«Libero Pensatore» (sempre)
Articolo Pubblicato il 22 Dicembre, 2020

Accesso a documenti inesistenti o introvabili o mai formati: l’azione è inammissibile

Accesso a documenti inesistenti o introvabili o mai formati: l’azione è inammissibile

La prima sez. Latina del T.A.R. Lazio, con la sentenza 19 dicembre 2020, n. 485, interviene ritenendo legittimo il diniego all’accesso di un documento, relativo ad un’opera fognaria (autorizzazioni), qualora tale documento risulti inesistente o introvabile o mai formato.

Giova rammentare che la materiale inesistenza dei documenti richiesti negli archivi dell’Amministrazione intimata rende inammissibile la relativa azione, poiché un’eventuale decisione di accoglimento, in mancanza della documentazione oggetto di accesso, non potrebbe che avere un valore meramente formale non potendo essere portata ad esecuzione: ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il contenuto tipico della pronuncia del giudice consiste, come noto, nell’“ordine” di esibire il documento che qualora inesistente o non nella disponibilità dell’Amministrazione non potrebbe essere utilmente dato.

In sostanza, si rivelerebbe inutiliter data una decisione favorevole su una richiesta di accesso che è materialmente impossibile evadere in quanto il documento, su specifica dichiarazione dall’Amministrazione intimata, non è in possesso della stessa: in sede di istanza di accesso ai documenti amministrativi l’Amministrazione può essere tenuta solo a produrre documenti già esistenti in rerum natura e ancora in suo possesso[1].

Neppure può ritenersi ammissibile che residui in capo al soggetto istante un diritto ad esercitare una diretta verifica presso gli uffici dell’Amministrazione attraverso improprie forme di ispezione: l’azione giudiziaria con cui si chiede l’ostensione di atti che non sono detenuti dalla P.A. è inammissibile e, pertanto, non rientra nella nozione di documento amministrativo scolpita nell’art. 22 comma 1, lett. d), della legge n. 241 del 1990.

Nel caso di specie, il ricorso viene proposto avverso il silenzio – rigetto dell’Amministrazione di prendere visione ed estrarre copia della documentazione attestante le autorizzazioni amministrative rilasciate dal Comune per la realizzazione di una condotta fognaria sita su terreno di proprietà della ricorrente e a servizio di unità immobiliari dei confinanti.

L’Amministrazione aveva respinto l’istanza in ragione della generalità della richiesta, siccome riferita ad atti non specificamente individuati e risalenti nel tempo, ed inoltre, in sede di difesa, riferiva che l’interessato dichiarava che «non è a conoscenza non solo della data, ma anche della stessa esistenza degli autorizzativi della condotta fognaria realizzata su un terreno di cui è comproprietario, come ben specificato nella sua richiesta di accesso agli atti».

Il giudice di prime cure dichiara il ricorso infondato, rilevando da subito che:

  • già dalle indicazioni del ricorrente si dubita dell’esistenza degli atti richiesti;
  • la stessa Amministrazione non si trova nella posizione di «essere in grado di dare una risposta», atteso che manca un archivio informatico e che quello cartaceo nel corso degli anni è stato oggetto di numerosi traslochi, andando parzialmente disperso a seguito di eventi sismici.

L’Amministrazione ha reso noto che, sulla base di specifici accertamenti nel tentativo di ottemperare la richiesta avanzata, l’unica risultanza emersa appalesa che la condotta fognaria è stata realizzata in un determinato periodo ma mancano i documenti richiesti.

Dalle dichiarazioni dell’Amministrazione, il Collegio non può che prendere atto dell’impossibilità per il Comune di stabilire se l’opera sia stata autorizzata o meno a causa della irreperibilità della relativa documentazione, presumibilmente andata dispersa e che l’istanza non può essere oggettivamente evasa: mancano le carte.

Si deve concludere, quindi, alla stregua del principio “ad impossibilia nemo tenetur”, anche nei procedimenti di accesso ai documenti amministrativi l’esercizio del relativo diritto (o l’ordine di esibizione impartito dal giudice) non può che riguardare, per evidenti motivi di buon senso e ragionevolezza, i documenti esistenti e non anche quelli distrutti o comunque irreperibili o mai formati[2].

Neppure si potrebbe immaginare una domanda risarcitoria da ritardo nel riscontro dell’istanza di accesso suscettibile di esame, in considerazione dei vincoli di connessione che la legano alla principale richiesta ostensiva (inammissibile)[3].

Spetta alla P.A. destinataria dell’accesso indicare, sotto la propria responsabilità, quali sono gli atti inesistenti che non è in grado di esibire[4]; resta inteso, peraltro, che laddove l’Amministrazione confermasse l’oggettiva impossibilità di reperire gli atti richiesti dovrà darne pienamente conto, esplicitando in modo dettagliato le ragioni concrete di tale impossibilità[5].

[1] T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 26 marzo 2015, n. 1809.

[2] T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3 luglio 2018, n. 4411.

[3] Cfr. T.A.R. Reggio Calabria, 14 febbraio 2013, n. 102.

[4] Cons. Stato, sez. VI, 8 gennaio 2002, n. 67.

[5] Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 892.