocollo da parte del consigliere comunale

Il Registro di protocollo, secondo le indicazioni dell’art. 53 del d.P.R. n. 445/2000, è un documento di tracciatura obbligatoria degli atti ricevuti o spediti dall’Amministrazione e tutti i documenti informatici, con esclusione di alcuni atti di natura informativa (ad. es gazzette ufficiali, materiali statistici, atti preparatori interni, giornali, riviste, libri, materiali pubblicitari, inviti a manifestazioni).

In tale registro vengono memorizzati una serie di dati, che, oltre alla progressiva numerazione e datazione assegnata automaticamente dal sistema, fanno riferimento al mittente o al destinatario (a seconda dei casi, di ricevute o spedizione), all’oggetto del documento e al suo contenuto (integrale digitalizzato).

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