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Articolo Pubblicato il 17 Novembre, 2020

Accesso al registro delle telefonate del 118

Accesso al registro delle telefonate del 118

La prima sez. Bari del T.A.R. Puglia, con la sentenza 13 novembre 2020 n. 1442, legittima la richiesta di accesso di una compagnia di assicurazione alle registrazioni telefoniche del 118 (richiesta di intervento) se funzionali alla ricostruzione delle dinamiche di un sinistro[1].

Giova rammentare a livello generale che è stato chiarito che l’acquisizione (con decreto del p.m., secondo lo schema delineato nell’articolo 256 c.p.p.)[2] dei dati esterni relativi al traffico telefonico (concernenti gli autori, il tempo, il luogo, il volume e la durata della comunicazione, fatta esclusione del contenuto di questa) archiviati dall’ente gestore del servizio di telefonia esige la dimostrazione concreta della prevalenza dell’interesse pubblico al perseguimento dei reati sul diritto alla c.d. privacy del singolo soggetto.

Si verte sull’effettivo bilanciamento degli interessi di “pari rango” costituzionale rilevando, altresì, che l’obbligo di motivazione del provvedimento acquisitivo dell’Autorità giudiziaria, stante il modesto livello di intrusione nella sfera di riservatezza delle persone, è soddisfatto anche con espressioni sintetiche, nelle quali si sottolinei la necessità dell’investigazione, in relazione al proseguimento delle indagini, ovvero all’individuazione dei soggetti coinvolti nel reato[3].

In tale contesto l’accesso ai dati richiede delle garanzie particolari e delle circostanze specifiche, avendo i dati, relativi al traffico telefonico in entrata, carattere personale, con inevitabili e comprensibili riflessi anche sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati soggetto a particolari cautele, simmetriche ad altre garanzie, indicate negli artt. 121 ss., del d.lgs. n. 196/2003, assicurando, tuttavia, quelle richieste di accesso quando comprovano che la risposta ad esse da parte del fornitore è necessaria per evitare un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive[4].

A tal proposito e dirimente sulla questione trattata, è noto che la richiesta di accesso in ambito assicurativo non è riconducibile alla disciplina in tema di accesso ai dati personali, recata dal c.d. “codice della privacy” (species del più ampio genus costituito dalla seconda), in quanto l’art. 146 del Codice delle assicurazioni (che tale richiesta prevede e regolamenta), nel “tenere fermo” quanto previsto per l’accesso ai singoli dati personali dal Codice in materia di protezione dei dati personali (ex d.lgs. n. 196/2003) intende precisare che le due normative operano su piani diversi, seppur in rapporto di complementarietà[5].

Nel caso di specie, un’assicurazioni si è rivolta al Giudice di prime cure per ottenere l’ordine di esibizione – nei confronti di un’Azienda Ospedaliera – delle «registrazioni e/o trascrizione della richiesta telefonica di intervento pervenuta alla centrale operativa del 118 il giorno …, alle ore … circa», relative ad un determinato incidente.

La motivazione della richiesta ostensiva, alias l’interesse funzionale alla legittimazione, risiedeva nell’esigenza di ricostruire la dinamica del sinistro[6], al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno agli assicurati: il documento, privo di dati sensibili/particolari, conterebbe il fatto storico (l’accadimento) che avrebbe generato la richiesta risarcitoria.

Donde l’assicurazione avrebbe il dovere di verificare, prima della eventuale liquidazione del danno, l’evento una volta che il presunto danneggiato ha intrapreso la procedura risarcitoria (ex d.lgs. n. 209/2005, Codice delle assicurazioni private).

Il Tribunale, dalla lettura testuale della norma (in claris non fit interpretati) pronuncia la fondatezza del ricorso, rilevando che:

  • l’interesse ad accedere ai documenti è suffragato, sul piano giuridico-sostanziale, dalla disciplina di cui all’art. 146, Diritto di accesso agli atti, del d.lgs. 209/2005, il quale ammette nel contratto di assicurazione l’accesso ai contraenti ed ai danneggiati «a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano»;
  • ne consegue che «se è riconosciuto (e tutelato) il diritto di accesso del danneggiato nei confronti dell’istituto assicurativo, non v’è ragione di escludere, o arbitrariamente limitare, il reciproco diritto di accesso» dell’istituto assicurativo nei confronti del danneggiato;
  • in concreto l’accesso chiesto dall’Assicurazione ricorrente è strumentale ad ottenere la corretta ricostruzione di fatti, con l’evidente consistenza dell’interesse diretto, concreto attuale, e non già a conseguire la conoscenza di dati sensibili, i quali in ogni caso restano protetti nell’ipotesi in cui – pur nel contesto della difesa in sede giudiziaria, costituzionalmente garantita – riguardino «lo stato di salute o la vita sessuale dell’interessato».

Segue l’ordine all’Azienda Ospedaliero (non costituita e condannata alle spese) di rendere accessibile alla ricorrente la registrazione e/o trascrizione della richiesta telefonica al 118.

[1] Cfr. Tribunale Torino, sez. VIII Civ., decreto ingiuntivo 31 luglio – 3 agosto 2020, n. 5285 con il quale si è ingiunta un’Azienda Ospedaliero di consegnare all’interessato la copia del registro delle chiamate di emergenza intercorse per l’intervento di soccorso 118.

[2] Ai fini dell’acquisizione dei tabulati contenenti i dati esterni identificativi delle comunicazioni telefoniche conservati in archivi informatici dal gestore del servizio si deve procedere con decreto motivato dell’Autorità giudiziaria, Cass. pen., sez. unite, 23 febbraio 2000, n. 6.

[3] Cass. pen., sez. I, 28 aprile 2014, n. 37212.

[4] Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, Accesso ai dati telefonici: garanzie per le chiamate in entrata – 3 novembre 2005, doc. web n. 1189488.

[5] Cass. civ., sez. III, ord. 8 marzo 2019, n. 6725.

[6] Attività ritenuta compatibile con le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, Autorizzazione n. 6/2016 – Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati – 15 dicembre 2016, Registro dei provvedimenti n. 528 del 15 dicembre 2016, doc. web n. 5803458.