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Articolo Pubblicato il 1 Agosto, 2026

Il potere di ordinanza sindacale (su bene pericolante): presupposti, caratteri e confini

Il potere di ordinanza sindacale (su bene pericolante): presupposti, caratteri e confini

Il potere di ordinanza del Sindaco, ai sensi dell’art. 50 e 54 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), costituisce uno strumento potente affidato alle cure del primo cittadino (sempre fondato su una istruttoria motivazionale) per risolvere – in via temporanea (da cui l’atipicità e indeterminatezza contenutistica) [1] – accadimenti che esigono una pronta e immediata soluzione (contingibilità e straordinarietà della situazione da fronteggiare), foriero di pregiudizio grave ed attuale per la collettività (o per una determinata collettività), in assenza di altri strumenti apprestati dall’ordinamento (c.d. residualità, inesigibilità di rimedi tipici e nominati) [2].

Un potere derogatorio in grado di incidere la soggettività (autonomia) privata, da utilizzare quale estrema ratio nell’esercizio della funzione pubblica: «da un grande potere derivano grandi responsabilità» [3].

  1. Il pronunciamento

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 15 luglio 2026 n. 5738 (Pres. Lotti, Estensore Fantini), dichiara la piena legittimità di un’ordinanza sindacale, con la quale si è ingiunto, accertato ex ante la situazione di effettivo pericolo, ad un proprietario di un bene, per motivi di tutela della incolumità pubblica e privata, di mettere in sicurezza un immobile pericolante [4].

  1. I riferimenti normativi

In determinate circostanze di pericolo o per la sicurezza pubblica è consentito il ricorso alle ordinanze di necessità e urgenza che, in quanto espressione di un potere amministrativo extra ordinem (previsto per le c.d. ordinanze libere) volto a fronteggiare situazioni rispetto alle quali rivelino inutili gli strumenti ordinari posti a disposizione dal legislatore, presuppongono necessariamente circostanze non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo (o anche solo potenziale), la cui sussistenza deve essere suffragata da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi [5].

Sono rimesse alla scelta discrezionale dell’organo agente, secondo quanto richiesto dalle circostanze, diverse da caso a caso, che ne impongono l’emanazione; dette circostanze non sono, a loro volta, previste – né, di regola, sono prevedibili in astratto – da specifiche disposizioni di legge, onde la distinzione tra “atti” necessitati e “ordinanze” necessitate: i primi, come le seconde, fondantisi sulla urgente necessità; ma i primi, emessi in attuazione di norme legislative che ne prefissano il contenuto; le altre, nell’esplicazione di poteri soltanto genericamente prefigurati dalle norme che li attribuiscono e perciò suscettibili di assumere vario contenuto, per adeguarsi duttilmente alle mutevoli situazioni [6].

A ben vedere, derogano non tanto al principio di nominatività, ma a quello di tipicità, ovvero al principio della predeterminazione del contenuto dei provvedimenti amministrativi, in tal senso realizzando una parziale deroga al principio di legalità – garanzia: le deroghe che esse apportano anche alla legge non le fa assurgere al rango di fonti normative, ma alla categoria dell’atto amministrativo [7].

I presupposti che consentono il legittimo esercizio del potere di ordinanza, ex artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, sono quelli (devono essere presenti entrambi) [8]:

  • della CONTINGIBILITÀ, intesa nell’accezione di necessità che implica l’insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo, oppure l’inadeguatezza di quelli sussistenti ad affrontare in maniera tempestiva la situazione di pericolo (l’assenza di altri strumenti normativi) [9];
  • dell’URGENZA, consistente nella materiale impossibilità di differire l’intervento ad altra data senza pregiudicare l’interesse pubblico da salvaguardare (il bene primario che legittima e presidia il potere) [10].

Si deduce che i poteri extra ordinem non possono essere esperiti per eludere il ricorso all’Autorità Giudiziaria al fine di ordinare ai privati o a un’altra Amministrazione obblighi o l’esercizio di funzioni risolvibili medianti strumenti già forniti dall’ordinamento, non essendo siffatta prospettiva coerente con il rispetto del principio di legalità che governa sia la competenza ex lege che il riparto delle attribuzioni tra Enti pubblici [11].

