«Libero Pensatore» (sempre)

Il Sindaco rappresenta il proprio territorio, e anche lo Stato, ha una competenza propria (una prerogativa del possesso della carica) la responsabilità dell’Amministrazione del Comune a livello generale, il cui segno distintivo (di tale titolarità esclusiva di funzione pubblica), secondo la chiara stesura della norma del comma 12, dell’art. 50, del d.lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL), «è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla»[1].

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La fascia tricolore: più di un simbolo

La fascia tricolore: più di un simbolo

Il Sindaco rappresenta il proprio territorio, e anche lo Stato, ha una competenza propria (una prerogativa del possesso della carica) la responsabilità dell’Amministrazione del Comune a livello generale, il cui segno distintivo (di tale titolarità esclusiva di funzione pubblica), secondo la chiara stesura della norma del comma 12, dell’art. 50, del d.lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL), «è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla»[1].

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Il diritto di accesso del consigliere comunale trova la propria base giuridica nell’art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), quale diritto pieno ad acquisire le «notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato», essendo tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge[1], segnando inesorabilmente una prospettiva estesa del diritto, avuto riguardo all’insieme delle norme che direttamente o indirettamente giustificano e legittimano all’attualità dell’esercizio.

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Nessun onere motivazionale per l’accesso del consigliere comunale

Nessun onere motivazionale per l’accesso del consigliere comunale

Il diritto di accesso del consigliere comunale trova la propria base giuridica nell’art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), quale diritto pieno ad acquisire le «notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato», essendo tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge[1], segnando inesorabilmente una prospettiva estesa del diritto, avuto riguardo all’insieme delle norme che direttamente o indirettamente giustificano e legittimano all’attualità dell’esercizio.

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Con parere n. 11 del 4 febbraio 2025. della sezione controllo Basilicata della Corte dei conti, si innova l’orientamento sulla determinazione della “classe” del Comune, prendendo a riferimento (in opposizione al precedente) la popolazione dell’ultimo censimento, i cui effetti si riflettono sulla determinazione dell’indennità di funzione degli amministratori locali.

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Indennità di funzione e classe demografica del Comune

Indennità di funzione e classe demografica del Comune

Con parere n. 11 del 4 febbraio 2025. della sezione controllo Basilicata della Corte dei conti, si innova l’orientamento sulla determinazione della “classe” del Comune, prendendo a riferimento (in opposizione al precedente) la popolazione dell’ultimo censimento, i cui effetti si riflettono sulla determinazione dell’indennità di funzione degli amministratori locali.

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L’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) manifesta un diritto di accesso “espanso” del consigliere comunale, non nella forma dell’accesso documentale (ex artt. 22 ss. della legge n. 241/1990), quanto in un diritto attinente allo status di “ottenere” (diritto pieno e autonomo) dall’Amministrazione di appartenenza e sue partecipate («aziende ed enti dipendenti») tutte (nessuna esclusa) «le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge» (quando una fonte primaria ne imponga la non divulgazione).

Tutto ciò che è “utile” è accessibile.

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Accesso del consigliere comunale ai pareri legali

Accesso del consigliere comunale ai pareri legali

L’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) manifesta un diritto di accesso “espanso” del consigliere comunale, non nella forma dell’accesso documentale (ex artt. 22 ss. della legge n. 241/1990), quanto in un diritto attinente allo status di “ottenere” (diritto pieno e autonomo) dall’Amministrazione di appartenenza e sue partecipate («aziende ed enti dipendenti») tutte (nessuna esclusa) «le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge» (quando una fonte primaria ne imponga la non divulgazione).

Tutto ciò che è “utile” è accessibile.

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La sez. giurisdizionale Lombardia della Corte dei conti, con la sentenza n. 190 del 6 dicembre 2024, condanna un amministratore locale per l’uso improprio dei permessi per l’esercizio delle funzioni amministrative, ex art. 79 del d.lgs. n. 267/2000: un abuso in assenza dei requisiti di legge, ovvero false attestazioni dell’effettivo esercizio del mandato nei giorni richiesti, oltre ad altri profili di danno[1].

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L’eccesso improprio di permessi e altri reati

L’eccesso improprio di permessi e altri reati

La sez. giurisdizionale Lombardia della Corte dei conti, con la sentenza n. 190 del 6 dicembre 2024, condanna un amministratore locale per l’uso improprio dei permessi per l’esercizio delle funzioni amministrative, ex art. 79 del d.lgs. n. 267/2000: un abuso in assenza dei requisiti di legge, ovvero false attestazioni dell’effettivo esercizio del mandato nei giorni richiesti, oltre ad altri profili di danno[1].

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La sez. controllo della Corte dei conti della Campania, a distanza di alcuni mesi[1], con la deliberazione n. 312 del 21 dicembre 2023, ritorna sulla natura dell’indennità di carica del Sindaco, sulla facoltà della sua rinuncia[2] e degli effetti diretti sull’indennità di fine mandato: segue la medesima sorte.

Il dubbio

L’intervento collaborativo della Corte dei conti viene richiesto da un Sindaco per comprendere se con la rinuncia dell’indennità di carica, la sua devoluzione al perseguimento di finalità pubbliche, al termine del mandato quinquennale, l’indennità di fine mandato possa essere comunque riconosciuta in favore del Sindaco uscente, in presenza di un suo accantonamento o devoluta ai medesimi fini.

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L’indennità di fine mandato del Sindaco e la sua rinuncia

L’indennità di fine mandato del Sindaco e la sua rinuncia

La sez. controllo della Corte dei conti della Campania, a distanza di alcuni mesi[1], con la deliberazione n. 312 del 21 dicembre 2023, ritorna sulla natura dell’indennità di carica del Sindaco, sulla facoltà della sua rinuncia[2] e degli effetti diretti sull’indennità di fine mandato: segue la medesima sorte.

Il dubbio

L’intervento collaborativo della Corte dei conti viene richiesto da un Sindaco per comprendere se con la rinuncia dell’indennità di carica, la sua devoluzione al perseguimento di finalità pubbliche, al termine del mandato quinquennale, l’indennità di fine mandato possa essere comunque riconosciuta in favore del Sindaco uscente, in presenza di un suo accantonamento o devoluta ai medesimi fini.

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