«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il Testo unico degli enti locali (ex d.lgs. n. 267/2000, TUEL) prevede al quarto comma dell’art. 43, Diritti dei consiglieri, in opposizione ad una serie di correlate garanzie e prerogative inerenti lo status di amministratore pubblico (il c.d. esercizio del munus publicum)[1], una norma di chiusura che consente (una facoltà) allo statuto di stabilire «i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative», con il fine di sanzionare colui che con l’assenza non garantisce la funzionalità del Consiglio, ovvero non esercita la funzione per la quale è stato eletto: un dovere di assistere e partecipare alle attività del Consiglio comunale.

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La legittima decadenza del consigliere assenteista

La legittima decadenza del consigliere assenteista

Il Testo unico degli enti locali (ex d.lgs. n. 267/2000, TUEL) prevede al quarto comma dell’art. 43, Diritti dei consiglieri, in opposizione ad una serie di correlate garanzie e prerogative inerenti lo status di amministratore pubblico (il c.d. esercizio del munus publicum)[1], una norma di chiusura che consente (una facoltà) allo statuto di stabilire «i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative», con il fine di sanzionare colui che con l’assenza non garantisce la funzionalità del Consiglio, ovvero non esercita la funzione per la quale è stato eletto: un dovere di assistere e partecipare alle attività del Consiglio comunale.

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La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 17 gennaio 2019 n. 422, chiarisce il contenuto minimo che deve assumere la giustificazione dell’assenza a presenziare il Consiglio comunale, da parte di un componente del plènum.

È noto che già l’articolo 289 del T.U. del 1915 prevedeva che i Consiglieri che non intervenivano ad una “intera sessione ordinaria senza giustificati motivi” venissero dichiarati decaduti e, per attenuare la portata rigorosa della disposizione, la giurisprudenza ammetteva tra le fondate giustificazioni le assenze per malattia (le giustificazioni, da ragione di salute sulla scorta di valutazioni mediche, non si ritenevano suscettibili di sindacato da parte del Consiglio comunale, Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2008, n. 4859), affari indilazionabili, congedi autorizzati dal Sindaco e dalla Giunta (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 1954, n. 28 e 15 gennaio 1955, n. 68).

Va detto che l’eventuale astensione dalle sedute motivata con l’intento politico non può spingersi alla definitiva abdicazione del ruolo rivestito ma deve comunque estrinsecarsi in azioni capaci di dare attuazione in qualsiasi modo al mandato elettivo: l’inerzia totale non può – anche ove costituisca il frutto di una scelta mirata – protrarsi oltre un tempo ragionevole, poiché, diversamente verrebbe compromesso il rapporto eletti/elettori, dato che il ruolo dei primi risulta completamente azzerato (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 24 settembre 2012, n. 1541).

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Un certificato medico che non desume l’impedimento del Consigliere comunale assenteista porta alla decadenza certa della carica

Un certificato medico che non desume l’impedimento del Consigliere comunale assenteista porta alla decadenza certa della carica

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 17 gennaio 2019 n. 422, chiarisce il contenuto minimo che deve assumere la giustificazione dell’assenza a presenziare il Consiglio comunale, da parte di un componente del plènum.

È noto che già l’articolo 289 del T.U. del 1915 prevedeva che i Consiglieri che non intervenivano ad una “intera sessione ordinaria senza giustificati motivi” venissero dichiarati decaduti e, per attenuare la portata rigorosa della disposizione, la giurisprudenza ammetteva tra le fondate giustificazioni le assenze per malattia (le giustificazioni, da ragione di salute sulla scorta di valutazioni mediche, non si ritenevano suscettibili di sindacato da parte del Consiglio comunale, Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2008, n. 4859), affari indilazionabili, congedi autorizzati dal Sindaco e dalla Giunta (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 1954, n. 28 e 15 gennaio 1955, n. 68).

Va detto che l’eventuale astensione dalle sedute motivata con l’intento politico non può spingersi alla definitiva abdicazione del ruolo rivestito ma deve comunque estrinsecarsi in azioni capaci di dare attuazione in qualsiasi modo al mandato elettivo: l’inerzia totale non può – anche ove costituisca il frutto di una scelta mirata – protrarsi oltre un tempo ragionevole, poiché, diversamente verrebbe compromesso il rapporto eletti/elettori, dato che il ruolo dei primi risulta completamente azzerato (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 24 settembre 2012, n. 1541).

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