«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 303 del 27 giugno 2023 (Fascicolo 1155/2023, depositato il 6 luglio), illustra il conflitto di interessi nella realizzazione di 200 copie di fumetti, affidato in via diretta[1] da un direttore di un museo ad un operatore economico, di cui il suo superiore gerarchico era possessore pro quota di partecipazione (in una società familiare per il 10%).

Fatto

Emerge dall’attività istruttoria che la dichiarazione dell’assenza del conflitto di interessi del RUP veniva sottoscritta non con firma digitale e non risultava protocollata: la dichiarazione viene resa per quanto a conoscenza del soggetto interessato e riguardano ogni situazione (potenzialmente) idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza (un reale “turbamento” o “offuscamento” del principio di cui all’art. 97 Cost., quell’equidistanza “valoriale” da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico[2].

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I fumetti e il conflitto di interessi

I fumetti e il conflitto di interessi

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 303 del 27 giugno 2023 (Fascicolo 1155/2023, depositato il 6 luglio), illustra il conflitto di interessi nella realizzazione di 200 copie di fumetti, affidato in via diretta[1] da un direttore di un museo ad un operatore economico, di cui il suo superiore gerarchico era possessore pro quota di partecipazione (in una società familiare per il 10%).

Fatto

Emerge dall’attività istruttoria che la dichiarazione dell’assenza del conflitto di interessi del RUP veniva sottoscritta non con firma digitale e non risultava protocollata: la dichiarazione viene resa per quanto a conoscenza del soggetto interessato e riguardano ogni situazione (potenzialmente) idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza (un reale “turbamento” o “offuscamento” del principio di cui all’art. 97 Cost., quell’equidistanza “valoriale” da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico[2].

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La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 19 dicembre 2022 n. 191 (est. Di Mario) interviene per dichiarare la nullità di una clausola del capitolato speciale di appalto (dei servizi di pulizie) che collega (inspiegabilmente) la rinuncia alla revisione prezzi alla proroga del contratto.

Revisione del prezzo

La sentenza, seppure riferita a condizioni negoziali attinenti a norme abrogate (ex art. 115, Adeguamenti dei prezzi, del d.lgs. n. 163/2006)[1], consente di soffermarsi sulle modalità di stesura dei capitolati, con l’inserimento di clausole affette da nullità, antagoniste alla correttezza dei rapporti tra le parti e in non apparente violazione di legge sui meccanismi obbligatori di remuneratività delle prestazioni di durata (non alterando la congruità dell’offerta).

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Nullità di clausole del capitolato di gara: la revisione prezzi

Nullità di clausole del capitolato di gara: la revisione prezzi

La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 19 dicembre 2022 n. 191 (est. Di Mario) interviene per dichiarare la nullità di una clausola del capitolato speciale di appalto (dei servizi di pulizie) che collega (inspiegabilmente) la rinuncia alla revisione prezzi alla proroga del contratto.

Revisione del prezzo

La sentenza, seppure riferita a condizioni negoziali attinenti a norme abrogate (ex art. 115, Adeguamenti dei prezzi, del d.lgs. n. 163/2006)[1], consente di soffermarsi sulle modalità di stesura dei capitolati, con l’inserimento di clausole affette da nullità, antagoniste alla correttezza dei rapporti tra le parti e in non apparente violazione di legge sui meccanismi obbligatori di remuneratività delle prestazioni di durata (non alterando la congruità dell’offerta).

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La scelta gestionale del servizio di illuminazione votiva cimiteriale

La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 27 settembre 2022 n. 1572, esprime al meglio il significato di un sevizio comunale a gestione diretta, ove nella ponderazione tra costi e benefici, tra efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nell’esercizio della sua discrezionalità, di quell’applicazione concreta del potere inesauribile di perseguire l’interesse pubblico (ex art. 97 Cost.), la PA ben può decidere come meglio servire la Comunità attraverso un modello organizzativo del servizio di illuminazione votiva cimiteriale senza avvalersi di terzi, ma mediante l’accurata gestione del proprio personale, una risorsa disponibile e immediata nell’economicità prevalente della buona e sana gestione finanziaria rispetto al ricorso ad un modulo concessorio, peraltro di per sé oneroso sin dall’approntamento della gara rispetto al valore dell’affidamento.

In termini più immediati, è pienamente legittima la scelta del Consiglio comunale di gestire un servizio comunale[1] senza ricorso a terzi, ovvero in modo diretto con il proprio personale: scelta che non richiederebbe alcun onere di forzata motivazione quando è palese il risparmio per la gestione “in economia”, specie in un Ente di piccole dimensioni (sotto i 5.000 abitanti).

