«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Le sez. Unite Civ. della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33365 del 24 dicembre 2018, acclarano – in via definitiva – la colpa grave del Sindaco, del capoluogo di una Regione, per assunzione di personale privo di titoli necessari (12 persone, tra dirigenti e addetti stampa), pur in presenza di una militanza politica e riposta fiduciarietà (che, si presumeva, “fa curriculum”).

Viene, confermato, la c.d. sussistenza dell’elemento psicologico della colpa grave del Sindaco nell’attività svolta nella sua duplice veste di:

  1. proponente dei soggetti beneficiari degli incarichi;
  2. componente dell’organo politico collegiale che approvò le proposte.

L’intervento segue il ricorso avverso la sentenza n. 1391 del 22 dicembre 2016 della Corte Conti, sez. giurisdizionale Centrale di Appello, che disponeva condanne per varie fattispecie di danno erariale subito dal Comune, quali:

  1. illegittimi incarichi dirigenziali (6 persone), in mancanza dei presupposti normativi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL), in relazione al necessario possesso delle specifiche competenze professionali da individuare, ex art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, sottolineando l’irrilevanza al riguardo delle esperienze politiche;
  2. assunzioni addetti all’Ufficio Stampa (6 persone), carenti di presupposti stabiliti dalla Legge n. 150 del 2000 e dal regolamento attuativo d.P.R. 21 settembre 2001, n. 422.

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Colpa grave del Sindaco che nomina dirigenti e addetti stampa senza titoli

Colpa grave del Sindaco che nomina dirigenti e addetti stampa senza titoli

Le sez. Unite Civ. della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33365 del 24 dicembre 2018, acclarano – in via definitiva – la colpa grave del Sindaco, del capoluogo di una Regione, per assunzione di personale privo di titoli necessari (12 persone, tra dirigenti e addetti stampa), pur in presenza di una militanza politica e riposta fiduciarietà (che, si presumeva, “fa curriculum”).

Viene, confermato, la c.d. sussistenza dell’elemento psicologico della colpa grave del Sindaco nell’attività svolta nella sua duplice veste di:

  1. proponente dei soggetti beneficiari degli incarichi;
  2. componente dell’organo politico collegiale che approvò le proposte.

L’intervento segue il ricorso avverso la sentenza n. 1391 del 22 dicembre 2016 della Corte Conti, sez. giurisdizionale Centrale di Appello, che disponeva condanne per varie fattispecie di danno erariale subito dal Comune, quali:

  1. illegittimi incarichi dirigenziali (6 persone), in mancanza dei presupposti normativi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL), in relazione al necessario possesso delle specifiche competenze professionali da individuare, ex art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, sottolineando l’irrilevanza al riguardo delle esperienze politiche;
  2. assunzioni addetti all’Ufficio Stampa (6 persone), carenti di presupposti stabiliti dalla Legge n. 150 del 2000 e dal regolamento attuativo d.P.R. 21 settembre 2001, n. 422.

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La strana flessibilità della funzione rogatoria

I diritti di rogito, per la prestazione notarile, del Segretario comunale non sono collegati all’attività professionale svolta ma alla sede di servizio, ove esercita la funzione richiesta, purchè non siano presenti i dirigenti.

La questione sulla debenza dei diritti di rogito ai Segretari comunali ha conquistato un ulteriore pronunciamento da parte della Corte dei Conti, sez. controllo Emilia Romagna, Deliberazione n. 113 del 14 settembre 2018, in linea con l’orientamento delle Sezioni riunite delle Autonomie della Corte dei Conti n. 18/2018, ritenendo che al Segretario comunale di fascia A), titolare del servizio in convenzione di segreteria, ferma restando l’autonoma valutazione gestionale dell’Ente, possa essere corrisposta la quota di diritti di rogito per l’attività prestata presso il Comune convenzionato in quanto non provvisto di personale con qualifica dirigenziale.

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La strana flessibilità della funzione rogatoria

La strana flessibilità della funzione rogatoria

La strana flessibilità della funzione rogatoria

I diritti di rogito, per la prestazione notarile, del Segretario comunale non sono collegati all’attività professionale svolta ma alla sede di servizio, ove esercita la funzione richiesta, purchè non siano presenti i dirigenti.

La questione sulla debenza dei diritti di rogito ai Segretari comunali ha conquistato un ulteriore pronunciamento da parte della Corte dei Conti, sez. controllo Emilia Romagna, Deliberazione n. 113 del 14 settembre 2018, in linea con l’orientamento delle Sezioni riunite delle Autonomie della Corte dei Conti n. 18/2018, ritenendo che al Segretario comunale di fascia A), titolare del servizio in convenzione di segreteria, ferma restando l’autonoma valutazione gestionale dell’Ente, possa essere corrisposta la quota di diritti di rogito per l’attività prestata presso il Comune convenzionato in quanto non provvisto di personale con qualifica dirigenziale.

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Controlli e verifiche dei ponti a costo zero: effetto estivo o solo d’effetto.

Italia Oggi del 22 agosto 2013, a pagina 31, riportava la notizia di una lettera firmata da un primo cittadino (vedi, ingenio-web.it, 22 agosto 2018) inviata agli ordini professionali, per il controllo di un ponte «a titolo gratuito»; la richiesta «nello spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue codesti enti».

Si tratterà della partecipazione senza compenso ad una commissione (si immagina tecnica) che avrà il compito di verificare l’efficienza di tal storico ponte.

Un tecnico, prescelto dagli ordini, per una prestazione con evidenti assunzioni di responsabilità ma senza alcuna uscita finanziaria per il Comune.

Si legge, in risposta, che la volontà c’è «ma il modo in questo caso non è corretto»: si viene a snaturare il rapporto tra enti e professionisti, poi mancherebbero le coperture assicurative.

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Ancora lavoro gratuito per attività ad alto rischio

Ancora lavoro gratuito per attività ad alto rischio

Controlli e verifiche dei ponti a costo zero: effetto estivo o solo d’effetto.

Italia Oggi del 22 agosto 2013, a pagina 31, riportava la notizia di una lettera firmata da un primo cittadino (vedi, ingenio-web.it, 22 agosto 2018) inviata agli ordini professionali, per il controllo di un ponte «a titolo gratuito»; la richiesta «nello spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue codesti enti».

Si tratterà della partecipazione senza compenso ad una commissione (si immagina tecnica) che avrà il compito di verificare l’efficienza di tal storico ponte.

Un tecnico, prescelto dagli ordini, per una prestazione con evidenti assunzioni di responsabilità ma senza alcuna uscita finanziaria per il Comune.

Si legge, in risposta, che la volontà c’è «ma il modo in questo caso non è corretto»: si viene a snaturare il rapporto tra enti e professionisti, poi mancherebbero le coperture assicurative.

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