Due distinti pareri della sez. contr. Emilia – Romagna, della Corte dei conti, n. 14 e 15 del 26 febbraio 2026, nel nuovo apporto “collaborativo” di interpretazione al caso concreto [1], a seguito della riforma operata dalla legge n. 1 del 2026, affrontano una questione di viva attualità della finanza di progetto (Partenariato Pubblico Privato, PPP, nello specifico il project financing) nella formulazione del Codice dei contratti pubblici, rappresentato dal conflitto tra il diritto di prelazione riconosciuto al promotore dalla disciplina nazionale e i rilievi eurounitari (Procedura infrazione 2018/2273) che ne mettono in dubbio la compatibilità dell’automatismo con i principi di concorrenza e parità di trattamento (aspetto similare alle concessioni demaniali marittime) [2]: la disciplina nazionale va disapplicata con l’obbligo per l’Amministrazione di operare una rideterminazione delle decisioni assunte alla luce del quadro normativo e dei principi vigenti al momento della sua adozione, ivi compresi quelli desumibili dal diritto eurounitario e dall’evoluzione del contesto regolatorio.
Le soluzioni indicate qualora ritenute non coerenti con le aspettative si riflettono (innestandosi) con la nuova nozione positivizzata di “colpa grave”, la quale si presenta nella «violazione manifesta delle norme di diritto applicabili», secondo le indicazioni della Corte, escludendo ogni rigore (valore di esimente) quando la condotta risulti conforme agli indirizzi giurisprudenziali prevalenti o, per l’appunto, a pareri delle Autorità competenti (caso di specie).
Prima di giungere al merito, la Corte tiene a chiarire il valore dei pareri, quale esimente rispetto alla gravità della colpa in riferimento agli atti adottati conformemente dall’Amministrazione richiedente, osservando che, a seguito della riforma, si rende utile inquadrare la funzione consultiva esercitata dalle Sezioni regionali di controllo, ai sensi del comma 8, dell’art. 7, Attuazione dell’articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative, della legge n. 131/2003 («possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica»), era rigorosamente confinata entro i limiti dell’astrattezza e della generalità, onde evitare che la Corte possa trasformarsi in un Organo di co-amministrazione o, addirittura, in un Organo consulenziale degli enti territoriali, dovendo rimanere estranea alla singola prospettazione pratica, la c.d. ammissibilità soggettiva e oggettiva, senza entrare nel bisogno gestionale, attuale e cogente, sotteso all’interesse giuridicamente rilevante per l’ente richiedente [4].
Ora, con l’art. 2 della legge n. 1/2026, sulla scia delle indicazioni del comma 2, dell’art. 46, Sviluppo della funzione consultiva, della legge n. 238/2021 [5], si assiste ad una evoluzione della Corte dei conti (nuova conformazione in attesa della disciplina delegata di riforma) abilitata a rendere pareri non più soltanto su schemi normativi generali o su questioni di massima in materia di contabilità pubblica, ma “anche” su «questioni interpretative giuridiche relative a casi concreti».
Secondo tale prospettazione “aggiuntiva” (avente un significato di inclusione o uguaglianza, traducibile con le parole “pure”, “inoltre” o “persino” o “altresì” e idonea, talvolta, ad assumere valore di congiunzione), la natura dei pareri soggiace a diverse letture («anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre»), con propaggini differenti:
– prima tesi: non introdurrebbe un sottoinsieme estraneo alla materia della contabilità pubblica ma anzi limiterebbe il rilascio solo in presenza di requisiti definiti e particolarmente stringenti (il parere in chiave di eccezione), con il rischio di comprimere oltre misura uno spazio di legalità preventiva che la norma, nel suo impianto complessivo, sembra invece voler preservare, al fine, altresì, di evitare interferenze con altri strumenti di controllo e con la funzione requirente [6];
– seconda tesi: soffermandosi sulla congiunzione “purché” («concernenti l’estraneità al controllo preventivo di legittimità e l’assenza di un invito a dedurre»), va in segno parzialmente divergente dalla prima, con un’applicazione trasversale rispetto a tutte le materie di contabilità pubblica, indipendentemente dal collegamento con il PNRR o il PNC;
– terza lettura: di segno opposto basata su “anche”, mantenendo una distinzione netta tra il genus dei pareri in materia di contabilità pubblica e la species delle operazioni PNRR, rilevando sotto questo ultimo aspetto una funzione ulteriore applicabili a fattispecie concrete rientranti nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), ossia con una missione additiva e selettiva, volta a individuare, all’interno della materia della contabilità pubblica, un ambito specifico e qualificato: «la soglia di valore, l’estraneità al controllo preventivo e l’assenza di un invito a dedurre non costituiscono dunque requisiti generali del parere in materia di contabilità pubblica, bensì condizioni speciali di ammissibilità riferite esclusivamente alle fattispecie PNRR/PNC» [7].
