«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

In caso di infortunio sul luogo di lavoro[1] accorso ad un dipendente pubblico si rende immediato verificare da una parte, la corretta presenza delle misure di sicurezza (la c.d. valutazione dei fattori, quanto meno quelli afferenti all’art. 15 del d.lgs. n. 81/2008), ovvero l’idoneità dei luoghi privi di rischi per il personale in servizio (secondo il documento di valutazione dei rischi)[2], dall’altra parte, accertare le (eventuali) responsabilità in capo al soggetto tenuto (il datore di lavoro) ad adottare le misure e a vigilarne (assicurare) l’adeguatezza[3]: un obbligo di prevenzione.

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La nomina a responsabile della sicurezza esenta il Sindaco da responsabilità

La nomina a responsabile della sicurezza esenta il Sindaco da responsabilità

In caso di infortunio sul luogo di lavoro[1] accorso ad un dipendente pubblico si rende immediato verificare da una parte, la corretta presenza delle misure di sicurezza (la c.d. valutazione dei fattori, quanto meno quelli afferenti all’art. 15 del d.lgs. n. 81/2008), ovvero l’idoneità dei luoghi privi di rischi per il personale in servizio (secondo il documento di valutazione dei rischi)[2], dall’altra parte, accertare le (eventuali) responsabilità in capo al soggetto tenuto (il datore di lavoro) ad adottare le misure e a vigilarne (assicurare) l’adeguatezza[3]: un obbligo di prevenzione.

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La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 19 maggio 2022 n. 758, interviene per delimitare il potere sindacale in materia di viabilità, precludendo al Sindaco (organo elettivo) di istituire un divieto di circolazione su una strada comunale, essendo questo potere in capo all’organo tecnico, pur vigendo una previsione di legge da interpretarsi alla luce dei principi di separazione tra “politica” e “amministrazione” e della successione delle leggi[1].

Il pronunciamento avviene (nella sua essenzialità) a seguito di ricorso avverso un’ordinanza sindacale di divieto di transito (da parte di alcuni mezzi) in una strada comunale, impedendo l’accesso alla clientela di un’azienda agricola, ritenuta affetta da una molteplicità di vizi, quale quello dell’incompetenza.

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Il Sindaco privo di potere sindacale in ambito viabilistico

Il Sindaco privo di potere sindacale in ambito viabilistico

La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 19 maggio 2022 n. 758, interviene per delimitare il potere sindacale in materia di viabilità, precludendo al Sindaco (organo elettivo) di istituire un divieto di circolazione su una strada comunale, essendo questo potere in capo all’organo tecnico, pur vigendo una previsione di legge da interpretarsi alla luce dei principi di separazione tra “politica” e “amministrazione” e della successione delle leggi[1].

Il pronunciamento avviene (nella sua essenzialità) a seguito di ricorso avverso un’ordinanza sindacale di divieto di transito (da parte di alcuni mezzi) in una strada comunale, impedendo l’accesso alla clientela di un’azienda agricola, ritenuta affetta da una molteplicità di vizi, quale quello dell’incompetenza.

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