«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Con l’approvazione del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore) si è provveduto a rivedere la materia degli enti che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa (c.d. onlus e/o no profit), dando attuazione alla Legge 6 giugno 2016, n. 106, “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”.

La legge delega definisce immediatamente tra le finalità, al comma 1 dell’art. 1, il “Terzo settore” come «il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche».

Continua a leggere

Convenzioni con il “Terzo settore”

Convenzioni con il “Terzo settore”

Con l’approvazione del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore) si è provveduto a rivedere la materia degli enti che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa (c.d. onlus e/o no profit), dando attuazione alla Legge 6 giugno 2016, n. 106, “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”.

La legge delega definisce immediatamente tra le finalità, al comma 1 dell’art. 1, il “Terzo settore” come «il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche».

Continua a leggere

Va subito premesso che, ai sensi dell’art. 33, comma primo, punto 1) della Legge n. 1150/1942 (c.d. Legge urbanistica), con norma del regolamento edilizio bisognava (un vero e proprio obbligo) stabilire «la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia comunale»; norma abrogata espressamente dall’art. 136, comma 2, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che all’art. 4, ultimo comma, faceva, comunque salva, la possibilità «nel caso in cui il comune intenda istituire la Commissione edilizia» affidare al regolamento edilizio l’indicazione degli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.

Si ricava, dalla lettura sistematica delle norme, che attraverso il regolamento edilizio l’Amministrazione comunale ha la facoltà di istituire la Commissione edilizia comunale, quale organo consultivo su un catalogo di interventi ben definito, con compiti ausiliari di natura istruttoria preventiva, prima di concludere l’iter istruttorio e la decisione finale.

Continua a leggere

Libera commissione edilizia

Libera commissione edilizia

Va subito premesso che, ai sensi dell’art. 33, comma primo, punto 1) della Legge n. 1150/1942 (c.d. Legge urbanistica), con norma del regolamento edilizio bisognava (un vero e proprio obbligo) stabilire «la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia comunale»; norma abrogata espressamente dall’art. 136, comma 2, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che all’art. 4, ultimo comma, faceva, comunque salva, la possibilità «nel caso in cui il comune intenda istituire la Commissione edilizia» affidare al regolamento edilizio l’indicazione degli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.

Si ricava, dalla lettura sistematica delle norme, che attraverso il regolamento edilizio l’Amministrazione comunale ha la facoltà di istituire la Commissione edilizia comunale, quale organo consultivo su un catalogo di interventi ben definito, con compiti ausiliari di natura istruttoria preventiva, prima di concludere l’iter istruttorio e la decisione finale.

Continua a leggere

Il diritto di accesso documentale (o difensivo) si atteggia a “diritto fondamentale di difesa”, poiché laddove sia negata la conoscenza della documentazione, il diritto di difesa perde di effettività.

Tale diritto di difesa prevale sulla riservatezza dei terzi e, in base al combinato disposto degli artt. 24 della legge n. 241 del 1990 e 60 del d.lgs. n. 196 del 2003, quando l’accesso sia strumentale alla tutela di propri interessi in giudizio, l’accesso può essere negato solo in presenza dei c.d. dati supersensibili (stato di salute o vita sessuale), a meno che non si rientri nei casi di documenti sottratti ab origine all’accesso, l’accesso deve essere consentito.

In effetti, quando sussiste la visione degli atti a scopo difensivo vi è l’integrale estrazione degli stessi una volta che l’istante abbia dimostrato il proprio interesse, con l’inevitabile conseguenza che è illegittimo il divieto di estrarre copia o la limitazione dell’accesso alla sola visione degli atti, poiché spesso non è sufficiente a consentire la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi.

Continua a leggere

Il diritto di accesso alle dichiarazioni

Il diritto di accesso alle dichiarazioni

Il diritto di accesso documentale (o difensivo) si atteggia a “diritto fondamentale di difesa”, poiché laddove sia negata la conoscenza della documentazione, il diritto di difesa perde di effettività.

Tale diritto di difesa prevale sulla riservatezza dei terzi e, in base al combinato disposto degli artt. 24 della legge n. 241 del 1990 e 60 del d.lgs. n. 196 del 2003, quando l’accesso sia strumentale alla tutela di propri interessi in giudizio, l’accesso può essere negato solo in presenza dei c.d. dati supersensibili (stato di salute o vita sessuale), a meno che non si rientri nei casi di documenti sottratti ab origine all’accesso, l’accesso deve essere consentito.

In effetti, quando sussiste la visione degli atti a scopo difensivo vi è l’integrale estrazione degli stessi una volta che l’istante abbia dimostrato il proprio interesse, con l’inevitabile conseguenza che è illegittimo il divieto di estrarre copia o la limitazione dell’accesso alla sola visione degli atti, poiché spesso non è sufficiente a consentire la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi.

Continua a leggere

L’ultimo comma dell’articolo 97 della Costituzione della Repubblica italiana prevede che «Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge», con l’intento di privilegiare un’azione amministrativa neutra, approvvigionandosi delle “risorse umane” mediante meccanismi trasparenti di regole, in assonanza con un altro principio costituzionale di “uguaglianza” di tutti cittadini davanti alla legge, canonizzato nell’art. 3 Cost., sotto i profili formali e sostanziali della norma.