Nel caso in cui la situazione di pericolo imponga interventi su un bene immobile, il soggetto destinatario dell’ordinanza contingibile e urgente, pur non dovendo essere necessariamente il proprietario dell’area, deve averne la materiale disponibilità, la quale rappresenta il necessario (ma anche sufficiente) presupposto (logico e materiale) per l’esecuzione degli interventi per la rimozione della situazione di pericolo, di tale disponibilità deve darne dimostrazione l’Amministrazione comunale [12].

  1. L’immediatezza del pericolo

Resta inteso che la situazione di pericolo all’incolumità deve essere reale (la sussistenza in concreto), avvallata da accertamenti tecnici che ne rendano certa la presenza (rischio di imminente crollo), rendendo l’azione amministrativa sostenuta da idonei presupposti della contingibilità e urgenza: un atto dovuto [13]: ciò che giustifica e legittima il provvedimento è l’immanenza del pericolo e l’urgenza del provvedere a fronte di una situazione altrimenti irreparabile, e la situazione di pericolo deve sussistere nel momento contingibile in cui è adottata l’ordinanza, a nulla rilevando che la situazione di pericolo sia nota da tempo.

L’approdo inevitabile comporta che va appurata l’attualità del pericolo al momento dell’adozione del provvedimento.

Corollario dell’accertata indispensabile celerità che caratterizza l’intervento, consente di prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal privato interessato, proprio in base ai presupposti di legittimità dell’ordinanza adottata che attengono ai profili oggettivi di cura dell’interesse pubblico, laddove eventuali responsabilità soggettive, riguardanti i motivi per i quali la situazione si è venuta a creare, comportano conseguenza che non si ripercuotono sulla legittimità del provvedimento [14].

  1. L’accertamento del pericolo (istruttoria)

La valutazione sul pericolo imminente, elemento fattuale che deve essere esistente ai fini della piena legittimità dell’esercizio del potere sindacale, assume un carattere eminentemente tecnico, va compiuta sulla base di pareri acquisiti ed accertamenti tecnico – scientifici effettuati in sede istruttoria, di cui si deve dar conto nella motivazione del provvedimento (riportati necessariamente nel testo dell’ordinanza, anche mediante la tecnica del rinvio, per relationem, a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio) [15], non potendo fondare l’atto su generici o presunti o non verificati/verificabili pregiudizi [16].

L’istruttoria deve contenere un adeguato accertamento sulla sussistenza di elementi concreti di pericolo non fronteggiabili con rimedi ordinari, deponendo per una obbligatoria approfondita motivazione dettagliata ed analitica sull’indispensabilità dell’intervento immediato, sostenuta da pareri a sostegno della doverosità, ovvero necessari in relazione alla fattispecie affrontata [17].

Questi ultimi aspetti, impingono eventuali azioni di responsabilità (extracontrattuale ed erariale) ed operano come “esimente” dell’organo politico in cui l’ordine opera.

Inoltre, presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale [18].

  1. La proporzionalità

In presenza dei presupposti – dell’urgenza e della necessità – l’ordinanza sindacale pone fine, in via “temporanea” (contrario di “stabile”), a situazioni di pericolo che esigono una necessaria azione immediata e improcrastinabile a tutela degli interessi pubblici e anche privati ritenuti meritevoli dall’ordinamento, con uno sconfinamento del principio di legalità formale (sulla tipicità e tassatività degli strumenti/atti amministrativi) per privilegiare una lettura sostanzialistica, quasi coincidente, se non equivalente, con il principio del “risultato”, previsto dal primo articolo del d.lgs. n. 36/2023, che riguarda non soltanto la rapidità e la economicità, ma anche la qualità della prestazione in grado di raggiungere gli obiettivi di merito, oltre che di astratta conformità al paradigma normativo [19].

