«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (ex d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) indica tra le chiavi di lettura (ex art. 4, Criterio interpretativo e applicativo) il «principio della fiducia», canonizzato all’art. 2, secondo il quale al primo comma si enuncia, in modo scultoreo, che «l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici»: un sistema normativo che nell’etica pubblica (ex art. 54 Cost.) assegna agli operatori del diritto (istituzioni e suoi rappresentanti) e all’impresa (quell’iniziativa economica privata libera, ex art. 41 Cost.) un compito di reciproca parità e lealtà.

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La buona fede e cause di esclusione nel nuovo Codice dei contratti pubblici

La buona fede e cause di esclusione nel nuovo Codice dei contratti pubblici

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (ex d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) indica tra le chiavi di lettura (ex art. 4, Criterio interpretativo e applicativo) il «principio della fiducia», canonizzato all’art. 2, secondo il quale al primo comma si enuncia, in modo scultoreo, che «l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici»: un sistema normativo che nell’etica pubblica (ex art. 54 Cost.) assegna agli operatori del diritto (istituzioni e suoi rappresentanti) e all’impresa (quell’iniziativa economica privata libera, ex art. 41 Cost.) un compito di reciproca parità e lealtà.

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La sez. I Bari del TAR Puglia, con la sentenza 12 novembre 2022 n. 1529, al di là della complessa vicenda e delle dichiarazioni di inammissibilità e improcedibilità dei ricorsi, interviene sulla natura degli accordi di pianificazione: l’approvazione dei piani, le convenzioni urbanistiche, le obbligazioni e i tempi di sottoscrizione[1].

Profili di inquadramento

La sentenza contiene una serie di chiare indicazioni operative su questo strumento di negoziazione degli interventi in ambito del “Governo del Territorio”: la convenzione urbanistica contiene una serie di obbligazioni a carico del soggetto attuatore privato (lottizzante), da realizzare all’interno del termine di durata, che comprende il Piano di lottizzazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

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Effetti della mancata sottoscrizione di una convenzione urbanistica

Effetti della mancata sottoscrizione di una convenzione urbanistica

La sez. I Bari del TAR Puglia, con la sentenza 12 novembre 2022 n. 1529, al di là della complessa vicenda e delle dichiarazioni di inammissibilità e improcedibilità dei ricorsi, interviene sulla natura degli accordi di pianificazione: l’approvazione dei piani, le convenzioni urbanistiche, le obbligazioni e i tempi di sottoscrizione[1].

Profili di inquadramento

La sentenza contiene una serie di chiare indicazioni operative su questo strumento di negoziazione degli interventi in ambito del “Governo del Territorio”: la convenzione urbanistica contiene una serie di obbligazioni a carico del soggetto attuatore privato (lottizzante), da realizzare all’interno del termine di durata, che comprende il Piano di lottizzazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

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La sez. II Bari del TAR Puglia, con la sentenza 30 settembre 2022 n. 1282 annulla la revoca disposta dal Consiglio comunale del revisore priva di specifica motivazione sugli addebiti, confondendo l’attività dell’organo di revisione da esercitarsi non sotto il controllo del potere politico – amministrativo ma in piena autonomia e indipendenza di sindacato: ossia, quella doverosa diligenza richiesta da coloro che esercitano un’attività qualificata (professionale) di assistenza, collaborazione, controllo e vigilanza contabile, ex art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL).

L’indipendenza del revisore dei conti

Pare giusto rammentare che l’elemento fiduciario, nel rapporto intercorrente tra l’organo tecnico (revisore dei conti) e il datore di lavoro pubblico che lo nomina (Consiglio comunale, peraltro a seguito di una scelta effettuata per estrazione o nomina in relazione alla dimensione territoriale del Comune), non può trasmodare in una relazione eterodiretta ma deve reggersi su aspetti di ampia autonomia e terzietà.

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Revoca illegittima del revisore dei conti

Revoca illegittima del revisore dei conti

La sez. II Bari del TAR Puglia, con la sentenza 30 settembre 2022 n. 1282 annulla la revoca disposta dal Consiglio comunale del revisore priva di specifica motivazione sugli addebiti, confondendo l’attività dell’organo di revisione da esercitarsi non sotto il controllo del potere politico – amministrativo ma in piena autonomia e indipendenza di sindacato: ossia, quella doverosa diligenza richiesta da coloro che esercitano un’attività qualificata (professionale) di assistenza, collaborazione, controllo e vigilanza contabile, ex art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL).

L’indipendenza del revisore dei conti

Pare giusto rammentare che l’elemento fiduciario, nel rapporto intercorrente tra l’organo tecnico (revisore dei conti) e il datore di lavoro pubblico che lo nomina (Consiglio comunale, peraltro a seguito di una scelta effettuata per estrazione o nomina in relazione alla dimensione territoriale del Comune), non può trasmodare in una relazione eterodiretta ma deve reggersi su aspetti di ampia autonomia e terzietà.

