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Articolo Pubblicato il 3 Dicembre, 2025

Gli effetti del dissesto del Comune sugli ex amministratori

Gli effetti del dissesto del Comune sugli ex amministratori

La sez. giur. Toscana della Corte dei conti, con la sentenza 2 luglio 2025, n. 90, respinge l’opposizione al decreto emesso dal giudice erariale di condanna degli ex amministratori di un Comune per aver causato il suo dissesto: viene accertata la responsabilità quale contributo causale al fallimento della gestione contabile, reiterando le condotte omissive.

La fonte

Il comma 5, dell’art. 248, Conseguenze della dichiarazione di dissesto, del d.lgs. n. 267/2000, disciplina gli effetti della responsabilità (mantenendo ferme quelle di cui all’art. 1 della legge n. 20/1994) su coloro, condannati anche in via non definitiva dalla Corte dei conti, hanno – con le loro condotte dolose o gravemente colpose – sia omissive che commissive, determinato il dissesto finanziario: tale responsabilità implica un comportamento negligente, imprudente e imperito nella gestione delle finanze pubbliche, rilevabile attraverso la sistematica sottovalutazione delle azioni necessarie alla buona gestione finanziaria (quale ad esempio i necessari accantonamenti, l’incapacità di riscossione dell’evasione tributaria, la mancata correzione delle irregolarità contabili, costante anticipazioni di tesoreria, inadeguata determinazione delle tariffe, mancata riduzione dei residui)[1].

Gli effetti connessi alla condotta sono:

IMPEDIMENTI ELETTIVI:

  • l’impossibilità di «ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati»;
  • i sindaci e i presidenti di provincia, «inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo»;
  • queste persone «non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale nè alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici».

SANZIONATORI (PECUNIARI):

I soggetti richiamati sopra (tutti), sono soggetti, a cura delle sez. giur. della Corte dei conti, «all’irrogazione di una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione».

Ne deriva che la responsabilità degli amministratori locali è accertata in un unico rito sanzionatorio incentrato sul riconoscimento della condotta e le sue conseguenze, rilevando che non viene richiesta la prova di un danno erariale[2], solo l’accertamento del comportamento (doloso o gravemente colposo) che abbia contribuito al verificarsi del dissesto finanziario, dal quale discende[3]:

  • l’irrogazione della sanzione pecuniaria, che compete alla Corte dei conti;
  • le sanzioni interdittive (di status) che si applicano automaticamente ed ex lege, senza necessità di un ulteriore passaggio giudiziale[4].

Possiamo affermare di essere alla presenza della c.d. responsabilità da dissesto, la quale non è connotata alla dichiarazione di dissesto (default) dell’ente, ma dalla condotta assunta dagli amministratori di mala gestio, che invece di intraprendere le azioni previste dall’ordinamento per il rientro alla “legalità finanziaria” (c.d. rispetto delle regole) hanno omesso di intervenire, aggravando/peggiorando la situazione con l’inevitabile intervento consiliare di dissesto (un legame causale con le condotte omissive)[5].

Non va dimenticato, per completezza, che le norme sul dissesto[6] sono espressive di un bilanciamento non irragionevole tra l’esigenza, che è alla base della sicurezza dei traffici commerciali, che si correla all’art. 41 Cost., di tutelare i creditori e l’esigenza di ripristinare sia la continuità di esercizio dell’Ente locale incapace di assolvere alle funzioni, sia i servizi indispensabili per la comunità locale[7].

Fatto

A seguito del decreto del Giudice erariale venivano accertati gli effetti dell’art. 248, comma 5, TUEL, ossia la responsabilità degli amministratori locali per aver contribuito al verificarsi del dissesto del Comune, dichiarato con deliberazione consiliare, condannando i medesimi, nella loro qualità di sindaco e assessore al bilancio, al pagamento in favore del Comune di una determinata somma, dichiarando, al contempo, la sussistenza dei presupposti di fatto per l’applicazione nei loro confronti delle sanzioni interdittive.

Al momento della dichiarazione di dissesto il Comune si trovava in una situazione di grave squilibrio non risolvibile mediante l’applicazione delle misure ordinarie di cui agli articoli 193 e 194 TUEL.

Seguiva loro opposizione, osservando la precipitosità e non necessaria dichiarazione di dissesto (dissesto artatamente deliberato per ragioni squisitamente politiche, a difesa), rilevando l’errore nell’imputazione dei fatti ereditati a loro addebitabili (l’aggravamento della situazione finanziaria già complessa dell’Ente).

La decisione

Il Collegio respinge l’opposizione, ritenendo il provvedimento corretto sia nella ricostruzione dei fatti che nella motivazione sugli elementi costitutivi dell’illecito.