Su queste linee interpretative, passando alla dimensione qualitativa dell’ordine rispetto all’evento da contrastare, il principio di proporzionalità va adeguato al contenuto dell’agere del privato, tenendo presente l’interesse pubblico sotteso alla situazione da risolvere (o prevenire), non potendo non tenere in considerazione, valutazione operata ex ante, una serie di fattori legati ai costi da sostenere e al tempo necessario, ma anche alle condizioni del privato nell’eseguire tempestivamente quanto ordinato (bilanciamento): dapprima, l’idoneità dei mezzi impiegati rispetto allo scopo perseguito, poi, quello della necessarietà, imponendo, tra più misure appropriate, ricorrere alla meno restrittiva, con minori conseguenze/pesi per il privato (c.d. ragionevolezza) [20].

La proporzionalità, in senso stretto o adeguatezza, attiene alla valutazione comparativa tra l’interesse pubblico perseguito dall’Autorità e le posizioni individuali giuridicamente protette e che si oppongono al suo perseguimento a fronte di misure del tutto abnormi rispetto al caso concreto: «La polizia non deve sparare ai passeri con i cannoni» [21].

La dimensione dell’agire, melius re perpensa, che può, in astratto, disporre anche la realizzazione di opere strutturali ‘urgenti’, purché le stesse, appunto nel caso concreto, siano indefettibili per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità pubblica, ossia per raggiungere le finalità normativamente predeterminate dalla citata disposizione legislativa, con la precisazione che l’adeguatezza della misura in concreto adottata in rapporto al fine perseguito è da valutare – caso per caso – secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità [22].

L’ordinanza contingibile ed urgente deve rispettare i principi di:

  • PROPORZIONALITÀ, inteso nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale [23];
  • RAGIONEVOLEZZA, criterio al cui interno convergono altri principi generali dell’azione amministrativa (imparzialità, uguaglianza, buon andamento): l’Amministrazione, in forza di tale principio, deve rispettare una direttiva di razionalità operativa al fine di evitare decisioni arbitrarie o irrazionali [24].

In virtù di tali principi, il potere extra ordinem non deve essere censurabile sotto il profilo della logicità e dell’aderenza ai dati di fatto risultanti dal caso concreto: da ciò deriva che l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere, non può applicare meccanicamente le norme, ma deve necessariamente eseguirle in coerenza con i parametri della logicità, proporzionalità e adeguatezza.

  1. La comunicazione preventiva al Prefetto

Il secondo periodo del comma 4, dell’art. 54, Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, del d.lgs. n. 267/2000, per le ordinanze «contingibili e urgenti …, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana», impone un onere di comunicazione preventiva al prefetto «anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione», significando un obbligo informativo finalizzato a porre a conoscenza l’Ufficio Territoriale di Governo di eventuale esigenze di intervento in caso di inerzia dell’obbligato, ovvero in presenza di condizione che ne ritardino l’esecuzione [25].

La comunicazione preventiva (una bozza) non costituisce requisito di validità dell’atto perché non attiene ai suoi elementi essenziali, né è condizione di efficacia dello stesso, poiché non è configurata dal legislatore in forma di controllo dell’attività amministrativa del Sindaco: si tratta di mero atto organizzativo previsto per consentire al Prefetto la predisposizione degli strumenti necessari all’attuazione dell’ordinanza e fargli conoscere in anticipo il suo contenuto serve ad evitare profili di responsabilità derivanti dall’aver concesso l’uso della forza pubblica per l’esecuzione di ordinanze illegittime [26].

Escludendo di essere in presenza di un’attività un controllo sulla legittimità dell’atto, la norma nulla di questo prescrive, più correttamente si deve sostenere trattarsi di una funzione di vigilanza e coordinamento/armonizzazione del potere territoriale in materia di “sicurezza pubblica” che appartiene allo Stato: coerente con la definizione di “incolumità pubblica” e “sicurezza urbana”, contenuta nel decreto del Ministero dell’interno 5 agosto 2008, che è funzionale ad «assolvere alla funzione di indirizzare l’azione del sindaco, che, in quanto ufficiale del Governo, è sottoposto ad un vincolo gerarchico nei confronti del Ministro dell’interno».

Inoltre e a sua conferma, ai sensi dei commi 9 e 11 dello stesso articolo, il Prefetto dispone anche di poteri di vigilanza e sostitutivi nei confronti del Sindaco, per verificare il regolare svolgimento dei compiti a quest’ultimo affidati e per rimediare alla sua eventuale inerzia.

