«Libero Pensatore» (sempre)

Il comma 9 (più volte “rimaneggiato”), dell’art. 5, Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni, del DL 6 luglio 2012, n. 95, impone alle PA il divieto di «attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza»; divieto esteso, altresì, alla possibilità «di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni …, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti»[1].

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Incarichi al personale in quiescenza di affiancamento ai neo assunti

Incarichi al personale in quiescenza di affiancamento ai neo assunti

Il comma 9 (più volte “rimaneggiato”), dell’art. 5, Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni, del DL 6 luglio 2012, n. 95, impone alle PA il divieto di «attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza»; divieto esteso, altresì, alla possibilità «di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni …, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti»[1].

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Il comma 3, terzo periodo, dell’art. 45, Incentivi alle funzioni tecniche, del d.lgs. n. 36/2023, affida ad una disciplina interna i criteri di riparto dell’incentivo stabilita «dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti»: un atto generale, non necessariamente di fonte regolamentare, semplificandone l’iter, accelerando le modalità applicative, rispetto alle precedenti previsioni (ossia, oggetto di contrattazione decentrata integrativa, e successivo recepimento in sede di regolamento), in assenza delle quali il dipendente poteva far valere solo un’azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi dal legislatore posti a carico delle Amministrazioni appaltanti.

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Giurisdizione ordinaria nelle controversie per gli incentivi di progettazione

Giurisdizione ordinaria nelle controversie per gli incentivi di progettazione

Il comma 3, terzo periodo, dell’art. 45, Incentivi alle funzioni tecniche, del d.lgs. n. 36/2023, affida ad una disciplina interna i criteri di riparto dell’incentivo stabilita «dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti»: un atto generale, non necessariamente di fonte regolamentare, semplificandone l’iter, accelerando le modalità applicative, rispetto alle precedenti previsioni (ossia, oggetto di contrattazione decentrata integrativa, e successivo recepimento in sede di regolamento), in assenza delle quali il dipendente poteva far valere solo un’azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi dal legislatore posti a carico delle Amministrazioni appaltanti.

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Per far fronte ad esigenze temporanee[1], con i severi limiti di spesa in materia del personale[2], l’Amministrazione può ricorrere al “lavoro flessibile[3] all’interno del quadro specifico dei rapporti di coloro che collaborano con le Pubbliche Amministrazioni in virtù di contratti diversi da quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultando una modalità derogatoria della normale “provvista” del personale, da seguire con cautele e motivandone le ragioni.

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Confermata la mancanza di colpa grave nella reiterazione del rapporto a termine

Confermata la mancanza di colpa grave nella reiterazione del rapporto a termine

Per far fronte ad esigenze temporanee[1], con i severi limiti di spesa in materia del personale[2], l’Amministrazione può ricorrere al “lavoro flessibile[3] all’interno del quadro specifico dei rapporti di coloro che collaborano con le Pubbliche Amministrazioni in virtù di contratti diversi da quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultando una modalità derogatoria della normale “provvista” del personale, da seguire con cautele e motivandone le ragioni.

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La sez. giurisdizionale Valle D’Aosta, della Corte dei conti, con una serie di sentenze (gemelle) nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del 15 marzo 2024, esclude la colpa grave a fronte della reiterazione di contratti a termine (causa del c.d. danno comunitario)[1]: la colpa grave viene meno in presenza di un quadro normativo e interpretativo giurisprudenziale incerto, di indicazioni ministeriali favorevoli dalla presenza di assunzione mediante procedure selettive.

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Niente colpa grave per la reiterazione dei rapporti di lavoro a termine

Niente colpa grave per la reiterazione dei rapporti di lavoro a termine

La sez. giurisdizionale Valle D’Aosta, della Corte dei conti, con una serie di sentenze (gemelle) nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del 15 marzo 2024, esclude la colpa grave a fronte della reiterazione di contratti a termine (causa del c.d. danno comunitario)[1]: la colpa grave viene meno in presenza di un quadro normativo e interpretativo giurisprudenziale incerto, di indicazioni ministeriali favorevoli dalla presenza di assunzione mediante procedure selettive.

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