«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. giurisdizionale Veneto, della Corte dei conti, con la sentenza n. 277 del 11 luglio 2025, accogliendo la richiesta di rito abbreviato, conferma (ancora una volta) la responsabilità erariale del Responsabile dell’ufficio tecnico dovuta al mancato aggiornamento del costo di costruzione.

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Responsabilità erariale dal mancato aggiornamento del costo di costruzione: un’omissione gravemente colposa

Responsabilità erariale dal mancato aggiornamento del costo di costruzione: un’omissione gravemente colposa

La sez. giurisdizionale Veneto, della Corte dei conti, con la sentenza n. 277 del 11 luglio 2025, accogliendo la richiesta di rito abbreviato, conferma (ancora una volta) la responsabilità erariale del Responsabile dell’ufficio tecnico dovuta al mancato aggiornamento del costo di costruzione.

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Il comma 3, dell’art. 31, Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, del DPR n. 380/2001, nella sua chiarezza espositiva dispone che «se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune», esprimendo una forza ripristinatoria (caratterizzata per il fatto che attiene al bene e non al reo) e sanzionatoria (dell’ablazione della proprietà) ad efficacia condizionata e differita, essendo previsto ex lege il termine dilatorio di novanta giorni per conformarvisi, rilevando che l’atto è privo di discrezionalità, essendo vincolato all’accertamento dell’abuso: l’inottemperanza.

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Inottemperanza all’ordinanza di demolizione disposta del giudice penale

Inottemperanza all’ordinanza di demolizione disposta del giudice penale

Il comma 3, dell’art. 31, Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, del DPR n. 380/2001, nella sua chiarezza espositiva dispone che «se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune», esprimendo una forza ripristinatoria (caratterizzata per il fatto che attiene al bene e non al reo) e sanzionatoria (dell’ablazione della proprietà) ad efficacia condizionata e differita, essendo previsto ex lege il termine dilatorio di novanta giorni per conformarvisi, rilevando che l’atto è privo di discrezionalità, essendo vincolato all’accertamento dell’abuso: l’inottemperanza.

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L’art. 16 del DPR n. 380/2001 postula (salvo i casi di esenzione, di cui all’art. 17, comma 3), che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo (c.d. oneri concessori) commisurato: all’incidenza degli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria), nonché al costo di costruzione[1].

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Carico urbanistico e oneri concessori

Carico urbanistico e oneri concessori

L’art. 16 del DPR n. 380/2001 postula (salvo i casi di esenzione, di cui all’art. 17, comma 3), che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo (c.d. oneri concessori) commisurato: all’incidenza degli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria), nonché al costo di costruzione[1].

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Il primo comma dell’art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990, nella sua chiarezza espositiva e sequenziale, dispone un dovere per le PA di pronunciarsi (clare loqui) con un provvedimento espresso, quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio.

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L’inerzia dell’amministrazione in una procedura espropriativa

L’inerzia dell’amministrazione in una procedura espropriativa

Il primo comma dell’art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990, nella sua chiarezza espositiva e sequenziale, dispone un dovere per le PA di pronunciarsi (clare loqui) con un provvedimento espresso, quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio.

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Per far fronte ad esigenze temporanee[1], con i severi limiti di spesa in materia del personale[2], l’Amministrazione può ricorrere al “lavoro flessibile[3] all’interno del quadro specifico dei rapporti di coloro che collaborano con le Pubbliche Amministrazioni in virtù di contratti diversi da quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultando una modalità derogatoria della normale “provvista” del personale, da seguire con cautele e motivandone le ragioni.

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Confermata la mancanza di colpa grave nella reiterazione del rapporto a termine

Confermata la mancanza di colpa grave nella reiterazione del rapporto a termine

Per far fronte ad esigenze temporanee[1], con i severi limiti di spesa in materia del personale[2], l’Amministrazione può ricorrere al “lavoro flessibile[3] all’interno del quadro specifico dei rapporti di coloro che collaborano con le Pubbliche Amministrazioni in virtù di contratti diversi da quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultando una modalità derogatoria della normale “provvista” del personale, da seguire con cautele e motivandone le ragioni.

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La sez. II bis Roma, TAR Lazio, con la sentenza 24 luglio 2024, n. 15126, condanna la condotta di una Amministrazione, comprese le spese di giudizio, per aver temporaneamente sospeso il diritto di accesso in ambito edilizio, sul presupposto del tutto erroneo della temporanea indisponibilità dei documenti.

Indisponibilità e irreperibilità del documento

È noto che il diritto di accesso ha ad oggetto documenti formati e, quindi, venuti ad esistenza che si trovino nella certa disponibilità dell’Amministrazione, non potendo l’esercizio di tale diritto, o l’ordine di esibizione impartito dal giudice, alla luce del principio generale per cui “ad impossibilia nemo tenetur” e per evidenti ragioni di buon senso, riguardare documenti non più esistenti o mai formati[1].

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Indisponibilità temporanea del diritto di accesso edilizio

Indisponibilità temporanea del diritto di accesso edilizio

La sez. II bis Roma, TAR Lazio, con la sentenza 24 luglio 2024, n. 15126, condanna la condotta di una Amministrazione, comprese le spese di giudizio, per aver temporaneamente sospeso il diritto di accesso in ambito edilizio, sul presupposto del tutto erroneo della temporanea indisponibilità dei documenti.

Indisponibilità e irreperibilità del documento

È noto che il diritto di accesso ha ad oggetto documenti formati e, quindi, venuti ad esistenza che si trovino nella certa disponibilità dell’Amministrazione, non potendo l’esercizio di tale diritto, o l’ordine di esibizione impartito dal giudice, alla luce del principio generale per cui “ad impossibilia nemo tenetur” e per evidenti ragioni di buon senso, riguardare documenti non più esistenti o mai formati[1].

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