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Articolo Pubblicato il 29 Novembre, 2025

Project financing e responsabilità omissive

Project financing e responsabilità omissive

La sez. giurisdizionale Veneto della Corte dei conti, con la sentenza n. 338 del 31 ottobre 2025 (relatore ZAFFINA), condanna dei dirigenti pubblici per il ritardo nell’erogazione di somme a pagamento di un trasferimento all’interno di una procedura di finanza di progetto per la realizzazione di un impianto natatorio, assolvendo gli amministratori per gli atti approvati non avendo ricevuto precise informazioni o criticità sui rischi della convenzione poi sottoscritta.

La sentenza offre più spunti di riflessione ed esprime in modo chiaro le responsabilità da condotte omissive, arginando ogni possibile defezione al ruolo ricoperto (trincerandosi non nella “paura della firma” ma nel più italico “scaricabarile”) ove la funzione dirigenziale non può prescindere da una attenta vigilanza sull’operato dei propri referenti; anche in presenza di una delega rimane al dirigente l’obbligo di attivarsi a fronte di condotte generatrici di potenziale danno per l’Amministrazione, una regola di diligenza etica prima che giuridica.

  1. Primi profili procedurali

La sentenza affronta una serie di tematiche di rilievo, partendo dalle prime eccezioni:

– sulla nullità della citazione rileva che è configurabile solo ove non vi sia corrispondenza fra gli elementi essenziali della contestazione (petitum e causa petendi) [2] prospettati nell’invito e quelli contenuti nell’atto introduttivo del giudizio, mentre non è richiesta una pedissequa identità formale, essendo fisiologico che l’accusa venga meglio precisata in citazione anche alla luce delle deduzioni difensive (come avvenuto dove gli atti convergono sul medesimo fatto dannoso: esposizione finanziaria) [3], ovvero non vi è stata un’estensione del nucleo delle contestazioni (attenendosi ai fatti);

– sulla decadenza dell’azione risarcitoria viene appurato il rispetto dei termini del procedimento notificatorio, secondo le modalità previste dall’ordinamento, e non alla mera conoscenza soggettiva dell’atto da parte del destinatario, osservando che il cit. termine non è suscettibile di interpretazione estensiva né analogica: il dies a quo del termine decorre nel momento del perfezionamento della notificazione dell’invito a dedurre nei confronti dell’ultimo soggetto, senza che possa attribuirsi alcun effetto giuridico anticipato alla conoscenza soggettiva dell’atto;

– sulla prescrizione del danno il termine non decorre dall’adozione degli atti ma si concretizza al momento dell’esborso (perdita patrimoniale) con il pagamento di quanto stabilito nel concordato fallimentare (il riferimento si riscontra nei mandati di pagamento), da ricomprendere il danno da ritardo nel pagamento della penale [4], rilevando gli effetti interruttivi degli inviti a dedurre.

In effetti, solo con l’emissione del titolo di pagamento l’Amministrazione viene a subire un’oggettiva “deminutio patrimonii” avente le caratteristiche della certezza, della concretezza e dell’attualità, che legittimano il PM contabile ad esercitare l’azione di responsabilità amministrativa a carico dell’autore del danno [5].

  1. Merito

Il Collegio rammenta che la responsabilità erariale è composta (alla disciplina vigente e al contesto fattuale sussistente al momento delle condotte contestate):

– dall’illiceità delle condotte;

– il danno;

– il nesso causale;

– l’elemento soggettivo.

  1. Compensatio lucri cum damno

Con riferimento a tutte le poste di danno, e la pretesa (della difesa dei convenuti) di applicazione del principio della compensatio lucri cum damno (di cui al comma 1 bis dell’art. 1 della legge n. 20/1994), il Giudice si limita ad osservare che trova applicazione soltanto in presenza di benefici patrimoniali che derivino direttamente dal medesimo fatto generatore del danno: il vantaggio deve essere certo, attuale, dimostrato e riferibile all’ente pubblico danneggiato, nonché inscindibilmente connesso alla condotta illecita (il quale dev’essere idoneo a produrre entrambi gli effetti) [14].

