«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I Napoli del TAR Campania, con la sentenza 6 novembre 2025, n. 7159 (est. D’ALTERIO) conferma la piena legittimità della revoca operata dal Consiglio comunale del Collegio dei revisori dei conti (organo interno) a seguito di reiterata violazione del Regolamento di contabilità, con ritardi e aggravi procedimentali riflessi direttamente sulla funzionalità del Comune in non palese contrasto con i doveri di “collaborazione” (assunti peraltro a principio generale dalla legge n. 241/1990, positivizzati, anche dal Codice dei contratti pubblici).

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La legittima revoca del Collegio dei revisori dei conti

La legittima revoca del Collegio dei revisori dei conti

La sez. I Napoli del TAR Campania, con la sentenza 6 novembre 2025, n. 7159 (est. D’ALTERIO) conferma la piena legittimità della revoca operata dal Consiglio comunale del Collegio dei revisori dei conti (organo interno) a seguito di reiterata violazione del Regolamento di contabilità, con ritardi e aggravi procedimentali riflessi direttamente sulla funzionalità del Comune in non palese contrasto con i doveri di “collaborazione” (assunti peraltro a principio generale dalla legge n. 241/1990, positivizzati, anche dal Codice dei contratti pubblici).

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La sez. I Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 8 ottobre 2025 n. 2197, legittima l’applicazione di una norma regolamentare sull’obbligo di un deposito cauzionale per i rispristini stradali (manomissione del suolo per interventi sui sottoservizi) adottato dopo il rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori: vale il principio del tempus regit actum sulle vicende dei rapporti secondo lo ius superveniens[1].

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Piena legittimità della disciplina ex post sui ripristini stradali

Piena legittimità della disciplina ex post sui ripristini stradali

La sez. I Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 8 ottobre 2025 n. 2197, legittima l’applicazione di una norma regolamentare sull’obbligo di un deposito cauzionale per i rispristini stradali (manomissione del suolo per interventi sui sottoservizi) adottato dopo il rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori: vale il principio del tempus regit actum sulle vicende dei rapporti secondo lo ius superveniens[1].

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La sez. II ter Roma del TAR Lazio, con la sentenza 30 settembre 2025 n. 16832, si pronuncia sull’illegittima revoca di una concessione di spazio pubblico (somministrazione alimenti e bevande) in violazione delle garanzie partecipative e per l’esiguità della motivazione fondata esclusivamente sull’abusività dell’occupazione di parte dello spazio (marciapiede).

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Revoca illegittima di concessione di spazio pubblico

Revoca illegittima di concessione di spazio pubblico

La sez. II ter Roma del TAR Lazio, con la sentenza 30 settembre 2025 n. 16832, si pronuncia sull’illegittima revoca di una concessione di spazio pubblico (somministrazione alimenti e bevande) in violazione delle garanzie partecipative e per l’esiguità della motivazione fondata esclusivamente sull’abusività dell’occupazione di parte dello spazio (marciapiede).

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L’art. 12, Provvedimenti attributivi di vantaggi economici, della legge n. 241/1990, regola «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati», a condizione che siano predeterminati da parte della singola Amministrazione erogatrice, «nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti», i «criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi», segnando un onere di natura istruttoria (di trasparenza) che impone nell’atto (singoli) di erogazione di dimostrare «l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità», seguite, dimostrando la legittimità dell’iter amministrativo[1].

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Contributi a consuntivo e impegno di spesa

Contributi a consuntivo e impegno di spesa

L’art. 12, Provvedimenti attributivi di vantaggi economici, della legge n. 241/1990, regola «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati», a condizione che siano predeterminati da parte della singola Amministrazione erogatrice, «nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti», i «criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi», segnando un onere di natura istruttoria (di trasparenza) che impone nell’atto (singoli) di erogazione di dimostrare «l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità», seguite, dimostrando la legittimità dell’iter amministrativo[1].

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La sez. II del TAR Marche, con la sentenza 27 agosto 2025, n. 644, conferma l’impossibilità di utilizzare gli strumenti di semplificazione e speditezza in materia edilizia a fronte di istanze prive dei requisiti, anzi oggetto di interlocutorie negative: il silenzio – assenso non si forma in presenza di un prediniego, anche senza la necessaria formalizzazione dell’atto provvedimentale di diniego nei termini perfezionamento del tacito assenso, non potendo equiparare tale inerzia ad una legittima aspettativa: l’approdo sostanziale legittima, di converso, il formale diniego dopo i termini normativi di formazione del silenzio – assenso.

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Il silenzio – assenso e sospensione procedimentale in ambito urbanistico

Il silenzio – assenso e sospensione procedimentale in ambito urbanistico

La sez. II del TAR Marche, con la sentenza 27 agosto 2025, n. 644, conferma l’impossibilità di utilizzare gli strumenti di semplificazione e speditezza in materia edilizia a fronte di istanze prive dei requisiti, anzi oggetto di interlocutorie negative: il silenzio – assenso non si forma in presenza di un prediniego, anche senza la necessaria formalizzazione dell’atto provvedimentale di diniego nei termini perfezionamento del tacito assenso, non potendo equiparare tale inerzia ad una legittima aspettativa: l’approdo sostanziale legittima, di converso, il formale diniego dopo i termini normativi di formazione del silenzio – assenso.

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La sez. contr. Veneto, della Corte dei conti, con deliberazione del 1° agosto 2025, n. 136 (Relatore Bianchi), apre alla piena possibilità dei costituendi ATS (Ambiti Territoriali Sociali), consorzio (caso di specie) tra Comuni istituiti per l’esercizio di servizi sociali pubblici in alternativa alla gestione diretta, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 267/2000[1], di assumere le assistenti sociali senza diminuzione della capacità assunzionale degli enti aderenti, in quanto la spesa viene sostenuta con fondi non propri (ovvero, dello Stato).

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Piena capacità assunzionale delle nuove ATS

Piena capacità assunzionale delle nuove ATS

La sez. contr. Veneto, della Corte dei conti, con deliberazione del 1° agosto 2025, n. 136 (Relatore Bianchi), apre alla piena possibilità dei costituendi ATS (Ambiti Territoriali Sociali), consorzio (caso di specie) tra Comuni istituiti per l’esercizio di servizi sociali pubblici in alternativa alla gestione diretta, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 267/2000[1], di assumere le assistenti sociali senza diminuzione della capacità assunzionale degli enti aderenti, in quanto la spesa viene sostenuta con fondi non propri (ovvero, dello Stato).

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