Viene chiarito:

  • l’art. 248, comma 5, del TUEL definisce il regime sanzionatorio conseguente ad una situazione di fatto, ovvero l’intervenuta dichiarazione di dissesto dell’Ente (presupposto processuale), cui si correla l’accertamento della sussistenza di condotte commissive od omissive causalmente contribuenti a tale verificazione (ascrivibili al dolo o alla colpa grave degli Amministratori);
  • in termini diversi, con la decisione dall’Amministrazione comunale di deliberare il dissesto, l’accertamento non è riferito al cit. provvedimento consiliare (presupposto, peraltro impugnabile di fronte al GA) ma al contributo causale (le condotte gestorie) degli amministratori dell’Ente alla verificazione del dissesto[8].

In questo senso, la dichiarazione di dissesto finanziario costituisce, al contempo, “presupposto processuale” che attiene all’oggetto della causa, “condizione obiettiva di punibilità” e “presupposto di fatto”, utilizzato dal legislatore per l’irrogazione delle misure sanzionatorie prefissate ex lege.

Il Giudice erariale, dagli atti, descrive la grave situazione finanziaria dell’ente (forte crisi di liquidità e reiterato ricorso alle anticipazioni non restituite nel termine dell’esercizio, mancato rispetto dei termini di pagamento dei debiti commerciali e aumento dei residui attivi), in costante disavanzo non riuscendo ad adottare le misure di ripiano nei tempi previsti dall’art. 188 del TUEL: tutte situazioni segnalate anche prima del dissesto dall’organo di revisione.

A fronte del protrarsi della situazione di squilibrio, seppure antecedente all’insediamento dei ricorrenti, in presenza della piena consapevolezza del protrarsi del disavanzo, non vi è stata alcuna effettiva azione di cautela per fronteggiare lo squilibrio, nel senso che non si è dato alcun impulso – da parte degli amministratori – attivandosi per la risoluzione delle evenienze negative, senza operare alcuna procedura di riequilibrio: una condotta più che negligente.

La condotta colpevole

Al fine dell’imputazione della responsabilità la norma di legge, annota la Corte, intende colpire non solo i gravi fenomeni di cattiva gestione della cosa pubblica, che costituisce ex se un comportamento censurabile, ma allo stesso tempo l’omissione di ogni intervento per ridurre la situazione deficitaria (ad es. una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale): se da una parte, le incapacità di risolvere le incombenze amministrative contabili (la mancata riscossione di tributi o del corrispettivo di servizi su domanda) si presentano «senz’altro forieri di un nocumento patrimoniale pubblico», determinando «un danno erariale da mancato incameramento di un’entrata – che, incidendo, mediante comportamenti protratti nel tempo, sugli equilibri di bilancio, abbiano determinato il default dell’ente»; invero, «le condotte, soprattutto omissive, magari intervenute successivamente alla primigenia verificazione del danno, che non hanno impedito il protrarsi dello stesso, concorrendone a determinare l’aggravamento e, in definitiva, la situazione di dissesto»[9].

L’omissione gravemente colposa a fronte di precisi obblighi d’intervento, da imputare all’inerzia o all’inadeguatezza delle azioni adottate, hanno comportato l’aggravarsi della situazione di squilibrio sì da rendere inevitabile il dissesto, costituendo condotta causativa integrante la fattispecie sanzionata: anche la “mera” concausa (e non come prima causa del dissesto) viene ugualmente sanzionata dal legislatore, quale contributo al verificarsi del dissesto (ovvero, non agire secondo le precise indicazioni di legge)[10].

In modo più puntuale, si addebita ai ricorrenti l’inerzia protratta (due mandati consecutivi) pur in presenza di procedure apprestate per affrontare le situazioni di disavanzo (crisi strutturali)[11], con un obbligo giuridico in capo agli amministratori di assicurare il ripiano, con un piano di riequilibrio che va ben oltre la durata della singola consiliatura: gli amministratori precedenti rinviando la scelta alla nuova Amministrazione intendevano lasciare a questa la scelta ritenuta più congrua, rivelandosi (tuttavia) un’inerzia protratta da altra inerzia, fonte inevitabile di responsabilità valutabile secondo i canoni richiesti dal comma 5, dell’art. 248 del TUEL.

Gli amministratori avrebbero, pertanto, dovuto assicurare un maggiore sforzo di diligenza e di attenzione nelle scelte gestorie, per ricercare soluzioni volte a garantire e salvaguardare gli equilibri di bilancio, contabili e finanziari, dell’ente e scegliere, tra le diverse opzioni possibili (il dissesto guidato ed il predissesto rappresentano gli strumenti che sono stati affiancati nel corso del tempo al tradizionale istituto del dissesto, al fine di ampliare le possibilità per gli Enti locali di correggere gli squilibri finanziari ed evitare le conseguenze negative della dichiarazione di dissesto), quella più rispondente ad una prudente gestione[12]: le azioni intraprese si sono dimostrate del tutto insufficienti, risolvendosi in azioni palliative e meramente episodiche e, soprattutto, non proporzionate alla condizione di squilibrio già manifestata e periodicamente aggravatasi, donde l’accertamento di un’inerzia gravemente colposa[13].