L’imputazione giuridica allo Stato degli effetti dell’atto dell’organo del Comune ha infatti una natura meramente formale, nel senso che non per questo il Sindaco non diventa un “organo” di un’Amministrazione dello Stato, ma resta incardinato nel complesso organizzativo dell’Ente locale, senza che il suo status sia modificato [27].

In ogni caso, gli atti di esercizio del potere, essendo del tutto disgiunti da una qualsiasi forma di assenso, di concerto o comunque di “previa intesa”, sono comunque il frutto di autonome valutazioni, circa il quomodo del provvedimento del Sindaco – Ufficiale di Governo che utilizza la propria sfera di potestà di autodeterminazione, e di responsabilità, per scegliere discrezionalmente tra le varie possibilità e possibili opzioni.

Pertanto, anche se talvolta l’an delle singole decisioni può dipendere dalle direttive generali impartite da altre Amministrazioni statali, nondimeno le scelte di carattere tecnico – discrezionale sono sempre ascrivibili al potere, atipico e residuale, legittimamente conferito dall’ordinamento ai Sindaci per la tutela di interessi fondamentali dei propri amministrati [28].

Il successivo comma 4 bis, del cit. art. 54, descrive l’estensione della nozione di “incolumità pubblica”, ovvero le tematiche/fenomeni che rientrano nell’applicazione norma (legittimando il potere), tale da includere la tutela dell’«integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana … diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti».

Tutte ipotesi che rientrano nei concetti di “incolumità pubblica” e di “sicurezza urbana”, nell’ambito della materia dell’“ordine pubblico e sicurezza[29], di cui l’estensione dei concetti di “sicurezza partecipata” e di “sicurezza integrata”, di competenza esclusiva dello Stato, ex comma 2, lettere d) («sicurezza dello Stato») e h) («ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale»), dell’art. 117 Cost. [30].

  1. Fatto

La parte ricorrente si duole del giudizio di prime cure, con il quale si è dichiarata legittima un’ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, con la quale si è disposto (sulla base di accertamenti tecnici pubblici e privati) di intervenire su un bene di proprietà (quello dell’appellante), anche con misure cautelative di puntellamenti, a fronte dello stato di pericolo per l’incolumità pubblica e privata dovuto al fatto che il bene risultava (anche visivamente) pericolante e prossimo al crollo.

Nello specifico, il motivo verte sull’inesistenza dei presupposti per l’esercizio del potere extra ordinem, non essendo necessaria la demolizione del manufatto come risulterebbe anche dalla relazione tecnica di parte, e dunque, la mancanza dei presupposti per esercitare il potere di ordinanza.

  1. Merito

Il ricorso viene respinto (compensate le spese) sulle seguenti motivazioni:

STATO DI PERICOLO O DI DANNO

Dagli atti probatori (relazione tecnica condivisa dagli uffici comunali) l’immobile risultava pericolante, «vistosamente inclinato e con evidente spaccature nelle strutture murarie esterne… vistosamente inclinato», con potenziale pericolo di crollo: una evidenza riscontrabile «ad occhio nudo», peraltro, già segnalata dall’appellante («la condizione di inagibilità/inabitabilità e di effettivo non utilizzo dell’immobile a causa di lesioni alle strutture verticali (muri perimetrali) tali da costituire pericolo a cose o a persone»).

Sotto questo ultimo profilo, la parte ricorrente è risultata del tutto inerte, pur nella piena consapevolezza dello stato di abbandono e di pericolo in cui versava il bene, tale da imporre la demolizione, risultando del tutto inoperante l’eventuale consolidamento del fabbricato.

