«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. II quater Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza 9 dicembre 2020, n. 13188 interviene per limitare il diritto di accesso del confinante, ove non sia dimostrato un interesse giuridicamente rilevante alla documentazione amministrativa autorizzativa del titolo edilizio: il mero interesse alla generica tutela individuale (del proprio nucleo familiare) o alla vigilanza sul corretto sviluppo urbano non sostanzia una posizione qualificata.

È noto che il diritto di accesso non è meramente strumentale alla proposizione di un’azione giudiziale, ma assume un carattere autonomo rispetto ad essa (essendo la situazione legittimante all’accesso autonoma e distinta da quella legittimante all’impugnativa giudiziale e dall’esito stesso di questa impugnativa)[1], con la conseguenza pratica che il rimedio speciale, previsto a tutela del diritto di accesso, deve ritenersi consentito anche se l’interessato non può più agire, o non possa ancora agire, in sede giurisdizionale, in quanto l’autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la possibilità di utilizzare gli atti richiesti in un giudizio[2].

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Limiti al diritto di accesso (emulativo) dei titoli edilizi da parte del confinante

Limiti al diritto di accesso (emulativo) dei titoli edilizi da parte del confinante

La sez. II quater Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza 9 dicembre 2020, n. 13188 interviene per limitare il diritto di accesso del confinante, ove non sia dimostrato un interesse giuridicamente rilevante alla documentazione amministrativa autorizzativa del titolo edilizio: il mero interesse alla generica tutela individuale (del proprio nucleo familiare) o alla vigilanza sul corretto sviluppo urbano non sostanzia una posizione qualificata.

È noto che il diritto di accesso non è meramente strumentale alla proposizione di un’azione giudiziale, ma assume un carattere autonomo rispetto ad essa (essendo la situazione legittimante all’accesso autonoma e distinta da quella legittimante all’impugnativa giudiziale e dall’esito stesso di questa impugnativa)[1], con la conseguenza pratica che il rimedio speciale, previsto a tutela del diritto di accesso, deve ritenersi consentito anche se l’interessato non può più agire, o non possa ancora agire, in sede giurisdizionale, in quanto l’autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la possibilità di utilizzare gli atti richiesti in un giudizio[2].

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La giurisprudenza è unanime nel ritenere che gli oneri di urbanizzazione e il contributo di costruzione sono un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del costruttore per la sua partecipazione alla realizzazione delle opere d’urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova edificazione trae nel contesto urbano (conforme Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 1998, n.201. Idem Cons. Stato, 27 dicembre 1988, n.852 e sez. V, 24 marzo 1977, n.591).

È rilevante ritenere che gli stessi sono dovuti anche al di là di un nesso di stretta inerenza delle opere di urbanizzazione rispetto alle singole aree (Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2009, n. 2359).

Il pagamento di tali contributi non comporta la nascita, in capo al titolare del concessione edilizia, di un diritto, azionabile nei confronti della P.A., alla realizzazione e completamento delle opere di urbanizzazione che maggiormente interessano la sua costruzione, posto che il Comune può discrezionalmente utilizzare i predetti introiti per il completamento o la manutenzione delle opere di urbanizzazione di qualsiasi parte del territorio (T.A.R. Sardegna, sez. II, 8 novembre 2012, n. 925).

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Termine ultimo per la restituzione degli oneri di urbanizzazione versati

La giurisprudenza è unanime nel ritenere che gli oneri di urbanizzazione e il contributo di costruzione sono un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del costruttore per la sua partecipazione alla realizzazione delle opere d’urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova edificazione trae nel contesto urbano (conforme Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 1998, n.201. Idem Cons. Stato, 27 dicembre 1988, n.852 e sez. V, 24 marzo 1977, n.591).

È rilevante ritenere che gli stessi sono dovuti anche al di là di un nesso di stretta inerenza delle opere di urbanizzazione rispetto alle singole aree (Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2009, n. 2359).

Il pagamento di tali contributi non comporta la nascita, in capo al titolare del concessione edilizia, di un diritto, azionabile nei confronti della P.A., alla realizzazione e completamento delle opere di urbanizzazione che maggiormente interessano la sua costruzione, posto che il Comune può discrezionalmente utilizzare i predetti introiti per il completamento o la manutenzione delle opere di urbanizzazione di qualsiasi parte del territorio (T.A.R. Sardegna, sez. II, 8 novembre 2012, n. 925).

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