Non sfugge, volendo intrattenere qualche spunto ulteriore (minoritario, che snatura l’avverbio “anche”), che la tesi seguita basata sull’“anche”, riferita alla più rigorosa attenzione del legislatore sulle materie del PNRR/PNC, esclude una funzione generatrice e di necessario collegamento del participio “connesse” che eliderebbe la tesi seguita per ricondurla alle sole materie indicate dove la congiunzione/avverbio, necessariamente legata al participio, portando a conclusioni opposte a quella aggiuntiva, come richiamata, in parte, dalle argomentazioni diverse dalla lettura della prima tesi (minoritaria), specie ove, al comma 2, dell’art. 2 della legge n. 1/2026, equipara il silenzio ad una esimente di responsabilità.
Al termine, si riassume, aderendo alla lettura della terza tesi (condivisa, poi, dalla Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato) [8] con una estesa, puntuale e dotta analisi:
– la competenza generale a rendere «pareri in materia di contabilità pubblica» su questioni generali ed astratte;
– una funzione consultiva ulteriore («definita dall’“anche”, locuzione che, in tale ottica, introduce un “di cui” rispetto alla competenza precedente») in riferimento a «questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro», purché sussista, in tal caso, l’estraneità delle questioni così poste «ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità» ed «a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre».
L’insieme della funzione onora il ruolo di ausilio della Corte dei conti [9], restando preclusa qualsiasi forma di co-amministrazione o di cogestione in quanto incompatibile con il concetto costituzionale di ausiliarietà e con la posizione di neutralità, indipendenza ed imparzialità che contraddistingue l’attività magistratuale [10].
Una prima considerazione non può che interessare la sola disciplina di diritto interno, ma, in relazione ai generali principi dell’ordinamento, non si può non valutare le derivazioni eurounitari che informano e conformano le procedure di affidamento ancorate alla effettiva apertura al mercato della concorrenza, subendo – sul punto della prelazione – la riattivazione della procedura di infrazione n. INFR (2018)2273, formalizzata con la lettera di costituzione in mora dell’8 ottobre 2025 della Commissione europea — Direzione Generale Mercato Interno, Industria, Imprenditoria e PMI (DG GROW), dove la clausola del bando che riconosce la prelazione si pone in contrasto con gli artt. 3 e 30 della Direttiva 2014/23/UE, alterando irrimediabilmente la parità di trattamento tra i concorrenti.
Aspetti, riproposti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella Segnalazione AS1946 dell’ottobre 2025, nella quale si ribadisce che il diritto di prelazione costituisce un’eccezione non giustificata ai principi concorrenziali, tanto più censurabile allorché non risulti ancorato a progetti ad elevato contenuto innovativo, giungendo, nella Segnalazione S4692B del 3 febbraio 2026 [30], a ribadire l’obbligo per le Amministrazioni concedenti di conformarsi alle interpretazioni della Corte di giustizia, rilevando che esse sono tenute a «disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento dei provvedimenti», svolgendo procedure conformi ai «principi di equità, trasparenza e non discriminazione».
Tutti rilievi ripresi da ANAC sull’esigenza di trasparenza sin dalla fase preliminare delle procedure di PPP, censurando i cit. bandi che neutralizzano il peso dell’offerta economica o che cristallizzano in modo intangibile la posizione del promotore.
Nelle more della definizione del procedimento, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sez. II, 5 febbraio 2026, causa C-810/24) [31], pur riferita al d.lgs. n. 50/2016, resa a seguito del rinvio pregiudiziale operato dal Consiglio di Stato con ordinanza 25 novembre 2024, n. 9449, enuncia un principio di diritto: «L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l’articolo 49 TFUE, con gli articoli 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che: esso osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l’aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l’aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell’investimento atteso dall’aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara» (C-810/24, punto dispositivo).
In termini esplicativi, la giurisprudenza comunitaria censura la disciplina nazionale sulla prelazione ritenuta incompatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento europeo delle concessioni, applicabili in maniera identica nel quadro del d.lgs. n. 36/2023, non essendo le modifiche introdotte dal correttivo del 2024 idonee a neutralizzare l’effetto distorsivo del meccanismo preferenziale.
