«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. Giurisdizionale Campania, della Corte dei conti, con la sentenza n. 356 del 12 novembre 2025, condanna un dipendente pubblico al danno d’immagine per le indebite “segnalazioni” ai privati di operatori economici capaci di eseguire prestazioni cimiteriali in luogo del personale preposto, giustificando l’“indicazione” sulla presunta impossibilità dovuta ad una cronica carenza di organico: un danno all’immagine fondato su una sentenza definitiva di patteggiamento; patteggiamento che pur non configurando una condanna penale in senso stretto, costituisce un valido presupposto per l’azione di risarcimento del danno all’immagine innanzi al Giudice contabile, confermando la sussistenza e la responsabilità del dipendente pubblico per l’illecito compiuto[1].

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Le segnalazioni dolose del dipendente infedele

Le segnalazioni dolose del dipendente infedele

La sez. Giurisdizionale Campania, della Corte dei conti, con la sentenza n. 356 del 12 novembre 2025, condanna un dipendente pubblico al danno d’immagine per le indebite “segnalazioni” ai privati di operatori economici capaci di eseguire prestazioni cimiteriali in luogo del personale preposto, giustificando l’“indicazione” sulla presunta impossibilità dovuta ad una cronica carenza di organico: un danno all’immagine fondato su una sentenza definitiva di patteggiamento; patteggiamento che pur non configurando una condanna penale in senso stretto, costituisce un valido presupposto per l’azione di risarcimento del danno all’immagine innanzi al Giudice contabile, confermando la sussistenza e la responsabilità del dipendente pubblico per l’illecito compiuto[1].

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La sez. giurisdizionale Campania, della Corte dei conti, con sentenza n. 317 del 13 ottobre 2025, non reputa la presenza della responsabilità erariale di un Sindaco (manca la prova del dolo), nel conferimento reiterato (per tutta la durata del mandato) dell’incarico di posizione organizzativa ad un dipendente dell’ufficio tecnico di categoria C, pur in presenza in organico ed in servizio di altro dipendente (sempre dell’ufficio tecnico, ma di altra area) di categoria D.

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Nomina illegittima e nessuna responsabilità erariale

Nomina illegittima e nessuna responsabilità erariale

La sez. giurisdizionale Campania, della Corte dei conti, con sentenza n. 317 del 13 ottobre 2025, non reputa la presenza della responsabilità erariale di un Sindaco (manca la prova del dolo), nel conferimento reiterato (per tutta la durata del mandato) dell’incarico di posizione organizzativa ad un dipendente dell’ufficio tecnico di categoria C, pur in presenza in organico ed in servizio di altro dipendente (sempre dell’ufficio tecnico, ma di altra area) di categoria D.

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L’art. 12, Provvedimenti attributivi di vantaggi economici, della legge n. 241/1990, regola «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati», a condizione che siano predeterminati da parte della singola Amministrazione erogatrice, «nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti», i «criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi», segnando un onere di natura istruttoria (di trasparenza) che impone nell’atto (singoli) di erogazione di dimostrare «l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità», seguite, dimostrando la legittimità dell’iter amministrativo[1].

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Contributi a consuntivo e impegno di spesa

Contributi a consuntivo e impegno di spesa

L’art. 12, Provvedimenti attributivi di vantaggi economici, della legge n. 241/1990, regola «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati», a condizione che siano predeterminati da parte della singola Amministrazione erogatrice, «nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti», i «criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi», segnando un onere di natura istruttoria (di trasparenza) che impone nell’atto (singoli) di erogazione di dimostrare «l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità», seguite, dimostrando la legittimità dell’iter amministrativo[1].

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La sez. I del TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 12 maggio 2025, n. 207, delinea il ruolo e i diritti del confinante che segnala un abuso edilizio, soggetto che può assumere processualmente la qualità di controinteressato avverso l’ordinanza di demolizione, compulsata dal suo intervento (nella veste di whistleblower).

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Le legittime pretese del confinante controinteressato

Le legittime pretese del confinante controinteressato

La sez. I del TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 12 maggio 2025, n. 207, delinea il ruolo e i diritti del confinante che segnala un abuso edilizio, soggetto che può assumere processualmente la qualità di controinteressato avverso l’ordinanza di demolizione, compulsata dal suo intervento (nella veste di whistleblower).

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In via generale ai fini della corretta erogazione di contributi si esige una procedimentalizzazione della procedura di assegnazione, con la predeterminazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione delle utilità, dovendo rendere conto – negli atti di assegnazione – del rispetto delle regole poste a base dell’assegnazione, secondo gli scopi prefissi per la migliore cura dell’interesse pubblico, ex art. 12 della legge n. 241/1990.

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Piena legittimità di erogazione diretta di contributi

Piena legittimità di erogazione diretta di contributi

In via generale ai fini della corretta erogazione di contributi si esige una procedimentalizzazione della procedura di assegnazione, con la predeterminazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione delle utilità, dovendo rendere conto – negli atti di assegnazione – del rispetto delle regole poste a base dell’assegnazione, secondo gli scopi prefissi per la migliore cura dell’interesse pubblico, ex art. 12 della legge n. 241/1990.

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Gli accordi di pianificazione urbanistica costituiscono modelli di governance del territorio, con ampio margine di discrezionalità, attuativi dei principi costituzionali di partecipazione e sussidiarietà, che ammettono il partenariato pubblico – privato nel perseguimento dell’interesse pubblico generale ad un regolare, armonico e sostenibile sviluppo economico – sociale di un territorio, garantendo un equilibrato scambio di utilità tra la Pubblica Amministrazione, titolare di una potestà pubblica di cura e promozione collettiva (ex art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, e il privato, ossia il promotore/attuatore, portatore di bisogni (interessi) individuali di natura economica (contendibile) e dai contorni trasmissibili dei diritti, estrinsecazione dello ius aedificandi, anche in relazione alla “funzione sociale” della proprietà (ex artt. 41 e 42 Cost.).

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L’interpretazione degli accordi

L’interpretazione degli accordi

Gli accordi di pianificazione urbanistica costituiscono modelli di governance del territorio, con ampio margine di discrezionalità, attuativi dei principi costituzionali di partecipazione e sussidiarietà, che ammettono il partenariato pubblico – privato nel perseguimento dell’interesse pubblico generale ad un regolare, armonico e sostenibile sviluppo economico – sociale di un territorio, garantendo un equilibrato scambio di utilità tra la Pubblica Amministrazione, titolare di una potestà pubblica di cura e promozione collettiva (ex art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, e il privato, ossia il promotore/attuatore, portatore di bisogni (interessi) individuali di natura economica (contendibile) e dai contorni trasmissibili dei diritti, estrinsecazione dello ius aedificandi, anche in relazione alla “funzione sociale” della proprietà (ex artt. 41 e 42 Cost.).

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