I CARATTERI DELL’ORDINANZA

La effettiva situazione accertata integra ex se i presupposti che legittimano il ricorso al potere di ordinanza ex art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 (si riportano ulteriori presupposti non elencati nella sentenza):

  • CONTINGIBILITÀ, intesa nell’accezione di necessità che implica l’insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo, oppure che quelli sussistenti non siano adeguati a fronteggiare, in maniera tempestiva: la contingibilità va accertata alla luce dei canoni della accidentalità, che sussiste al verificarsi di un evento che devia dal percorso logico atteso [31];
  • URGENZA, consistente nella materiale impossibilità di differire l’intervento ad altra data e dell’interesse pubblico da salvaguardare, identificandosi con l’impellente necessità di provvedere al fine di non pregiudicare l’interesse pubblico, che può essere definitivamente danneggiato con il trascorrere del tempo [32];
  • ECCEZIONALITÀ, intesa come eccezione all’ordine normale degli eventi;
  • IMPREVEDIBILITÀ, che è predicato di un evento, il quale, proprio perché accidentale, eccezionale, non è suscettibile di previsione o comunque il suo verificarsi è altamente improbabile;
  • TEMPORANEITÀ, poiché una stabilizzazione dell’intervento extra ordinem infliggerebbe un inammissibile vulnus al rapporto tra autorità e libertà, in violazione del principio costituzionale di legalità (ex 97 e 23 Cost.) che ispira l’intera azione amministrativa [33];
  • PROPORZIONALITÀ rispetto agli interessi incisi [34].

PERSISTENZA DEL PERICOLO

Nei motivi si contesta l’inerzia dell’Amministrazione a fronte di una situazione conosciuta da tempo (2023), inerzia che farebbe venire meno il carattere dell’imprevedibilità e dell’urgenza.

In prime cure, è stato osservato che anche in assenza di un intervento immediato della PA, in presenza della persistenza (nota da tempo) di una situazione di pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, l’ordinanza sindacale risulta legittima posto che il ritardo nell’agire potrebbe sempre aggravare la situazione: il mancato crollo non giustifica per ciò stesso il successivo intervento cautelativo dell’Amministrazione, rilevando che il presupposto del potere risiede nell’esistenza di una situazione eccezionale ed imprevedibile.

Viene chiarito che quello che rileva non sia la circostanza (estrinseca) che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente, ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza (intrinseca) della necessità e dell’urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità, che, soprattutto, dall’imputabilità se del caso perfino all’Amministrazione stessa della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere [35].

Il giudice di seconde cure, rafforza la decisione facendo presente che anche se sia decorso del tempo dalla conoscenza dei fatti, anche se l’Amministrazione sia stata inerme (ossia, non sia intervenuta), questa circostanza non impedisce all’Amministrazione di intervenire («non consuma il potere di ordinanza») [36]: l’elemento dirimente è esclusivamente la dimostrazione dell’attualità (alias effettività) del pericolo e dell’idoneità del provvedimento a porvi rimedio (ossia, al momento della sua adozione) [37].

In effetti, allungando il ragionamento, sarebbe illegittima un’ordinanza, che imponesse obblighi di messa in sicurezza dei beni “ad horas”, mancando del tutto dei presupposti enunciati in premessa [38].

MANCATA COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il Collegio rileva che la parte appellante era consapevole della situazione dell’immobile, essendo messa nelle condizioni di intervenire prontamente, con il recupero o la demolizione, circostanze allegate con due note risalenti (nel 2018 e nel 2023).

Dunque, piena conoscenza dell’urgenza di porre in essere un intervento edilizio finalizzato a mettere in sicurezza il bene; ed – in ogni caso – si afferma che non sussiste l’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento per le ordinanze contingibili ed urgenti, proprio in considerazione del fatto che il presupposto per la relativa adozione è la sussistenza e l’attualità del pericolo, cioè del rischio concreto di un danno grave e imminente per l’incolumità pubblica, a nulla rilevando che la situazione di pericolo sia nota da tempo.

Ed infatti le regole procedimentali poste a presidio del contraddittorio procedimentale si appalesano incompatibili con l’urgenza del provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo, che può aggravarsi con il trascorrere del tempo, a pena di svuotamento dell’effettività e celerità cui la legge preordina l’esercizio del potere di ordinanza [39].