Sintesi

In definitiva, si sanzionano le condotte omissive riferibili a competenze proprie dell’organo di governo dell’ente dissestato, i quali pur in presenza di una chiara rappresentazione dello stato di squilibrio, protratto da una precedente legislatura, non hanno mutato ma mantenuta inalterata la situazione finanziaria, aggravando il disavanzo tale da portare in scivolata (inevitabilmente) il dissesto, ledendo inesorabilmente l’attuazione del principio di equilibrio del bilancio (ex art. 81 Cost.), alla cui cura sono preposte tutte le PA (ex art. 97 Cost.)[14], una violazione di un “bene – valore pubblico”: il Bilancio, a cui garantire necessaria tutela.

La liquidazione del dissesto viene affidata, previa delimitazione della massa passiva, all’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL), in vista del risanamento, un soggetto esterno escludendo i rappresentanti locali: una perdita di territorialità, una sconfitta di credibilità dall’esercizio di una funzione elettiva pubblica, con la sua sospensione per due mandati.

[1] Cfr. Corte conti, sez. giur. Molise, 29 maggio 2025, n. 35.

[2] Corte conti Sicilia, sez. App., 31 marzo 2023, n. 18.

[3] Corte conti, sez. II App., 12 settembre 2025, n. 195.

[4] Gli effetti conseguono di diritto all’accertamento dei relativi presupposti da parte del giudice contabile, senza che quest’ultimo possa procedere alla loro applicazione diretta, riservata all’Autorità amministrativa competente, determinandosi altrimenti un eccesso di potere giurisdizionale, Cass. civ., SS.UU., Ordinanza 14 maggio 2024, n. 13205.

[5] Vedi, LUCCA, Le responsabilità nel dissesto finanziario di un Ente Locale, dirittodeiservizipubblici.it, 23 dicembre 2022, ove si espone che la disciplina del comma 5, dell’art. 248, del TUEL, segna una fattispecie astratta tipizzata di responsabilità sanzionatoria (c.d. pura) da dissesto, connotata quale autonoma non solo sul terreno sostanziale, ma anche sotto il profilo procedurale, non essendo più previsto, diversamente dal testo originario della disposizione, un rapporto di necessaria pregiudizialità tra una previa sentenza di condanna per ordinaria responsabilità amministrativa da danno all’erario e un successivo giudizio per responsabilità sanzionatoria da dissesto («Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20», periodo iniziale del comma 5), ritenendo necessario il solo riconoscimento della responsabilità per aver contribuito al dissesto dell’Ente.

[6] Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2012, n. 143.

[7] Corte Cost., 24 ottobre 2022, n. 219.

[8] Corte conti, sez. giur. Abruzzo, sentenza n. 280/2021.

[9] Corte conti, SS.RR., sentenza 1° aprile 20204, n. 4.

[10] Corte conti, sez. giur. Calabria, ord. n. 22/2025; sez. App. Sicilia, sentenza n. 106/2024.

[11] I disavanzi di amministrazione derivanti da squilibri gestionali devono, infatti, essere finanziati con gli ordinari strumenti previsti dall’art. 188 del TUEL, richiedendo misure correttive ed interventi di variazione di bilancio adeguati e tempestivi, Corte conti, sez. contr. Toscana, delibera 25 luglio 2025, n. 143. Corte Conti, sez. contr. Abruzzo, delibera 24 febbraio 2025, n. 34, dove si conferma che, in caso di disavanzo emerso dall’approvazione del rendiconto, gli enti sono tenuti a adottare la specifica delibera del cit. art. 188, individuando provvedimenti necessari per il ripiano del disavanzo, secondo le tempistiche normativamente previste.

[12] Corte conti, sez. giur. Molise, sentenza n. 35/2025; sez. giur. Umbria, sentenza n. 84/2022.

[13] Corte conti, sez. App. Sicilia, sentenza n. 106/2024; sez. giur. Sicilia, sentenza n. 541/2023.

[14] I precetti espressi negli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. hanno i caratteri di principi generali, essi sono anche inverati dalle specifiche disposizioni normative che disciplinano – a regime – la gestione dei disavanzi degli enti territoriali: l’art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione; l’art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011; l’art. 188 del d.lgs. n. 267 del 2000; l’allegato 1, numero 8), del d.lgs. n. 118 del 2011, Corte cost., 19 febbraio 2019, n. 18.