A ben vedere, nella Costituzione, il richiamo ai “cittadini” non ha riguardato solo l’ammissione al “pubblico impiego” in quanto tale, ma l’esercizio degli “uffici pubblici”, le “cariche elettive” e le “funzioni pubbliche” (ex artt. 51 e 54 Cost.), volendo affermare che l’accesso alla funzione pubblica va intesa nel senso che deve esservi «l’uguaglianza dei cittadini senza discriminazioni e limiti».

Continua a leggere

Concorsi interni e progressioni verticali: altra deroga

Concorsi interni e progressioni verticali: altra deroga

L’ultimo comma dell’articolo 97 della Costituzione della Repubblica italiana prevede che «Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge», con l’intento di privilegiare un’azione amministrativa neutra, approvvigionandosi delle “risorse umane” mediante meccanismi trasparenti di regole, in assonanza con un altro principio costituzionale di “uguaglianza” di tutti cittadini davanti alla legge, canonizzato nell’art. 3 Cost., sotto i profili formali e sostanziali della norma.

A ben vedere, nella Costituzione, il richiamo ai “cittadini” non ha riguardato solo l’ammissione al “pubblico impiego” in quanto tale, ma l’esercizio degli “uffici pubblici”, le “cariche elettive” e le “funzioni pubbliche” (ex artt. 51 e 54 Cost.), volendo affermare che l’accesso alla funzione pubblica va intesa nel senso che deve esservi «l’uguaglianza dei cittadini senza discriminazioni e limiti».

Continua a leggere

La questione che si intende trattare concerne l’ostensibilità o meno dell’esposto/denuncia che viene inoltrato all’Amministrazione Comunale, da parte di cittadini sia in forma singola che associata, per verificare lo stato di conservazione di manufatti contenenti amianto (MCA).

Da copiosa e recente giurisprudenza anche di secondo grado, l’ostensibilità o meno di un esposto dipende dal tipo di attività che compete in capo all’ente interessato.

Per essere più chiari, i giudici amministrativi ritengono che se da un esposto trae origine un’attività amministrativa che si traduce, prima, in verifiche ispettive e poi in verbali di accertamento di illeciti amministrativi e

Continua a leggere

Diritto di accesso agli esposti

Diritto di accesso agli esposti

La questione che si intende trattare concerne l’ostensibilità o meno dell’esposto/denuncia che viene inoltrato all’Amministrazione Comunale, da parte di cittadini sia in forma singola che associata, per verificare lo stato di conservazione di manufatti contenenti amianto (MCA).

Da copiosa e recente giurisprudenza anche di secondo grado, l’ostensibilità o meno di un esposto dipende dal tipo di attività che compete in capo all’ente interessato.

Per essere più chiari, i giudici amministrativi ritengono che se da un esposto trae origine un’attività amministrativa che si traduce, prima, in verifiche ispettive e poi in verbali di accertamento di illeciti amministrativi e

Continua a leggere

Strade ad uso pubblico

Una strada per essere classificata come pubblica non è sufficiente l’uso pubblico (il c.d. transito) ma deve sussistere una manifestazione espressa, da parte della pubblica amministrazione (c.d. P.A.), che quel determinato bene assolva una destinazione pubblica accompagnato da un valido titolo di proprietà del suolo o di un diritto di servitù pubblica, in base ad un atto idoneo a trasferire il dominio od a costituire la servitù: appartenenza all’ente pubblico (quoad proprietatem) e destinazione all’uso pubblico (quoad usum).

L’accertamento, pertanto, in ordine alla natura “pubblica” di una strada presuppone necessariamente l’esistenza di un atto o di un fatto in base al quale la proprietà del suolo su cui essa sorge sia di proprietà di un ente pubblico territoriale, ovvero che a favore del medesimo ente sia stata costituita una servitù di uso pubblico e che la stessa sia destinata all’uso pubblico con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell’ente medesimo, senza che sia sufficiente a tal fine l’esplicarsi di fatto del transito del pubblico né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica o l’intervento di atti di riconoscimento da parte dell’amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta.

Continua a leggere

Le strade ad uso pubblico

Le strade ad uso pubblico

Strade ad uso pubblico

Una strada per essere classificata come pubblica non è sufficiente l’uso pubblico (il c.d. transito) ma deve sussistere una manifestazione espressa, da parte della pubblica amministrazione (c.d. P.A.), che quel determinato bene assolva una destinazione pubblica accompagnato da un valido titolo di proprietà del suolo o di un diritto di servitù pubblica, in base ad un atto idoneo a trasferire il dominio od a costituire la servitù: appartenenza all’ente pubblico (quoad proprietatem) e destinazione all’uso pubblico (quoad usum).

L’accertamento, pertanto, in ordine alla natura “pubblica” di una strada presuppone necessariamente l’esistenza di un atto o di un fatto in base al quale la proprietà del suolo su cui essa sorge sia di proprietà di un ente pubblico territoriale, ovvero che a favore del medesimo ente sia stata costituita una servitù di uso pubblico e che la stessa sia destinata all’uso pubblico con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell’ente medesimo, senza che sia sufficiente a tal fine l’esplicarsi di fatto del transito del pubblico né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica o l’intervento di atti di riconoscimento da parte dell’amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta.

Continua a leggere