- Nuovo ordine
Il mutamento da Responsabile unico di procedimento a Responsabile unico del progetto imposto dai super principi, se da una parte assicura autonomia e allontana la paura della firma (il c.d. effetto da “anoreossite”, patologia etica che contrae le ossa della mano, impedendo di sottoscrivere gli atti, da altri definita “firmite” o “fatica dell’amministrare”), dall’altra concorre ad integrare la natura del rimedio (l’incisione della sfera giuridica del destinatario), ampliando il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo, facendo transitare nell’area della legittimità e, quindi, della giustiziabilità opzioni e scelte che sinora si pensava attraverso al merito e fossero come tali insindacabili [1].
Nell’azione amministrativa di questo nuovo ordine, il RUP non si limiterà a disputare la legalità violata e l’affidamento ingenerato per assumere la propria decisione di autotutela ma estenderà il perimetro al rispetto dei parametri di tutti gli interessi coinvolti, dell’aggiudicatario e quelli dei concorrenti, in un processo motivazionale (l’assolvimento dell’onere del clare loqui) da riportare in chiaro nel provvedimento, consentendo al Giudice Amministrativo di soppesare il percorso seguito nel raggiungimento del fine utile, la conformità alla fattispecie e l’effettività del risultato: quell’aspettativa della collettività nella conclusione e utilizzazione funzionale dell’opera pubblica[2].
- Il pronunciamento
La sez. V Roma del TAR Lazio, con la sentenza 20 marzo 2026, n. 5300 (estensore Tascone), legittima l’annullamento d’ufficio di una gara telematica, dove – la proroga dei termini di caricamento – riconosciuta sulla base di un segnalato (a cura dell’operatore economico) malfunzionamento, rilevatosi successivamente non imputabile alla PA, costituiva un ingiusto vantaggio in danno agli altri concorrenti: il provvedimento di secondo grado non ripristinava ex se i canoni di legalità ma rifletteva direttamente un principio di fiducia, a tutela par condicio competitorum di rispetto della lex specialis del termine perentorio di presentazione dell’offerta nella piattaforma on line.
- Fatto
Nella sua sommarietà, un operatore economico chiede l’annullamento di una determinazione di parziale annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, di un’aggiudicazione disposta in favore dello stesso nell’ambito di una procedura aperta telematica.
Nello specifico, lamenta che pur classificatasi al primo posto, nella graduatoria finale, non era riuscito a completare il caricamento della propria offerta entro il termine previsto dal bando di gara; aspetto prontamente segnalato alla stazione appaltante con la riapertura dei termini, per poi annullare l’aggiudicazione avendo, la cit. stazione appaltante, appurato, da una verifica tecnica, alcun malfunzionamento che potesse impedire l’inserimento dell’offerta nei termini del bando.
Inoltre, contesta il fatto che il provvedimento risultava scarsamente motivato sotto il profilo della sussistenza di ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità.
- Clausole immediatamente lesive
Il Tribunale, precisa da principio che le clausole del bando di gara immediatamente lesive – ovvero quelle che incidono direttamente sulle condizioni di partecipazione e sono idonee a determinare l’esclusione o la limitazione della concorrenza – devono essere impugnate contestualmente alla loro conoscenza, senza attendere l’esito della procedura.
In effetti, la lesività delle clausole non si manifesta e non opera per la prima volta con l’esclusione o la mancata aggiudicazione, bensì nel momento anteriore nel quale i requisiti di partecipazione sono stati assunti come regole per l’Amministrazione [16].
La partecipazione della parte ricorrente alla gara, rispetto ad una clausola ritenuta difforme (termine di presentazione offerte), significa la piena acquiescenza alla disciplina di gara, diversamente si doveva procedere con l’impugnazione delle regole del bando: la tardiva impugnazione pertanto risulta irricevibile [17].
Sotto questo profilo, la sentenza conferma che l’operatore economico che partecipi ad una gara può immediatamente invocare la illegittimità di talune clausole del bando soltanto allorché le stesse si rivelino idonee ad arrecare una lesione diretta alla sua sfera giuridica a cagione dell’impossibilità di partecipare alla gara (clausola autoescludenti), oppure di formulare un’offerta seria e consapevole (clausole autoimpeditive): fuori da questi casi si tratterebbe di impugnare clausole di cui è lecito sì sospettare la illegittimità, ma che non risultano altrettanto immediatamente lesive in quanto non impediscono né la partecipazione, né la formulazione dell’offerta [18].
È noto che sono state ricondotte nel genus delle “clausole immediatamente escludenti”:
- le clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale [19];
- le regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile [20];
- le disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta [21];
- le clausole impositive di obblighi contra ius (ad es. cauzione definitiva pari all’intero importo dell’appalto) [22];
- i bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta (come, ad esempio quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall’aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (come quelle per cui tutte le offerte conseguono, comunque, un determinato punteggio);
- gli atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso [23].
