La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza n. 389/2025, delinea le competenze del Segretario comunale all’interno dell’ordinamento comunale, il quale è titolato ad assumere la funzione di RUP prevista nel Codice dei contratti pubblici non ostando preclusioni di legge, quale figura di garanzia e di chiusura del modello gestionale del Comune.
Fatti
In un procedimento di revisione prezzi di un servizio in concessione (energia), la parte ricorrente, tra i motivi del gravame, contesta l’attribuzione del ruolo di RUP al Segretario comunale, privo di adeguate competenze tecniche in quanto laureato in giurisprudenza.
Il Segretario comunale
Prima di ritenere infondato il motivo, il Collegio annota che il Segretario comunale:
- è figura stabilmente inserita nella struttura degli organi e degli uffici del Comune, presso il quale svolge apposite funzioni istituzionali[1];
- l’art. 97, Ruolo e funzioni, del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) assegna ad ogni Comune un Segretario comunale titolare, a cui sono riservati i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, assegnando il compito di sovrintendenza e il coordinamento dei dirigenti, in assenza del direttore generale;
- esprime pareri tecnici di competenza dei responsabili dei servizi, ove tali figure non siano presenti nella struttura dell’Ente locale, ed inoltre (quale norma di chiusura) «esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia» (ex comma 4, lettera d), del cit. art. del TUEL);
- tra le competenze proprie rientra, come esplicitamente contemplato all’art. 109, comma 2, del TUEL, la possibilità di essere nominati responsabili degli uffici e dei servizi, assumendo le funzioni, di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 267/2000, tra cui la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti[2].
Merito
Alla luce di tale quadro giuridico, la nomina del Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31, Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni, del d.lgs. n. 50 del 2016 (applicabile ratione temporis), ora comma 2, dell’art. 15, Responsabile unico del progetto (RUP), del d.lgs. n. 36/2023 (che ha esteso la facoltà di nomina, anche a dipendenti di altre Amministrazioni)[3]:
- deve essere nell’ambito dei “dipendenti di ruolo”, categoria che deve essere intesa non in termini meramente formalistici ma in senso funzionale, comprendendo necessariamente anche il Segretario comunale, in conseguenza dell’inserimento di tale figura nell’organizzazione dell’Ente;
- in possesso «del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato», requisiti posseduti dal Segretario comunale per l’assunzione del ruolo di RUP, specie ove la nomina appare necessitata dall’assenza – debitamente comprovata dall’Amministrazione – di figure alternative, debitamente inserite nell’organizzazione dell’Ente e in possesso dei requisiti necessari, in particolare di anzianità[4].
La preparazione
Sotto quest’ultimo profilo di “professionalità” pare giusto osservare che secondo l’elaborazione pretoria, i componenti delle commissioni di gara e di concorso (che può includere il RUP)[5], devono possedere un’adeguata competenza tecnica, maturata attraverso gli studi e le attività lavorative / esperienze professionali, in attuazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa (di cui all’art. 97 Cost.).
In effetti, la competenza dei commissari va valutata in modo integrato (sia tra i vari componenti sia per il doppio aspetto del titolo di studio e dell’esperienza) e che non è richiesta una perfetta coincidenza tra competenza/esperienza e ogni singolo aspetto di gara, soprattutto aventi carattere di elevata specializzazione: l’adeguatezza professionale non può, infatti, tradursi, in ipotesi di interventi particolarmente specialistici, nella necessità di puntuale competenza su singoli aspetti[6].
In dipendenza di ciò, il requisito della competenza dell’organo esaminatore può ritenersi soddisfatto anche se solo alcuni componenti siano esperti del settore oggetto della selezione, mentre gli altri membri abbiano, comunque, una preparazione generale in materia giuridico-amministrativa[7], confermando la competenza ben ausiliata con l’ufficio di assistenza del RUP, ai sensi dell’articolo 15, comma 6, del Codice (struttura stabile).
Sintesi
L’insieme sistematico delle norme porta alla conclusione che la figura del Segretario comunale, anche con la disciplina corrente (attuale) può svolgere il ruolo di RUP, un’idoneità riconosciuta direttamente dal TUEL con le valutazioni che devono essere effettuate sui requisiti in relazione alla tipologia di gara (di cui all’allegato I.2. del Codice), ben potendo esercitare un legittimo potere di verifica sulla regolarità della procedura e dell’esecuzione del contratto[8].
