«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

… già l’art. 10 della legge n. 765 del 1967 (che ha novellato in parte qua l’art. 31, comma 9, della legge n. 1150 del 1942), nel prevedere che i titoli edilizi possono essere impugnati da “chiunque”, non ha introdotto un’azione popolare (che consentirebbe a qualsiasi cittadino di impugnare il provvedimento che prevede la realizzazione di un’opera per far valere comunque l’osservanza delle prescrizioni che regolano l’edificazione), ma ha più semplicemente voluto riconoscere una posizione qualificata e differenziata in favore di chi si trovi in una specifica situazione giuridico-fattuale rispetto all’intervento edilizio assentito, per cui il provvedimento impugnato venga oggettivamente ad incidere la sua posizione sostanziale, determinandone una lesione concreta, immediata e attuale.

Può allora profilarsi (ed è questa la domanda) un’interpretazione orientata verso l’“accesso generalizzato” anche senza la presenza di una contiguità dei beni oggetto di intervento edilizio, anche senza la sussistenza di tutti i presupposti, di cui all’art. 24, comma 7, della n. 241/1990, considerato che in subiecta materia non può essere affermata l’esistenza di un diritto alla riservatezza in capo ai controinteressati: soprattutto, ove la richiesta sia funzionale alla necessità acclarare la presenza di eventuali abusi edilizi o altre similari evenienze che possano pregiudicare il corretto e armonico sviluppo del territorio, o più semplicemente per “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

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Il diritto di accesso generalizzato dei titoli edilizi

Il diritto di accesso generalizzato dei titoli edilizi

… già l’art. 10 della legge n. 765 del 1967 (che ha novellato in parte qua l’art. 31, comma 9, della legge n. 1150 del 1942), nel prevedere che i titoli edilizi possono essere impugnati da “chiunque”, non ha introdotto un’azione popolare (che consentirebbe a qualsiasi cittadino di impugnare il provvedimento che prevede la realizzazione di un’opera per far valere comunque l’osservanza delle prescrizioni che regolano l’edificazione), ma ha più semplicemente voluto riconoscere una posizione qualificata e differenziata in favore di chi si trovi in una specifica situazione giuridico-fattuale rispetto all’intervento edilizio assentito, per cui il provvedimento impugnato venga oggettivamente ad incidere la sua posizione sostanziale, determinandone una lesione concreta, immediata e attuale.

Può allora profilarsi (ed è questa la domanda) un’interpretazione orientata verso l’“accesso generalizzato” anche senza la presenza di una contiguità dei beni oggetto di intervento edilizio, anche senza la sussistenza di tutti i presupposti, di cui all’art. 24, comma 7, della n. 241/1990, considerato che in subiecta materia non può essere affermata l’esistenza di un diritto alla riservatezza in capo ai controinteressati: soprattutto, ove la richiesta sia funzionale alla necessità acclarare la presenza di eventuali abusi edilizi o altre similari evenienze che possano pregiudicare il corretto e armonico sviluppo del territorio, o più semplicemente per “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

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diritto accesso dei titoli ediliziIn ambito edilizio sono frequenti le richieste di accesso agli atti amministrativi e, più in generale, all’istruttoria documentale da parte di terzi con lo scopo di verificare l’assentibilità dell’intervento, ovvero acquisire informazioni in merito all’esecuzioni di lavori, sia nei confronti del proprietario committente che dell’operatore economico appaltatore.

Le richieste di accesso, da parte dei c.d. controinteressati, sono tese ad accertare la conformità degli interventi alla normativa urbanistico – edilizia (specie, in presenza di DIA/SCIA), allo scopo di attivare i poteri inibitori dell’Amministrazione, paralizzando l’attività del denunciante/richiedente sulla base del mero riscontro dell’illegittimità dell’attività posta in essere in mancanza dei requisiti; oppure, decorso il termine ordinatorio per le verifiche, chiedendo l’esercizio del potere di autotutela, sempre rinvenibile in presenza di attività fondata su documenti non veritieri.

Non è infrequente che l’acquisizione della documentazione del privato in presenza di titoli “liberi” (vedi, ad es. SCIA), essendo atti del privato privi di valore provvedimentale non risultano direttamente impugnabili dai terzi, sia proiettata alla verifica della documentazione prodotta e di riflesso garantire la tutela dell’interessato; tutela che si realizza attraverso la sollecitazione del potere sanzionatorio o di autotutela da parte della P.A. e, in caso di inerzia da parte di quest’ultima, attraverso l’impugnazione del silenzio rifiuto serbato o l’accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo tenuto dall’Amministrazione stessa, che non si sia attivata per inibire i lavori, dimostrando inequivocabilmente che l’accesso agli atti è strumentale alla verifica della legittimità di quanto prodotto in sede di dichiarazioni.

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Diritto di accesso dei titoli edilizi

Diritto di accesso dei titoli edilizi

diritto accesso dei titoli ediliziIn ambito edilizio sono frequenti le richieste di accesso agli atti amministrativi e, più in generale, all’istruttoria documentale da parte di terzi con lo scopo di verificare l’assentibilità dell’intervento, ovvero acquisire informazioni in merito all’esecuzioni di lavori, sia nei confronti del proprietario committente che dell’operatore economico appaltatore.

Le richieste di accesso, da parte dei c.d. controinteressati, sono tese ad accertare la conformità degli interventi alla normativa urbanistico – edilizia (specie, in presenza di DIA/SCIA), allo scopo di attivare i poteri inibitori dell’Amministrazione, paralizzando l’attività del denunciante/richiedente sulla base del mero riscontro dell’illegittimità dell’attività posta in essere in mancanza dei requisiti; oppure, decorso il termine ordinatorio per le verifiche, chiedendo l’esercizio del potere di autotutela, sempre rinvenibile in presenza di attività fondata su documenti non veritieri.