Si comprende che per potersi definire “immediatamente escludente” (c.d. barriera all’ingresso) la previsione della lex specialis deve porre con immediata e oggettiva evidenza, nei confronti di tutti indistintamente gli operatori economici, l’astratta impossibilità per un qualsiasi operatore “medio” di formulare un’offerta economicamente sostenibile, ossia astrattamente idonea a produrre – pur nella normale alea contrattuale – un utile derivante dall’esecuzione del contratto [24].
- Malfunzionamento della piattaforma
Il TAR nel richiamare le norme di riferimento presenti nel Codice non può che affermare che in caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma la PA è obbligata all’attivazione del meccanismo di rimessione in termini; termini che non possono essere concessi con la mera asserzione di disservizi da parte del concorrente ma dalla dimostrazione (onere probatorio) di effettive e concrete difficoltà imputabili alla piattaforma.
Tali condizioni vengono così riassunte:
- comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme che risulti imputabile alla stazione appaltante;
- incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio dell’offerta.
Di converso, non può mai operare in caso di comprovata negligenza dell’operatore economico, il quale – benché reso edotto ex ante grazie a regole chiare e precise contenute nella lex specialis – non si è invece attivato per tempo [25].
Il dato fattuale, emerso dalla documentazione depositata, dimostra dall’analisi dei log delle operazioni di caricamento non vi è stato un malfunzionamento del sistema informatico, quando un errore nel quale l’operatore economico ricorrente è incorso nell’attività di compilazione (compresi i tempi di caricamento dati e documenti dell’offerta).
A riprova, viene osservato che gli altri operatori economici hanno caricato le loro offerte nei termini imposti dal bando: tale dato fattuale costituisce un indice presuntivo di regolare funzionamento del sistema, compreso l’ininfluenza di rallentamenti [26], sostenuto da apposita attestazione tecnica fondata sui dati, oggettivamente verificabili, desunti dal “file log”.
- L’autoresponsabilità dell’operatore economico
Appurato il corretto funzionamento della piattaforma, in assenza di contestazioni di segno opposto rispetto all’attestazione del gestore, il principio di autoresponsabilità, applicato alle procedure telematiche, postula che il rischio connesso ai tempi tecnici necessari per il perfezionamento dell’upload gravi sul concorrente che si sia attivato nell’imminenza della scadenza a nulla vale obiettare che si tratta di uno sforamento irrisorio, poiché proprio l’esiguità del ritardo dimostra ex post che se l’operatore avesse avuto l’accortezza di iniziare con congruo anticipo le operazioni di partecipazione, senz’altro sarebbe riuscito nel suo intento [27].
- Merito
Il ricorso viene respinto data la sua infondatezza, ancorata alla verifica di una condotta negligente dell’operatore economico il quale non è stato in grado di presentare l’offerta nei termini imposti dal bando, non potendo pretendere che questa “incapacità” possa gravare sulla stazione appaltante, violando i principi concorrenziali e la fiducia degli altri concorrenti nella regolarità della procedura, sin dal momento della presentazione dell’offerta.
Appurata l’assenza di un malfunzionamento della piattaforma, il GA passa a valutare la legittimità dell’esercizio dell’autotutela in relazione alla condotta assunta dalla stazione appaltante.
La sequenza viene riportata nella scansione temporale:
- riapertura del termine – in via cautelare – in relazione alla segnalazione in attesa di una verifica tecnica della piattaforma (circostanza riportata anche negli atti istruttori e dispositivi);
- aggiudicazione subordinata (condizionato) nel suo consolidamento all’esito delle verifiche;
- accertato dalla verifica tecnica il corretto funzionamento della piattaforma ha reso del tutto illegittima la riapertura dei termini, rendendo doveroso l’annullamento in autotutela.
Da queste premesse sull’operato della stazione appaltante, la determinazione impugnata richiama espressamente i «principi della fiducia, dell’accesso al mercato, nonché del principio di risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, volti a tutelare l’esigenza di garantire il corretto confronto competitivo» e il «principio di parità di trattamento, in virtù del quale tutti gli offerenti devono disporre delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte».
Il Tribunale non può che far risaltare la tecnica redazionale sulla motivazione dell’interesse pubblico concreto sotteso all’annullamento, che risiede «non già nell’astratta reintegrazione dell’ordine giuridico violato, ma nella tutela della par condicio tra i concorrenti che avevano rispettato il termine perentorio e nella correttezza della procedura di evidenza pubblica», posti in riflesso e in attuazione dei cit. super principi del Codice, parametro indiscutibile di legittimità proiettato ad un fine: il risultato.
Non quindi un vuoto richiamo alla violata legalità tesa ad assicurare l’interesse pubblico all’annullamento in autotutela, quanto una verifica concreta nel quadro complessivo (nella sua totalità) [29] della procedura di gara e dei principi enunciati nei primi articoli del Codice (ex artt. 1, 3 e 10 del d.lgs. n. 36/2023) [30]: in tale cornice ordinamentale, «non può richiedersi alla stazione appaltante di sopportare il rischio che un operatore che si è tardivamente attivato tragga indebito vantaggio dalla propria condotta negligente, a discapito dei concorrenti che hanno operato diligentemente».
(estratto, LexItalia.it, 25 marzo 2026, n. 3)
