«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. IV Roma del TAR Lazio, con la sentenza 5 marzo 2026 n. 4165, conferma un orientamento di matrice comunitaria che non consente l’accesso al segreto industriale (il proprio know how) quando l’accesso è strumentale, non tanto ad acquisire elementi valutativi per impugnare l’aggiudicazione, quanto per conoscere le parti riservate dell’offerta capaci di sfruttamento economico, minando di fatto la concorrenza: l’operatore economico, di contro, dovrà comprovare gli elementi di segretezza oggettiva tali da risultare strategici per la vita dell’azienda, diversamente ogni documento presentato risulta accessibile prevalendo la trasparenza rispetto al know how dei singoli concorrenti.

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Limiti all’accesso del segreto industriale

Limiti all’accesso del segreto industriale

La sez. IV Roma del TAR Lazio, con la sentenza 5 marzo 2026 n. 4165, conferma un orientamento di matrice comunitaria che non consente l’accesso al segreto industriale (il proprio know how) quando l’accesso è strumentale, non tanto ad acquisire elementi valutativi per impugnare l’aggiudicazione, quanto per conoscere le parti riservate dell’offerta capaci di sfruttamento economico, minando di fatto la concorrenza: l’operatore economico, di contro, dovrà comprovare gli elementi di segretezza oggettiva tali da risultare strategici per la vita dell’azienda, diversamente ogni documento presentato risulta accessibile prevalendo la trasparenza rispetto al know how dei singoli concorrenti.

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La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 5 febbraio 2026, n. 956 (estensore Santise), consolida la norma dell’art. 16, Contributo per il rilascio del permesso di costruire, del DPR n. 380/2001, secondo la quale «il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione», legittimando la PA all’archiviazione della richiesta del titolo edilizio in assenza del pagamento del dovuto (c.d. principio di onerosità)[1] secondo le indicazioni fornite dalla stessa non potendo il privato (unilateralmente) stabilire modalità, termini e quantum del pagamento, compresa la cessione degli standard o la sostitutiva monetizzazione[2].

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Pagamento degli oneri di urbanizzazione

Pagamento degli oneri di urbanizzazione

La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 5 febbraio 2026, n. 956 (estensore Santise), consolida la norma dell’art. 16, Contributo per il rilascio del permesso di costruire, del DPR n. 380/2001, secondo la quale «il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione», legittimando la PA all’archiviazione della richiesta del titolo edilizio in assenza del pagamento del dovuto (c.d. principio di onerosità)[1] secondo le indicazioni fornite dalla stessa non potendo il privato (unilateralmente) stabilire modalità, termini e quantum del pagamento, compresa la cessione degli standard o la sostitutiva monetizzazione[2].

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La sez. II Napoli del TAR Campania, con la sentenza 15 gennaio 2026 n. 272, consolida un principio di legalità secondo il quale la realizzazione di un’opera abusiva comporta la sua demolizione, soprattutto quando l’intervento avviene su un terreno di proprietà pubblica, dove la norma positiva dell’art. 35, Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici, del DPR n. 380/2001, impone al dirigente o al responsabile dell’ufficio, «previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo»: una condotta vincolata senza possibilità di sanzioni alternative, atteso che la norma mira a prevenire l’indebito utilizzo di beni demaniali ed è vincolante rispetto al ripristino dello stato dei luoghi[1].

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Abuso edilizio su area pubblica o bene pubblico

Abuso edilizio su area pubblica o bene pubblico

La sez. II Napoli del TAR Campania, con la sentenza 15 gennaio 2026 n. 272, consolida un principio di legalità secondo il quale la realizzazione di un’opera abusiva comporta la sua demolizione, soprattutto quando l’intervento avviene su un terreno di proprietà pubblica, dove la norma positiva dell’art. 35, Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici, del DPR n. 380/2001, impone al dirigente o al responsabile dell’ufficio, «previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo»: una condotta vincolata senza possibilità di sanzioni alternative, atteso che la norma mira a prevenire l’indebito utilizzo di beni demaniali ed è vincolante rispetto al ripristino dello stato dei luoghi[1].

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La sez. I Appello della Corte dei conti, con la sentenza n. 187 del 27 novembre 2025 (relatore LONGO), conferma la responsabilità per l’illegittima nomina dell’ufficio di staff (ex art. 90, Uffici di supporto agli organi di direzione politica, del d.lgs. n. 267/2000, TUEL) da parte della giunta comunale e del dirigente che ha assistito ed espresso il parere favorevole, confermando, altresì, la piena giurisdizione contabile sulle scelte quando sono contrarie alle regole del diritto (nello specifico, i canoni della buona amministrazione, dovendo le scelte ispirarsi ai criteri di economicità, di efficienza e di efficacia, che costituiscono specificazione e corollario del più generale principio sancito dall’art. 97 Cost. e assumono rilevanza sul piano della legittimità, non della mera opportunità), equiparando il trattamento economico a quello di un dirigente pur non avendone il titolo (la laurea)[1].

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La responsabilità sulla nomina dell’ufficio di staff in aspettativa e senza laurea

La responsabilità sulla nomina dell’ufficio di staff in aspettativa e senza laurea

La sez. I Appello della Corte dei conti, con la sentenza n. 187 del 27 novembre 2025 (relatore LONGO), conferma la responsabilità per l’illegittima nomina dell’ufficio di staff (ex art. 90, Uffici di supporto agli organi di direzione politica, del d.lgs. n. 267/2000, TUEL) da parte della giunta comunale e del dirigente che ha assistito ed espresso il parere favorevole, confermando, altresì, la piena giurisdizione contabile sulle scelte quando sono contrarie alle regole del diritto (nello specifico, i canoni della buona amministrazione, dovendo le scelte ispirarsi ai criteri di economicità, di efficienza e di efficacia, che costituiscono specificazione e corollario del più generale principio sancito dall’art. 97 Cost. e assumono rilevanza sul piano della legittimità, non della mera opportunità), equiparando il trattamento economico a quello di un dirigente pur non avendone il titolo (la laurea)[1].

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In ambito di edilizia e urbanistica, le scelte di pianificazione esprimono valutazioni caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, con la conseguenza che le decisioni dell’Amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano stesso[1].

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Le scelte in ambito urbanistico a verde agricolo

Le scelte in ambito urbanistico a verde agricolo

In ambito di edilizia e urbanistica, le scelte di pianificazione esprimono valutazioni caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, con la conseguenza che le decisioni dell’Amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano stesso[1].

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La sez. II Napoli del TAR Campania, con la sentenza 27 agosto 2025, n. 5978 (Est. Cavallo), individua la necessità che l’abuso edilizio sia descritto nel provvedimento di diniego della sanatoria, consentendo all’interessato di comprendere le ragioni (c.d. motivazione) dell’impedimento alla conformità edilizia di quanto realizzato senza titolo o in difformità, precisando le disposizioni violate, preclusive alla verifica della regolarità.

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Abuso edilizio e motivazione

Abuso edilizio e motivazione

La sez. II Napoli del TAR Campania, con la sentenza 27 agosto 2025, n. 5978 (Est. Cavallo), individua la necessità che l’abuso edilizio sia descritto nel provvedimento di diniego della sanatoria, consentendo all’interessato di comprendere le ragioni (c.d. motivazione) dell’impedimento alla conformità edilizia di quanto realizzato senza titolo o in difformità, precisando le disposizioni violate, preclusive alla verifica della regolarità.

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