Secondo l’interpretazione comunitaria, con valenza generale, a garanzia dell’uniforme applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri, il diritto di prelazione:
– «comporta che si rimetta in discussione la graduatoria e che venga conferito un vantaggio reale al promotore», autorizzandolo de facto a modificare il prezzo indicato nella propria offerta allineandosi alle condizioni dell’aggiudicatario inizialmente prescelto;
– il precipitato inevitabile viola la parità di trattamento, sia nella fase di preparazione dell’offerta sia in quella di valutazione, costituendo un’indebita modifica dell’offerta dopo il suo deposito, compromettendo la certezza dei rapporti giuridici funzionali alla corretta esecuzione dell’appalto, vantaggiando ingiustamente il promotore con la modifica ex post del prezzo e della graduatoria, a danno della concorrenza.
L’esegesi della Corte di giustizia non lascia intendere vie di fuga del diritto nazionale in contrasto con la disciplina comunitaria, visto il loro valore normativo nella armonizzazione degli ordinamenti nazionali attraverso l’interpretazione del diritto europeo (ex art. 19 TU «Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati») [32], attribuendo al promotore un vantaggio informativo e negoziale incompatibile con la stessa: il diritto di prelazione incide strutturalmente sulla par condicio e sul confronto competitivo, obbligando l’Amministrazione a disapplicare la norma interna (ad ogni livello, anche comunale) in ragione del valore interpretativo generale e vincolante della fonte sovranazionale una volta accertato e statuito il contrasto tra il meccanismo preferenziale e i principi del Trattato.
Il primato costituisce la regola applicata dal giudice interno per risolvere un conflitto fra norme interne e UE, imponendo al legislatore, alla Pubblica amministrazione il dovere di disapplicazione (con slang incolto, c.d. messa a terra) che costituisce un obbligo di non applicazione [33] non soltanto ai giudici nazionali, bensì anche agli organi della pubblica amministrazione [34].
Stabilito il primato del diritto dell’Unione [35] deriva il principio di interpretazione conforme, che esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando secondo le decisioni della Corte di giustizia: la pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia crea l’obbligo del giudice nazionale di uniformarsi ad essa, e l’eventuale violazione di tale obbligo vizierebbe la sentenza secondo la disciplina dell’ordinamento interno e, al contempo, darebbe luogo a una procedura di infrazione nei confronti dello stato di cui quel giudice è organo [36].
L’approdo postula che l’antinomia tra la norma interna e il diritto derivato dell’Unione, già accertata dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, deve essere risolta con la disapplicazione della norma interna, collocandosi all’interno di una procedura che identifica nella Corte di giustizia l’interprete del diritto dell’Unione, al fine di garantirne l’uniforme applicazione in tutti gli Stati membri (ex art. 267 TFUE).
Infatti, la competenza esclusiva della Corte di giustizia nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati, riconosciuta dalla Corte Costituzionale in sede di rinvio pregiudiziale [37], comporta, in virtù del principio di effettività delle tutele, che le decisioni adottate sono vincolanti, innanzitutto nei confronti del giudice che ha disposto il rinvio [38]: nel sistema così disegnato, la procedura pregiudiziale, oltre a rappresentare un canale di raccordo fra giudici nazionali e Corte di giustizia per risolvere eventuali incertezze interpretative, concorre ad assicurare e rafforzare il primato del diritto dell’Unione.
La Corte di giustizia ha inoltre precisato che la mancata disapplicazione di una disposizione nazionale ritenuta in contrasto con il diritto europeo viola i principi di uguaglianza tra gli Stati membri e di leale cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri, riconosciuti dall’art. 4, paragrafi 2 e 3, TUE, con l’articolo 267 TFUE, nonché il principio del primato del diritto dell’Unione [39].
Nella filigrana interpretativa del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia l’efficacia si promana “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell’ambito della Comunità [40].
In definitiva, secondo la chiara interpretazione della CGUE la prelazione prevista dalla disciplina nazionale viola i principi comunitari della concorrenza, imponendo all’Amministrazione e al giudice la sua disapplicazione.
A ben vedere, rapportando la questione all’azione amministrativa è lecito sostenere che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea comporta l’invalidità del provvedimento, affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea [41].
Invero, la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile: la violazione del diritto europeo implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante, dovendo procedere necessariamente con un annullamento doveroso.
Definito il punto centrale della disputa, la Corte si sofferma sul principio tempus regit actum per differire dalla soluzione paventata dall’Amministrazione per “salvaguardare” la prelazione, osservando che il principio trova naturale applicazione con riguardo agli atti già perfezionati, non a quelli ancora da emanare ed implica che la legittimità di un provvedimento debba essere valutata in base alle norme vigenti al momento della sua adozione [42].