Si conferma in modo solare che il Segretario comunale è stabilmente inserito nella struttura degli organi e degli uffici del Comune, non solo perché nell’Amministrazione locale svolge in via esclusiva i suoi compiti e le sue funzioni (anche) di titolare di organi, ma soprattutto per le principali attribuzioni che sono riservate, o che comunque possono essere conferite allo stesso in termini funzionali alla realizzazione dell’interesse pubblico.
[1] Cura la verbalizzazione delle sedute degli organi del Comune (giunta e consiglio), dando allo stesso un valore di piena prova, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, Cass. pen., sez. V, 22 febbraio 2019, n. 26616. Vedi, anche, Cass. pen., sez. V, 15 gennaio 2018, n. 8200, sulle responsabilità rogatorie in caso di dichiarazioni mendaci, ossia risponde di falso ideologico se attesta falsamente la presenza, al momento della sottoscrizione dell’atto di donazione, dei testimoni e delle parti e la lettura dell’atto medesimo alla presenza dei predetti.
[2] TAR Sardegna, sez. I, 8 febbraio 2018, n. 95.
[3] Cfr. Parte MIT n. 3349 del 3 aprile 2025, Chiarimenti in merito alla figura del rup, ove si chiarisce che «la qualifica di dipendente della stazione appaltante, inteso in senso formale come rapporto di lavoro subordinato con l’ente, non sembra essere un requisito imprescindibile. Infatti, anche a seguito delle recenti modifiche introdotte con il decreto n. 209/2024, la stessa disposizione ammette in via residuale la possibilità di nominare RUP un dipendente appartenente a un’altra pubblica amministrazione, il che dimostra che il criterio dirimente per l’assunzione del ruolo non è la qualifica del rapporto di lavoro, bensì il collegamento funzionale alla struttura organizzativa della stazione appaltante tale da consentirgli di esercitare le funzioni gestionali connesse agli affidamenti pubblici, in particolare la titolarità di poteri di spesa e di firma sugli atti della procedura». Vedi, anche, Parere MIT, n. 3555 del 23 giugno 2025, Nomina RUP per un periodo di tempo definito.
[4] La norma attuale del cit. art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, esige il «possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni», l’allegato I.2., al comma 3 dell’art. 2, Modalità di individuazione del RUP, indica anche criteri surrogatori quando non sia presente la figura professionale individuata, potendo affidare le competenze «al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare» (vedi, anche, gli artt. 4 e 5).
[5] Alla luce degli artt. 51 e 93 del Nuovo codice dei contratti, sono stati eliminati i limiti dell’incompatibilità tra il ruolo del soggetto che abbia predisposto gli atti di gara e/o designato la commissione e quello del commissario; la nuova opzione legislativa, estensibile alla generalità delle procedure di evidenza pubblica, supera l’idea che i funzionari occupatisi delle fasi precedenti alla competizione vera e propria siano condizionati nella scelta del vincitore (nella relazione al Codice del 2023, si è al contrario reputato che essi, conoscendo in maniera approfondita l’oggetto della selezione, possano individuare più agevolmente l’offerta migliore), TAR Liguria, sez. I, 31 marzo 2025, n. 339.
[6] TAR Piemonte, sez. I, 24 marzo 2025, n. 537.
[7] Cons. Stato, sez. III, 25 luglio 2024, n. 6723; sez. V, 24 aprile 2023, n. 4144.
[8] Cons. Stato, sez. V, 1° aprile 2025, n. 2731. Cfr. ANAC, delibera n. 89 del 11 marzo 2025, Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 presentata da … – Procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati di igiene ambientale presso il Comune di … Importo a base di gara: euro 5.210.765,16 – S.A.: Comune di … UPREC – PREC 20-2025, dove si conferma che il RUP può ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice anche nella procedura di affidamento di un contratto sopra soglia, qualora non sia in contestazione il possesso “del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali” e siano stati rispettati i criteri di trasparenza, competenza e rotazione. Non è ravvisabile una situazione di conflitto di interessi nella mera circostanza che un commissario sia il dirigente di un ufficio che gestisce un contratto di appalto con la ditta che è risultata aggiudicataria, in quanto la generica conoscenza tra un commissario e un concorrente dettata esclusivamente da ragioni di servizio e/o istituzionali è estranea dal perimetro del conflitto di interesse, trattandosi di una dinamica fisiologica che connota l’esecuzione di qualsiasi contratto pubblico.
