«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

L’interesse di accedere agli atti di un procedimento amministrativo che incide la sfera giuridica del “vicino” è di per sé sufficiente a giustificare l’actio ad exhibendum.

È noto che le disposizioni in materia di diritto di accesso agli atti della P.A. mirano a coniugare la ratio dell’istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell’Amministrazione – nei termini di cui all’art. 22 della legge n. 241/1990 – con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti e fra questi – specificamente – quelli dei soggetti “individuati o facilmente individuabili” che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

L’accesso agli atti è stato ulteriormente esteso con il c.d. “accesso civico” (ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013) che permette di prendere visione ad una serie di provvedimenti e atti che riguardano “l’organizzazione e l’attività” della P.A., pur in assenza di un interesse qualificato, richiesto altrimenti dalle norme del citato articolo 22, della legge generale del procedimento amministrativo.

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Vicinitas e diritto di accesso

Vicinitas e diritto di accesso

L’interesse di accedere agli atti di un procedimento amministrativo che incide la sfera giuridica del “vicino” è di per sé sufficiente a giustificare l’actio ad exhibendum.

È noto che le disposizioni in materia di diritto di accesso agli atti della P.A. mirano a coniugare la ratio dell’istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell’Amministrazione – nei termini di cui all’art. 22 della legge n. 241/1990 – con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti e fra questi – specificamente – quelli dei soggetti “individuati o facilmente individuabili” che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

L’accesso agli atti è stato ulteriormente esteso con il c.d. “accesso civico” (ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013) che permette di prendere visione ad una serie di provvedimenti e atti che riguardano “l’organizzazione e l’attività” della P.A., pur in assenza di un interesse qualificato, richiesto altrimenti dalle norme del citato articolo 22, della legge generale del procedimento amministrativo.

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Gli accordi devono avere una determinata forma: “debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti” (ex art. 11, comma 2, della legge n. 241/1990).

Si tratta di forma scritta ad substantiam, confermando un orientamento consolidato in materia contrattuale, dove si acclara che il vincolo negoziale con la P.A. si stabilisce solo a seguito della sottoscrizione del contratto e non dell’atto interno, quale la deliberazione o determinazione di approvazione dello schema.

La stipulazione dell’accordo significa che le parti devono incontrare le proprie determinazioni all’esterno dell’atto amministrativo, devono sottoscrivere l’accordo in forma solenne: quella scritta.

È del tutto ininfluente che l’organo deputato all’approvazione dell’accordo abbia adottato il proprio provvedimento se questo provvedimento non segue la sottoscrizione delle parti: l’esecuzione dell’accordo senza l’osservanza delle procedure di legge non può acquisire un valore ex post di riconoscimento dall’esecuzione dello stesso, anche qualora sia derivata un’utilità alla P.A.

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La forma degli accordi nella P.A.

La forma degli accordi nella P.A.

Gli accordi devono avere una determinata forma: “debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti” (ex art. 11, comma 2, della legge n. 241/1990).

Si tratta di forma scritta ad substantiam, confermando un orientamento consolidato in materia contrattuale, dove si acclara che il vincolo negoziale con la P.A. si stabilisce solo a seguito della sottoscrizione del contratto e non dell’atto interno, quale la deliberazione o determinazione di approvazione dello schema.

La stipulazione dell’accordo significa che le parti devono incontrare le proprie determinazioni all’esterno dell’atto amministrativo, devono sottoscrivere l’accordo in forma solenne: quella scritta.

È del tutto ininfluente che l’organo deputato all’approvazione dell’accordo abbia adottato il proprio provvedimento se questo provvedimento non segue la sottoscrizione delle parti: l’esecuzione dell’accordo senza l’osservanza delle procedure di legge non può acquisire un valore ex post di riconoscimento dall’esecuzione dello stesso, anche qualora sia derivata un’utilità alla P.A.

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