Considerato che l’interesse pubblico pur se manifestato [43] non ha ancora conseguito una esternazione con la pubblicazione del bando di gara, peraltro non ancora adottato, il provvedimento che ha riconosciuto il diritto di prelazione, costituisce atto endoprocedimentale [44] che, benché legittimamente adottato sulla base della disciplina vigente al momento, non cristallizza né esaurisce il contenuto delle regole di gara [45].
Per le ragioni sopra esposte, quale logica conseguenza comporta una riedizione del potere con una nuova rideterminazione alla luce del quadro normativo e dei principi vigenti al momento della sua adozione, ivi compresi quelli desumibili dal diritto eurounitario e dall’evoluzione del contesto regolatorio, non potendo equiparare la dichiarazione al completamento di tutti gli elementi richiesti dall’art. 193, comma 3, del d.lgs. 36/2023, ivi incluso il Piano Economico-Finanziario (PEF) asseverato, competente indispensabile e intangibile della collocazione del rischio [46].
A conforto con il pronunciamento, se la procedura di affidamento di un contratto è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio del tempus regit actum e alla natura di lex specialis del bando di gara, insensibile allo ius superveniens [47], questa circostanza può essere riferita al solo caso in cui l’impulso che avvia la procedura di affidamento sia dato – tramite il bando o un atto equivalente – dalla stessa PA, e non anche quando – come nel caso di specie – siamo in presenza di una proposta del privato, pur dichiarata di pubblico interesse, non ancora sfociata nella suddetta procedura di individuazione del contraente [48].
Neppure sono ritenute valide le argomentazioni del Comune su un presunto legittimo affidamento del promotore in forza della dichiarazione giuntale di interesse pubblico della proposta, mancando, secondo i parametri dei super principi codificati nell’art. 5 del d.lgs. n. 36/2023, i caratteri della legittimità e dell’incolpevolezza, fondandosi sulla buona fede soggettiva del destinatario dell’atto favorevole.
Sotto questa evenienza, la Corte formula una lettura sostanziale della norma, dovendo valutare l’affidamento alle esigenze di conformità con i principi generali dell’ordinamento e ai vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione europea: nessun affidamento può essere riconosciuto quando esso entra in collisione con il diritto unionale, né può essere legittimamente invocato l’affidamento su una norma nazionale incompatibile con il diritto UE.
A rafforzare il postulato, si rammenta che l’operatore che presenta una proposta di project financing non nutre alcuna aspettativa giuridicamente tutelata circa l’ottenimento della gestione dell’opera, ma una mera aspettativa di fatto fino al momento dell’aggiudicazione definitiva: una mera aspettativa, condizionata dalle valutazioni ampiamente discrezionali della pubblica amministrazione, conservando sempre l’Amministrazione il potere di revoca per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, tra cui rientra indiscutibilmente la necessità di conformarsi al diritto dell’Unione prevalendo sull’aspettativa del privato (in un quadro di conosciuta incertezza normativa), con il solo obbligo di indennizzare per le spese documentate (sotto questa voce si rinvia a chiarimento).
Volendo esprimere il concetto in modo divulgativo, l’operatore economico – in base al principio di autoresponsabilità – non potrebbe raggiungere un beneficio utile (un arricchimento) a scapito della concorrenza in presenza dell’instabilità di una decisione già conosciuta in itinere, chiamando un affidamento una volta conosciuto (pervenuto) l’esito del giudizio della Corte di giustizia, una risoluzione più che scontata, riprendendo, re melius perpensa, la formula giudice contabile che non può operare secondo lo standard penale del “oltre ogni ragionevole dubbio”, bensì deve adottare lo standard civile del “più probabile che non”, nella prevalenza della prova.
Giunti al termine del parere, soccorre la nuova tipicizzazione della colpa grave consistente nella «violazione manifesta delle norme di diritto applicabili», elidibile allorché la condotta risulti conforme a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti [66].
Il monito della Corte non può che rammentare che la scelta dell’Amministrazione di disapplicare la norma nazionale sulla prelazione per conformarsi alla sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, non integra in alcun modo la colpa grave, mentre al contrario, la decisione di procedere comunque in violazione del diritto unionale configurerebbe in icto oculi una potenziale «violazione manifesta» e inescusabile delle norme di diritto applicabili, esponendo – mantenendo il diritto di prelazione – al rischio di una valutazione di responsabilità erariale per le conseguenze dannose derivanti da eventuali sanzioni UE, annullamenti giurisdizionali o contenziosi risarcitori plurimi.
Di converso, optando per la disapplicazione del diritto di prelazione, in aderenza con il parere della Corte dei conti, in ossequio ai principi eurounitari, si rientrerebbe nell’effetto esimente previsto dall’art. 2, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 1/2026, con conseguente esclusione della gravità della colpa, confermando il valore riposto in primis sulla conformazione spontanea dell’Ente alle indicazioni ricevute in sede di consultazione.