Il criterio di liquidazione del danno, che consente di defalcare dal quantum subito gli effetti vantaggiosi derivanti dalla condotta illecita, la prova da fornire non può limitarsi a illustrare eventuali utilità indirette o eventuali ma occorre dimostrare (un onere) che i vantaggi siano causalmente connessi al medesimo fatto produttivo del danno: non dimostrato dalla difesa, confermando il danno nella sua consistenza [15].

  1. Esclusa la responsabilità degli amministratori

Ai fini di imputare la responsabilità agli organi elettivi si dovrà valutare il loro grado di coinvolgimento nell’atto di gestione, specie ove la decisione superi i pareri negativi dei dirigenti o i responsabili del procedimento, in linea con i criteri di separazione tra “politica” e “amministrazione” (tra attività d’indirizzo e controllo e quella di gestione) in conformità al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (ex art. 97, Cost.), da cui discende il precetto della necessaria separazione delle funzioni per garantire autonomia e responsabilizzazione [16].

Sotto questo profilo, la Corte non esita nell’affermare che la tecnicità dell’operazione mediante finanza di progetto presenta aspetti complessi, fuori dalla portata dei consiglieri comunali, rendendo non ragionevole pretendere che «i consiglieri si sostituiscano ai tecnici o ai dirigenti nella valutazione di profili specialistici di carattere economico finanziario, urbanistico o giuridico», quanto semmai «il loro compito è quello di esercitare la discrezionalità politica, facendo legittimo affidamento sui pareri tecnici e contabili resi dai dirigenti competenti e sulle verifiche da essi compiute».

L’approdo porta a ritenere che a fronte di una deliberazione consiliare, con ben trentadue allegati tecnici e finanziari, accompagnati da pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, l’affidamento sia quanto meno valido per esprimere il proprio voto non richiedendo una professionalità tale da potere comprendere appieno i diversi argomenti trattati.

In altre parole, manca l’elemento soggettivo della consapevolezza del rischio dell’accollo sulla bancabilità dell’intervento: non poteva essere compreso appieno, nel senso che tale clausola «non è stata né adeguatamente rappresentata né illustrata nei suoi possibili effetti di lungo periodo», impedendo ai consiglieri di rappresentarsi un rischio possibile (attualizzabile) sugli effetti diretti nella casse comunali (per la produzione di un danno non evitabile): è mancata un’istruttoria approfondita e di specifici rilievi critici provenienti dai dirigenti che avrebbero consentito ai consiglieri di percepire ex ante il rischio che la clausola si trasformasse, in caso di insolvenza del concessionario, in una fonte di responsabilità patrimoniale diretta per il Comune [17].

In modo analogo, per la penale in caso di tardiva cessione dell’area, con riferimento alla parte riferita all’IVA da corrispondere.

Con riferimento alle responsabilità della Giunta comunale di modifica della clausola convenzionale sull’accollo piuttosto che di revoca in autotutela, il Collegio premette che la decisione rientra tra gli atti di alta amministrazione, espressione di scelte politico-amministrative ampiamente discrezionali, sindacabili dal giudice contabile soltanto per macroscopici profili di illegittimità, irragionevolezza o arbitrarietà [18], rilevando che tale decisione rientrava nell’alveo della discrezionalità dell’organo esecutivo e trovava giustificazione nel contesto concreto in cui l’operazione di project financing era in corso di esecuzione avanzata, con evidenti riflessi sia sulla continuità del servizio che sui costi per l’intervento e gli indennizzi.

In questo senso, si richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’annullamento d’ufficio non può essere disposto al solo fine di ripristinare la legalità formale dell’azione amministrativa, ma che tale interesse – pur rilevante – dev’essere bilanciato con quello, parimenti tutelato dall’ordinamento, alla stabilità delle relazioni giuridiche consolidate, anche se fondate su atti illegittimi [19]: nessuna censura viene fatta alla Giunta comunale.

  1. Responsabilità erariale

L’insieme delle statuizioni che precedono non può che acclarare l’apporto nella vicenda dei contributi istruttori nella stesura della convenzione e nell’inerzia nel definire il trasferimento delle aree, con conseguente pagamento della penale.