Invero, in certe materie e situazioni, ai sensi del comma 7 bis dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, si esige il rispetto del contradittorio, con l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, ed estensibile, in via interpretativa, anche a diverse fattispecie, ovvero anche alle ordinanze sindacali emesse, ai sensi del comma 7 del cit. art., (ordinanze in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali) e non, quindi, solo quelle di cui al comma 7 bis: infatti, vero è che l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento è previsto specificamente per l’ordinanza ex comma 7 bis dell’articolo 50 del TUEL dalla stessa norma costitutiva del potere sindacale, ma è, altresì, vero che si tratta di obbligo di carattere generale sancito dall’articolo 7, Comunicazione di avvio del procedimento, della legge n. 241/1990, per tutti i provvedimenti amministrativi diversi da quelli di cui all’articolo 13, della medesima legge n. 241/1990 [40].

Nel complesso, ai fini di una prudente azione amministrativa, si dovrà valutare – caso per caso – l’attivazione del dovuto contradittorio, rilevando che in determinate circostanze, con riferimento al potere esercitato, salvo i casi delineati espressamente dalla norma (ultima cit.), la comunicazione di avvio del procedimento risulta inconciliabile con la situazione da risolvere, come espresso dall’esegesi, e d’altronde:

  • a livello generale sul procedimento amministrativo, l’ultimo periodo, dell’art. 21 bis, Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati, della legge n. 241/1990, postula che «I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci»;
  • a livello della comunicazione, il comma 2, del cit. art. 7 della legge n. 241/1990, espressamente dispone che «Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

In applicazione delle norme appena richiamate, l’invio della comunicazione di avvio del procedimento ha luogo in tutte quelle situazioni nelle quali la possibilità di coinvolgere il privato non sia esclusa da esigenze di celerità che caratterizzano la fattispecie e che devono essere adeguatamente riportate nella motivazione del provvedimento, rendendo legittime le ordinanze contingibili ed urgenti che non siano state precedute da apposita comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, ove sussista una situazione di “urgenza qualificata”, atteso che in tal caso la particolare consistenza degli interessi pubblici implicati e l’urgente necessità di evitare la relativa compromissione costituiscono ragioni di esonero dalla comunicazione dell’avvio dell’iter procedurale [41].

  1. Correttezza del potere esercitato

Le osservazioni che precedono portano a sostenere la correttezza del provvedimento, dato che contiene (nelle premesse) gli elementi fattuali e valutativi dell’ordine imposto al privato, segnato dal momento in cui l’ordinanza è stata adottata, limite oltre il quale il rischio non è più accettabile (anche se presente da tempo) per la collettività e si avverte come indispensabile (indifferibile) l’intervento per scongiurare un danno imminente; di converso, invece, che, se il pericolo non è più attuale, perché ormai scongiurato ovvero, all’opposto, per essersi ormai concretizzato, non v’è ragione di intervento (quanto meno precauzionale) e l’ordinanza va considerata illegittima.

  1. The powers of the mayor

In definitiva, in presenza di una relazione tecnica o di un accertamento dello stato di pericolo (ad es. la dichiarazione di inagibilità di un intero complesso edilizio da parte del Comando dei Vigili del Fuoco) [42], il potere sindacale di ordinanza contingibile ed urgente risulta legittimo [43], anzi doveroso, avendo lo scopo precipuo di assicurare l’eliminazione del rischio di imminente crollo o pericolo per l’incolumità pubblica e privata, sicché il potere di urgenza può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica e privata incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico e unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni (la c.d. istruttoria e adeguata motivazione) [44].

Sotto il profilo della competenza, non è indubbio che rientri in quella del Sindaco dato il chiaro tenore letterale di attribuzione del potere (principio di legalità, ex art. 97 Cost.) per esigenze di tutela della pubblica e privata incolumità e sicurezza, secondo il suo effettivo contenuto sostanziale [45].

Un provvedimento motivato sulla base di esigenze di tutela della pubblica sicurezza e incolumità in ragione di una omissione attribuibile a terzi, ai quali si ordina, in modo perentorio, un facere oneroso, non può essere ricondotto nelle attribuzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 107 TUEL, ma va correttamente inquadrato nella potestà extra ordinem del Sindaco, anche in ragione dell’urgenza di provvedere [46].