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Il pronunciamento

La sez. II Lecce, del TAR Puglia, con la sentenza 27 aprile 2022, n. 676, interviene per delimitare la richiesta risarcitoria a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione nell’adottare un’ordinanza di rimozione rifiuti, in assenza di una preventiva messa in mora del silenzio, ex art. 2 della legge n. 241/1990.

Tutela a fronte del silenzio della PA

È noto affinché possa configurarsi il silenzio inadempimento contestabile, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, Conclusione del procedimento, della legge cit. e degli artt. 31, Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità, e 117, Ricorsi avverso il silenzio, c.p.a., occorre che sussista un obbligo di provvedere e che, decorso il termine di conclusione del procedimento, non sia stato assunto alcun provvedimento espresso, avendo tenuto l’Amministrazione procedente una condotta inerte.

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Nessun risarcimento del danno in mancanza della c.d. pregiudiziale attenuata

Nessun risarcimento del danno in mancanza della c.d. pregiudiziale attenuata

Il pronunciamento

La sez. II Lecce, del TAR Puglia, con la sentenza 27 aprile 2022, n. 676, interviene per delimitare la richiesta risarcitoria a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione nell’adottare un’ordinanza di rimozione rifiuti, in assenza di una preventiva messa in mora del silenzio, ex art. 2 della legge n. 241/1990.

Tutela a fronte del silenzio della PA

È noto affinché possa configurarsi il silenzio inadempimento contestabile, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, Conclusione del procedimento, della legge cit. e degli artt. 31, Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità, e 117, Ricorsi avverso il silenzio, c.p.a., occorre che sussista un obbligo di provvedere e che, decorso il termine di conclusione del procedimento, non sia stato assunto alcun provvedimento espresso, avendo tenuto l’Amministrazione procedente una condotta inerte.

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La massima

La sez. I Bari del TAR Puglia con la sentenza 26 novembre 2021, n. 1742, interviene sui poteri rogatori del Segretario comunale che non incontrano limiti territoriali.

I poteri rogatori del Segretario comunale

Il comma 4, lettera c) dell’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) postula che il Segretario «roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente», esprimendo un potere proprio (ex art. 97 Cost. «Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari») e un’indicazione di principio che lo pone come soggetto a cui compete – in via principale – la funzione notarile dell’Ente, rispetto alla precedente versione (riproduttiva dell’art. 17, comma 68, lettera b) della Bassanini bis) «può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente»[1].

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Poteri rogatori del Segretario comunale: limiti territoriali estesi al di fuori del territorio comunale

Poteri rogatori del Segretario comunale: limiti territoriali estesi al di fuori del territorio comunale

La massima

La sez. I Bari del TAR Puglia con la sentenza 26 novembre 2021, n. 1742, interviene sui poteri rogatori del Segretario comunale che non incontrano limiti territoriali.

I poteri rogatori del Segretario comunale

Il comma 4, lettera c) dell’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) postula che il Segretario «roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente», esprimendo un potere proprio (ex art. 97 Cost. «Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari») e un’indicazione di principio che lo pone come soggetto a cui compete – in via principale – la funzione notarile dell’Ente, rispetto alla precedente versione (riproduttiva dell’art. 17, comma 68, lettera b) della Bassanini bis) «può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente»[1].

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La prima sez. Bari del T.A.R. Puglia, con la sentenza 13 novembre 2020 n. 1442, legittima la richiesta di accesso di una compagnia di assicurazione alle registrazioni telefoniche del 118 (richiesta di intervento) se funzionali alla ricostruzione delle dinamiche di un sinistro[1].

Giova rammentare a livello generale che è stato chiarito che l’acquisizione (con decreto del p.m., secondo lo schema delineato nell’articolo 256 c.p.p.)[2] dei dati esterni relativi al traffico telefonico (concernenti gli autori, il tempo, il luogo, il volume e la durata della comunicazione, fatta esclusione del contenuto di questa) archiviati dall’ente gestore del servizio di telefonia esige la dimostrazione concreta della prevalenza dell’interesse pubblico al perseguimento dei reati sul diritto alla c.d. privacy del singolo soggetto.

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Accesso al registro delle telefonate del 118

Accesso al registro delle telefonate del 118

La prima sez. Bari del T.A.R. Puglia, con la sentenza 13 novembre 2020 n. 1442, legittima la richiesta di accesso di una compagnia di assicurazione alle registrazioni telefoniche del 118 (richiesta di intervento) se funzionali alla ricostruzione delle dinamiche di un sinistro[1].

Giova rammentare a livello generale che è stato chiarito che l’acquisizione (con decreto del p.m., secondo lo schema delineato nell’articolo 256 c.p.p.)[2] dei dati esterni relativi al traffico telefonico (concernenti gli autori, il tempo, il luogo, il volume e la durata della comunicazione, fatta esclusione del contenuto di questa) archiviati dall’ente gestore del servizio di telefonia esige la dimostrazione concreta della prevalenza dell’interesse pubblico al perseguimento dei reati sul diritto alla c.d. privacy del singolo soggetto.

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