Vengono affrontate le condotte del dirigente tecnico (quelli che si sono succeduti) e di quello contabile, ammettendo la richiesta risarcitoria formulata dalla Procura erariale.

Invero, la clausola dell’accollo, osserva il Collegio, al momento dei fatti era prevista quale prassi dei contratti di finanza di progetto, funzionali alla bancabilità; condizione sostenuta da un piano economico-finanziario (il PEF) regolarmente asseverato da un istituto bancario, che doveva dare garanzia nel tempo della bontà (sostenibilità) dell’intervento (nessun addebito al dirigente tecnico e neppure a quello contabile).

Diversa, invece è la responsabilità con riferimento al pregiudizio derivante dal ritardo nella cessione dell’area, costituente segmento autonomo dell’operazione di partenariato pubblico-privato: il ritardo, quale fonte di danno dall’applicazione della penale.

In definitiva, il danno è imputabile al pagamento della penale: al di là della cessazione dei contenziosi, a seguito dell’approvazione della proposta concordataria del Comune sul passivo fallimentare, il danno patrimoniale risulta causalmente riconducibile a condotte colpose o dolose dei dirigenti, indipendentemente dalla forma giuridica attraverso cui tale pregiudizio si manifesta.

Il Comune ha infatti sostenuto un maggior costo, in sede di concordato, rispetto a quello che avrebbe dovuto sopportare in assenza delle condotte dei convenuti (l’applicazione della penale); «il danno da ritardo ha quindi trovato concreta manifestazione attraverso il concordato fallimentare, rappresentando tale strumento l’unica via percorribile per l’ente al fine di chiudere simultaneamente tutti i contenziosi pendenti alle condizioni economicamente più vantaggiose, nonché – per quanto qui rileva – di contenere il pregiudizio derivante, almeno in parte, anche dalle condotte dei dirigenti convenuti».

Il ritardo nel trasferimento dell’area trova ragione nella determinazione di quanto pagato (in più) dal Comune nell’accordo fallimentare: da una parte, il diniego opposto all’applicazione dell’IVA (da parte del dirigente tecnico), dall’altra parte, la successiva inerzia nello stanziamento delle somme necessarie (da parte del dirigente finanziario), determinando il ritardo nella cessione dell’area, con la conseguente maturazione della penale convenzionale (un aggravamento del passivo fallimentare che hanno reso più oneroso il concordato).

  1. La responsabilità di firma “per il dirigente

Un aspetto di interesse affrontato si ritrova nella responsabilità dirigenziale nell’atto di delegare competenze, ove si contesta il ritardo nella liquidazione dell’imposta; ritardo che il dirigente imputa al responsabile del servizio (posizione organizzativa).

Sul punto, viene stabilito che non vi è responsabilità dell’organizzazione, neppure può essere condivisa la giustificazione che impedirebbe una responsabilità propria del dirigente per non aver firmato il mandato in presenza di una sottoscrizione «da un funzionario con la formula “per il Dirigente”».

In effetti, anche questa dicitura non esclude, a parere del Collegio, l’imputabilità sostanziale di tale atto al cit. dirigente tecnico, alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria della Procura e per le ragioni di fatto e di diritto: anche in presenza di un ruolo apicale di chi ricopre una “posizione organizzativa”, questo non esclude una responsabilità se l’atto di delega non presenta la forma scritta e la puntuale individuazione delle funzioni delegate, delle ragioni di servizio e dei limiti temporali: l’assenza di qualsiasi atto formale di delega esclude pertanto che la posizione organizzativa disponesse di una competenza autonoma in ordine alla decisione sulla debenza dell’IVA.

  1. Dolo eventuale

L’insieme dei fatti e dei documenti porta a inquadrare la condotta dei dirigenti come connotata da dolo eventuale (costituisce lo stadio più lieve d’intensità dolosa) che presuppone la compresenza di due componenti:

– la rappresentazione del rischio, ossia la consapevolezza che dalla propria condotta possa derivare un danno;

– l’accettazione del rischio, vale a dire la scelta di proseguire comunque nell’azione o nell’omissione pur di fronte alla possibilità del verificarsi dell’evento pregiudizievole.

(estratto, LexItalia.it, 25 novembre 2025, n. 11)