«Libero Pensatore» (sempre)

Con parere n. 11 del 4 febbraio 2025. della sezione controllo Basilicata della Corte dei conti, si innova l’orientamento sulla determinazione della “classe” del Comune, prendendo a riferimento (in opposizione al precedente) la popolazione dell’ultimo censimento, i cui effetti si riflettono sulla determinazione dell’indennità di funzione degli amministratori locali.

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Indennità di funzione e classe demografica del Comune

Indennità di funzione e classe demografica del Comune

Con parere n. 11 del 4 febbraio 2025. della sezione controllo Basilicata della Corte dei conti, si innova l’orientamento sulla determinazione della “classe” del Comune, prendendo a riferimento (in opposizione al precedente) la popolazione dell’ultimo censimento, i cui effetti si riflettono sulla determinazione dell’indennità di funzione degli amministratori locali.

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La sentenza 1° febbraio 2024, n. 2992, della sez. Lavoro della Cassazione, esprime una chiara posizione di tutela effettiva del lavoratore dipendente della PA, quando il rapporto di lavoro viene reiterato – in assenza di un contratto (forma negoziale) – non potendo invocare (la PA) ai fini di escludere il risarcimento del danno la violazione della forma scritta ad substantiam, imposta a livello generale dagli artt. 16 e 17 delle Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, del RD n. 2440 del 1923 (oltre i cento anni di vita).

Nessuna prevalenza della forma sulla sostanza della ratio legis a presidio dei diritti del lavoratore, escludendo che si possa eludere la forza della norma (anti precariato) sulla base di una “prassi” non regolare, rilevando che la richiesta del risarcimento si prescrive in dieci anni[1].

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Reiterazione dei rapporti a termine nella PA

Reiterazione dei rapporti a termine nella PA

La sentenza 1° febbraio 2024, n. 2992, della sez. Lavoro della Cassazione, esprime una chiara posizione di tutela effettiva del lavoratore dipendente della PA, quando il rapporto di lavoro viene reiterato – in assenza di un contratto (forma negoziale) – non potendo invocare (la PA) ai fini di escludere il risarcimento del danno la violazione della forma scritta ad substantiam, imposta a livello generale dagli artt. 16 e 17 delle Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, del RD n. 2440 del 1923 (oltre i cento anni di vita).

Nessuna prevalenza della forma sulla sostanza della ratio legis a presidio dei diritti del lavoratore, escludendo che si possa eludere la forza della norma (anti precariato) sulla base di una “prassi” non regolare, rilevando che la richiesta del risarcimento si prescrive in dieci anni[1].

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