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Le facoltà del Comune nel servizio cimiteriale di illuminazione votiva

Le facoltà del Comune nel servizio cimiteriale di illuminazione votiva

La scelta gestionale del servizio di illuminazione votiva cimiteriale

La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 27 settembre 2022 n. 1572, esprime al meglio il significato di un sevizio comunale a gestione diretta, ove nella ponderazione tra costi e benefici, tra efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nell’esercizio della sua discrezionalità, di quell’applicazione concreta del potere inesauribile di perseguire l’interesse pubblico (ex art. 97 Cost.), la PA ben può decidere come meglio servire la Comunità attraverso un modello organizzativo del servizio di illuminazione votiva cimiteriale senza avvalersi di terzi, ma mediante l’accurata gestione del proprio personale, una risorsa disponibile e immediata nell’economicità prevalente della buona e sana gestione finanziaria rispetto al ricorso ad un modulo concessorio, peraltro di per sé oneroso sin dall’approntamento della gara rispetto al valore dell’affidamento.

In termini più immediati, è pienamente legittima la scelta del Consiglio comunale di gestire un servizio comunale[1] senza ricorso a terzi, ovvero in modo diretto con il proprio personale: scelta che non richiederebbe alcun onere di forzata motivazione quando è palese il risparmio per la gestione “in economia”, specie in un Ente di piccole dimensioni (sotto i 5.000 abitanti).

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In ambito culturale le sponsorizzazioni e i contratti atipici di sponsorizzazione sono sempre più considerati sistemi alternativi per reperire risorse aggiuntive da inserire a bilancio, al punto che alcuni ritengono, al di là dell’esplicita previsione normativa, che si tratti di operazioni di finanza derivata da annoverare tra le «altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge» (ex articolo 199, Fonti di finanziamento, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 267/2000): più semplicemente si possono inquadrare come un sistema lecito per il migliore raggiungimento dei risultati e perseguire gli obiettivi previsionali attraverso forme innovative di finanziamento, mediante la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione, dove a fronte dell’acquisizione di risorse o beni l’Amministrazione veicola il marchio (alias, l’immagine) del privato[1].

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Manifestazioni culturali e sponsorizzazione con schema negoziale

Manifestazioni culturali e sponsorizzazione con schema negoziale

In ambito culturale le sponsorizzazioni e i contratti atipici di sponsorizzazione sono sempre più considerati sistemi alternativi per reperire risorse aggiuntive da inserire a bilancio, al punto che alcuni ritengono, al di là dell’esplicita previsione normativa, che si tratti di operazioni di finanza derivata da annoverare tra le «altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge» (ex articolo 199, Fonti di finanziamento, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 267/2000): più semplicemente si possono inquadrare come un sistema lecito per il migliore raggiungimento dei risultati e perseguire gli obiettivi previsionali attraverso forme innovative di finanziamento, mediante la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione, dove a fronte dell’acquisizione di risorse o beni l’Amministrazione veicola il marchio (alias, l’immagine) del privato[1].

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(estratto pubblicato: Revisione prezzi e mancata stipulazione del contratto in condizioni emergenziali: possibili soluzioni, Comuni d’Italia, 2022, n. 4 e Appalti&Contratti, 2022, n. 5)

Inquadramento

L’attuale situazione emergenziale sanitaria, l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia (il conflitto armato in Ucraina), hanno prodotto una serie di effetti negativi sull’economia e sui contratti pubblici, inducendo il legislatore ad un intervento per assicurare la funzionalità degli apparati pubblici, e nello specifico contrastare l’aumento dei prezzi dovuto ad un quadro altamente incerto di sviluppo (rectius di approvvigionamento dei beni necessari per l’esecuzione dei contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture), ossia di reperimento delle risorse (i materiali) e dei relativi costi, risultando (a volte) del tutto aleatorio la sottoscrizione di un contratto di appalto pubblico da parte dell’operatore economico aggiudicatario: si interviene sulle condizioni di cui all’art. 106, Modifica di contratti durante il periodo di efficacia, del d.lgs. n. 50/2016 (le c.d. «circostanze impreviste e imprevedibili»).

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Revisione prezzi e mancata stipulazione del contratto in condizioni emergenziali: possibili soluzioni

Revisione prezzi e mancata stipulazione del contratto in condizioni emergenziali: possibili soluzioni

(estratto pubblicato: Revisione prezzi e mancata stipulazione del contratto in condizioni emergenziali: possibili soluzioni, Comuni d’Italia, 2022, n. 4 e Appalti&Contratti, 2022, n. 5)

Inquadramento

L’attuale situazione emergenziale sanitaria, l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia (il conflitto armato in Ucraina), hanno prodotto una serie di effetti negativi sull’economia e sui contratti pubblici, inducendo il legislatore ad un intervento per assicurare la funzionalità degli apparati pubblici, e nello specifico contrastare l’aumento dei prezzi dovuto ad un quadro altamente incerto di sviluppo (rectius di approvvigionamento dei beni necessari per l’esecuzione dei contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture), ossia di reperimento delle risorse (i materiali) e dei relativi costi, risultando (a volte) del tutto aleatorio la sottoscrizione di un contratto di appalto pubblico da parte dell’operatore economico aggiudicatario: si interviene sulle condizioni di cui all’art. 106, Modifica di contratti durante il periodo di efficacia, del d.lgs. n. 50/2016 (le c.d. «circostanze impreviste e imprevedibili»).

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