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Articolo Pubblicato il 13 Agosto, 2020

Rami pericolosi e potere sindacale

Rami pericolosi e potere sindacale

La prima sez. del T.A.R. Marche, con la sentenza 10 agosto 2020 n. 507 (estensore Dello Preite) interviene sul potere di ordinanza del sindaco a tutela dell’incolumità pubblica causata dal pericolo di caduta accidentale di rami sul tetto di una scuola.

In via generale, va premesso che è ammissibile ingiungere il proprietario di un terreno di procedere, senza ritardo, al taglio ed alla potatura della vegetazione sita nel fondo di sua proprietà, che si affaccia sulla sede

È noto, infatti, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 241/1990, che la comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa qualora vi siano particolari esigenze di celerità procedimentale, potendo l’interessato presentare memorie e documenti nel procedimento attivato, atteso che nell’ipotesi in cui la P.A. si determini nel senso del mancato ricorso alle prescritte garanzie partecipative, ha l’onere di specificare le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che giustificano l’omissione di dette garanzie[2], rendendo illegittima l’omissione dell’avviso di avvio del procedimento motivata da esigenze di celerità del procedimento indicate genericamente[3].

Di converso, qualora l’Amministrazione intenda affrontare una situazione di imminente e indifferibile pericolo, non solo il provvedimento deve dimostrare l’urgente necessità di eliminare il pericolo in atto che impedisca il contradittorio ma, allo stesso tempo, deve portare a giustificazione un’istruttoria tecnica, a supporto della situazione emergenziale, tale da impedire una generica motivazione, inidonea a supportare un potere di natura atipica, in assenza di mezzi ordinari approntati dall’ordinamento.

Il potere di ordinanza dovrà, quindi, fornire gli elementi istruttori e di motivazione in grado di rappresentare un’effettiva situazione di grave pericolo che minaccia l’incolumità dei cittadini (ex art. 50, comma 5, e 54, comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000), solo in ragione della quale si giustifica l’eccezionale deroga al principio di tipicità degli atti amministrativi e alla disciplina vigente attuata mediante l’utilizzazione di provvedimenti extra ordinem[4].

Nel caso di specie, veniva adottata un’ordinanza sindacale contingibile e urgente, assunta ex art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, mediante la quale si disponeva in capo al ricorrente, proprietario dell’area in cui ricadevano alcune piante, «di provvedere entro non oltre giorni 15 dalla notifica della presente ordinanza, alla rimozione dello stato pericolo, mediante la messa in sicurezza delle stesse (piante)».

A sostegno del provvedimento, quale presupposto fattuale e tecnico, si richiamava:

  • una relazione tecnica dell’UTC di sopralluogo dalla quale emergeva che alcuni rami secchi ed altri si protendevano in modo da insistere sul tetto di un edificio scolastico, alcuni dei quali risultavano spezzati ed adagiati sopra le tegole (dato fattuale di accertato pericolo);
  • una relazione di servizio dell’ufficio di Polizia Municipale, con la quale si confermava la situazione indicata dall’UTC, nonché la persistenza della presenza del pericolo causato da qualche ramo secco che, in caso di caduta accidentale, avrebbe potuto comunque compromettere la pubblica e privata incolumità (persistenza del pericolo e probabilità certa del rischio).

L’ordinanza presenta un accertamento tecnico della situazione e della consistenza del rischio (risultava anche la presenza di una perizia di un esperto), con una valutazione ex ante sugli effetti pregiudizievoli a fronte di un evento non prevedibile sul quando quanto sull’an: un rischio possibile con conseguente dovere di provvedere per l’eliminazione del rischio.

Emerge, in sede di pronunciamento giudiziale, che i rami esistenti sulla proprietà del ricorrente «sporgono sopra un edificio scolastico, sussiste indubbiamente un pericolo per la pubblica incolumità (sia in ragione dell’età dei frequentatori dell’istituto scolastico sia in relazione alla data di inizio dell’anno scolastico».

Al di là delle ulteriori questioni tra il ricorrente e la P.A. sulla distanza dai confini dell’edificio scolastico (ritenute dal ricorrente esimenti, ma dal giudice inconferenti), risulta accertato (peraltro non contestato) la presenza del pericolo attuale e concreto e della conseguente esigenza di provvedere con la rimozione del pericolo (ordine reiterato una seconda volta), peraltro intervento semplice e modesto di potatura periodica (come da perizia).

Il giudice di prime cure, non soffermandosi sulla situazione civilistica delle distanze (che attiene al rapporto iure privatorum tra le parti, in quanto involgente l’estensione ed il contenuto di diritti reali assoluti, che esula l’oggetto del sindacato giurisdizionale del Giudice Amministrativo), precisa subito che:

  • le ordinanze sindacali sono state emanate sul presupposto della sussistenza di un pericolo alla pubblica e privata incolumità;
  • il pericolo discende da una verifica puntuale sullo stato dei luoghi;
  • dalla presenza accertata del pericolo dovuto dai rami delle piante che insistevano sul tetto di una scuola, con possibilità di caduta e conseguente pericolo per l’incolumità della popolazione scolastica ospitata dall’edificio.

Il quadro redazionale prospettato nelle premesse dell’ordinanza trovano fondamento da precise risultanze istruttorie, costituite dalla relazione dell’Ufficio di Polizia Municipale e del Responsabile dell’Area Tecnica, nonché da un agronomo incaricato di valutare lo stato delle piante in questione, con la presenza di un presupposto basilare a giustificazione del pericolo imminente derivante ai fruitori della scuola dall’incontrollata crescita dei rami delle piante.

La situazione è stata dimostrata (provata) dalla corretta istruttoria dalla quale emergeva, senza ulteriori accertamenti, la generale situazione di pericolo per l’incolumità pubblica tale da indurre, senza esitazione, il sindaco ad intervenire, esercitando il potere extra ordinem, con motivazione congrua ed immune da vizi.

In termini diversi, il potere viene esercitato in base a presupposti giuridici validi, sia con riferimento alla potenziale minaccia per la pubblica incolumità, sia con riferimento alle ragioni di assoluta urgenza nel provvedere: il potere d’urgenza – insito nel potere di ordinanza – può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi forniti dall’ordinamento giuridico[5], ovvero si abbia omesso di valutare soluzioni alternative e meno gravose per il destinatario del provvedimento extra ordinem[6].

Si comprende, e si conferma, che l’esercizio del potere sindacale deve essere preceduto da un’attività istruttoria (da richiamare in via espressa nel testo redazionale, del tipo: vista la relazione …; oppure, acquisito l’accertamento tecnico dal quale si desume che …; ovvero, accertato che …) in grado di giustificare la situazione di pericolo attuale non potendo il sindaco utilizzare questo potere per affrontare situazioni non definite o incerte, ovvero prive di un effettivo riscontro fattuale (assenza dei presupposti di legge): il potere di ordinanza presuppone, dunque, situazioni non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da adeguata istruttoria ed esauriente motivazione, dalla quale devono risultare gli elementi, di fatto e di diritto (ex art. 3 della legge n. 241/1990), giustificanti la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi.

[1] Cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 30 ottobre 2018, n. 1018.

[2] Cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, 17 maggio 2010, n. 2677.

[3] T.A.R. Valle d’Aosta, 16 gennaio 2002, n. 5.

[4] Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189.

[5] Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 20 maggio 2009, n. 2781.

[6] T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 11 gennaio 2016, n. 224.