Si attualizza l’evidente responsabilità amministrativa nella scelta dell’Amministrazione di applicare la disciplina vigente al momento del deposito della proposta o della dichiarazione di pubblico interesse, pur avvenuto/a prima delle sopravvenienze europee, non potendo riconoscere ad una motivazione rafforzata l’utilizzo della prelazione come scelta discrezionale ragionevole, ponendosi in inequivocabile contrasto con il diritto comunitario nella soluzione indicata dalla Corte.
Andando oltre lo sguardo, la condotta che non recepisse le pur richieste soluzioni si connoterebbe da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, tale da superare ogni canone di comune buon senso, secondo l’enunciazione di Ulpiano: culpa lata est nimia neglegentia, id est non intelligere quod omnes intelligunt, tanto da confondersi con culpa lata dolo aequiparatur.
Più puntualmente, l’Amministrazione anziché operare con una revoca dell’intera procedura, dovrebbe scegliere tra le soluzioni possibili quella più aderente al principio di conservazione bandendo la gara, come indicato dalla Corte (per i bandi in corso con la ripubblicazione), espungendo il diritto di prelazione del promotore, operando nel concreto un bilanciamento dei contrapposti interessi, verificando adeguatamente la percorribilità di strade che consentano di conseguire il risultato dell’affidamento della commessa, sulla concreta realizzabilità dell’appalto, facendo salvo i rimborsi spesa per il promotore nei limiti sopra descritti [67].
In questo senso, vivono le indicazioni fornite, dovendo doverosamente togliere i vizi riscontrati negli atti del procedimento dovuti alla permanenza del diritto di prelazione, ossia riscontrare soluzioni alternative alla caducazione integrale della procedura di gara (ultima ratio), assicurare iniziative idonee a fronteggiare fattivamente le criticità di una norma non compatibile con i principi comunitari, avendo il debito riguardo per il rilievo effettivo della finanza di progetto sul piano dell’interesse della comunità locale, alla realizzazione dell’intervento.
Le cangianti indicazioni (per le gare in corso) potrebbero temperarsi dalla presentazione di una sola offerta e della mancanza di contestazioni di potenziali partecipanti, rendendo del tutto neutralizzata la violazione della concorrenza, visto che la struttura della finanza di progetto mette in competizione la proposta del promotore, che, in assenza di altri operatori economici, induce l’Amministrazione ad escludere un diritto di prelazione mancandone oggettivamente i presupposti.
Giova, dunque, rimettersi ai super principi presenti tra i primi articoli del Codice dei contratti, dove l’esercizio del potere si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’Amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, riconoscendo nella concorrenza, tra gli operatori economici, la matrice determinante per conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti, secondo i principi di buona fede e leale collaborazione, riflesso del più generale principio di buona amministrazione e di salvaguardia degli equilibri di bilancio (ex artt. 81 e 97 Cost.), senza alcuna frustrazione dell’esigenza connaturata alla rapida ed effettiva esecuzione dell’appalto a fronte dell’insussistenza di un comprovato interesse pubblico, concreto e attuale, all’eliminazione degli atti della procedura: un dovuto bilanciamento, rispetto allo stato di avanzamento dell’iter amministrativo, o del contratto già sottoscritto e in esecuzione.
Da questa prospettiva del risultato utile, non pare inutile acquisire ex ante la rinuncia del promotore al diritto di prelazione, evitando interferenze nell’esecuzione della gara e del successivo affidamento, anche alla luce del principio di autoresponsabilità dell’operatore economico che non potrebbe pretendere la violazione di una fonte sovranazionale a beneficio di una interna, giudicata dalla Corte di giustizia contraria alle regole della par condicio, della trasparenza e della concorrenza (la cui efficacia opera ex tunc).
In evidenza, quando la procedura allo stato non ha individuato l’aggiudicatario o non ha avuto esecuzione, l’Amministrazione opererà doverosamente nel rispetto della primazia del diritto unionale, mentre quando il contratto è stato già sottoscritto e operante si può propendere per il suo consolidamento, essendo di un diritto soggettivo (spirati i termini per una eventuale azione di secondo grado o impugnatoria: l’eventuale recesso dovrà essere giustificato non solo con il richiamo al principio di legalità violato, ma in una più complessa operazione di comparazione di tutti gli interessi in gioco, privati e pubblici, secondo i coni visuali sopra enunciati).
(estratto, Lexitalia.it, n. 4, 7 aprile 2026).