Qualificata l’ordinanza come contingibile ed urgente, viene preclusa l’adozione da parte del dirigente di poteri extra ordinem: rimane saldamente ancorata al Sindaco per risolvere non compiti di ordinaria gestione dei beni (affidata agli organi tecnici) ma eventi straordinari e urgenti a tutela dell’incolumità collettiva e della sicurezza [47].

  1. Osservazioni ed estensioni

Non sfugge (e per puntualizzare con i “soloni” dello ius, incapaci di comprendere la distinzione tra giornalai e giornalisti) un’osservazione di metodo in presenza di un bene pericolante, che ne constata la sua “inagibilità[48], piuttosto di un’ordinanza extra ordinem, il dirigente preposto possa disporre con una ordinanza – diffida, ex art. 26, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, indirizzato al proprietario di un fabbricato ove si sia verificato un crollo, con il quale si ordina di provvedere alle verifiche statiche e alle opere necessarie, vietando al contempo l’accesso alle persone diverse dai tecnici e dagli incaricati dei lavori [49].

In termini più esemplificati, in presenza di un accertamento/sopralluogo dello stato del bene e appurata l’esigenza dell’adozione di interventi volti ad evitare qualsivoglia rischio per la privata e pubblica incolumità, anche su indicazioni di altre Autorità preposte diverse dal Comune, si possa disporre di agire prontamente a salvaguardia dell’interesse pubblico (la pubblica incolumità, anche privata), rendendo temporaneamente inagibile l’intero edificio fino al ripristino delle condizioni di sicurezza: una graduazione dell’azione amministrativa, utilizzando poteri ordinari, ex art. 107 del d.lgs. n. 267/2000.

Il provvedimento dirigenziale da adottare non consisterebbe in una misura extra ordinem, ma costituirebbe invece l’esito dell’attivazione degli ordinari poteri di controllo del territorio e, in particolare, di verifica della sicurezza delle costruzioni private, non essendo diretto a fronteggiare un pericolo imminente nei confronti dell’incolumità pubblica e, di conseguenza, non recherebbe misure atipiche, quali potrebbero essere divieti posti nei confronti di una platea indeterminata di persone, oppure obblighi a carico di soggetti terzi, trattandosi, in verità del mero riscontro del venir meno delle condizioni di agibilità di un fabbricato, dal quale l’Amministrazione trae le sole conseguenze di legge, ossia il divieto per la proprietaria di accedervi e di farvi accedere altre persone, nonché l’obbligo per la medesima di ripristinare le condizioni di sicurezza [50].

Invero, con una visione prudente e perita (diligente), in presenza profili di pericolo grave e attuale per la pubblica/privata incolumità, è sempre possibile l’adozione di un provvedimento extra ordinem, come nel caso di specie, quando siamo ictu oculi al cospetto di un’effettiva situazione di rischio, che non esige approfondimenti tecnici, indispensabili al fine di verificare la sicurezza dell’edificio, confermando la centralità dell’istruttoria e la ponderazione del rischio attuale, valutata l’inadeguatezza di una dichiarazione di inagibilità, che non fa venir meno l’attualità del pericolo, ma solo la fruibilità del bene.

A completamento sulla stessa linea di pensiero giuridico, è legittima l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente, ex art. 50 del TUEL, finalizzata alla tutela dell’igiene e della salute pubblica, anche rispetto a situazioni di degrado igienico – sanitario rilevato su determinati luoghi o all’interno di un’abitazione privata, ove la presenza di determinate situazioni, cose o animali, comporti rischi per la salute umana e animale non fronteggiabili con mezzi ordinari [51].

L’insegnamento dell’apparato esegetico e delle regole tecniche devono indurre il decisore pubblico ad una consapevole e pronta valutazione da compiere nell’immediatezza dell’evento, acquisire un supporto professionale, di esperti interni o esterni, sulle soluzioni praticabili di fronte a fatti contingenti che mettono in pericolo l’incolumità pubblica e privata: provvedere senza ritardo, avendo cura di descrivere (dentro) nel provvedimento il processo valutativo, rendendo comprensibile ai destinatari, prima, al giudice poi, le ragioni e i limiti del potere esercitato, rendendo trasparente e rendendo conto dell’interesse pubblico sotteso [52].

(Estratto, LexItalia.it, 30 luglio 2026, n. 7)