Non è infrequente che l’acquisizione della documentazione del privato in presenza di titoli “liberi” (vedi, ad es. SCIA), essendo atti del privato privi di valore provvedimentale non risultano direttamente impugnabili dai terzi, sia proiettata alla verifica della documentazione prodotta e di riflesso garantire la tutela dell’interessato; tutela che si realizza attraverso la sollecitazione del potere sanzionatorio o di autotutela da parte della P.A. e, in caso di inerzia da parte di quest’ultima, attraverso l’impugnazione del silenzio rifiuto serbato o l’accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo tenuto dall’Amministrazione stessa, che non si sia attivata per inibire i lavori, dimostrando inequivocabilmente che l’accesso agli atti è strumentale alla verifica della legittimità di quanto prodotto in sede di dichiarazioni.

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La disciplina del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, T.U.) impone al Responsabile del procedimento (dirigente o posizioni organizzativa), a fronte della realizzazione di un intervento edilizio in assenza del titolo (o in sua difformità o con variazioni essenziali), l’ordine – al proprietario e al responsabile dell’abuso – della rimozione o della demolizione, con una condotta vincolata che, una volta accertata l’eventuale inadempimento e il mancato ripristino dello stato dei luoghi (nei termini concessi), attivi il procedimento di acquisizione gratuitamente al patrimonio del Comune del bene (costruito abusivamente) e dell’area (con applicazione di una sanzione pecuniaria) per la successiva demolizione; salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico.

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L’ordinanza di demolizione

L’ordinanza di demolizione

La disciplina del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, T.U.) impone al Responsabile del procedimento (dirigente o posizioni organizzativa), a fronte della realizzazione di un intervento edilizio in assenza del titolo (o in sua difformità o con variazioni essenziali), l’ordine – al proprietario e al responsabile dell’abuso – della rimozione o della demolizione, con una condotta vincolata che, una volta accertata l’eventuale inadempimento e il mancato ripristino dello stato dei luoghi (nei termini concessi), attivi il procedimento di acquisizione gratuitamente al patrimonio del Comune del bene (costruito abusivamente) e dell’area (con applicazione di una sanzione pecuniaria) per la successiva demolizione; salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico.

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L’approfondimento sul “Governo del territorio”

Esaminato sommariamente il contenuto del PNA 2016, adottato dall’ANAC con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, si passa all’analisi (con considerazioni prospettiche) dell’approfondimento inserito nella “Parte speciale”, al capitolo VI “Governo del territorio”, materia che attiene ai processi che regolano la tutela, l’uso e la trasformazione del territorio, nei settori dell’urbanistica e dell’edilizia.

La nozione di “urbanistica” concerne gli aspetti dell’uso del territorio e, secondo la giurisprudenza prevalente che ne ha fornito un’interpretazione estensiva, predilige il cd. modello panurbanistico, nel senso che il legislatore non avrebbe voluto limitare la materia urbanistica all’esercizio della potestà amministrativa di pianificazione territoriale mediante l’adozione di scelte urbanistiche, ma vi avrebbe fatto rientrare anche gli aspetti ulteriori dell’uso del territorio, compresi l’attuazione dei piani mediante la realizzazione delle citate scelte urbanistiche (includendo gli atti espropriativi ed i comportamenti posti in essere).

La nozione di “edilizia” indica il regime dei singoli interventi sul territorio e di tutte le attività ad essi inerenti, da ricomprendere i permessi di costruire e gli altri titoli edilizi, ai contributi ed oneri di urbanizzazione ed ai provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi.

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Il Governo del territorio (nel PNA 2016)

Il Governo del territorio (nel PNA 2016)

L’approfondimento sul “Governo del territorio”

Esaminato sommariamente il contenuto del PNA 2016, adottato dall’ANAC con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, si passa all’analisi (con considerazioni prospettiche) dell’approfondimento inserito nella “Parte speciale”, al capitolo VI “Governo del territorio”, materia che attiene ai processi che regolano la tutela, l’uso e la trasformazione del territorio, nei settori dell’urbanistica e dell’edilizia.

La nozione di “urbanistica” concerne gli aspetti dell’uso del territorio e, secondo la giurisprudenza prevalente che ne ha fornito un’interpretazione estensiva, predilige il cd. modello panurbanistico, nel senso che il legislatore non avrebbe voluto limitare la materia urbanistica all’esercizio della potestà amministrativa di pianificazione territoriale mediante l’adozione di scelte urbanistiche, ma vi avrebbe fatto rientrare anche gli aspetti ulteriori dell’uso del territorio, compresi l’attuazione dei piani mediante la realizzazione delle citate scelte urbanistiche (includendo gli atti espropriativi ed i comportamenti posti in essere).

La nozione di “edilizia” indica il regime dei singoli interventi sul territorio e di tutte le attività ad essi inerenti, da ricomprendere i permessi di costruire e gli altri titoli edilizi, ai contributi ed oneri di urbanizzazione ed ai provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi.

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EXPOLa nozione di “cambio di destinazione d’uso” può rinvenirsi nell’art. 23 ter del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) ove si stabilisce che “costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie”, purché tale da comportare l’assegnazione del bene ad una diversa categoria funzionale (residenziale, turistico – ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale).

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Cambio di destinazione d’uso e carico urbanistico

Cambio di destinazione d’uso e carico urbanistico

EXPOLa nozione di “cambio di destinazione d’uso” può rinvenirsi nell’art. 23 ter del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) ove si stabilisce che “costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie”, purché tale da comportare l’assegnazione del bene ad una diversa categoria funzionale (residenziale, turistico – ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale).

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