«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. quinta del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 5464, chiarisce che in sede di gara la valutazione sull’anomalia va considerata nel suo complesso e non nei limiti dell’offerta stessa.

L’anomalia

L’art. 110, Offerte anormalmente basse, del Codice dei contratti pubblici, al primo comma postula che il seggio di gara valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati («della manodopera e gli oneri aziendali»), appaia anormalmente bassa, affidando al bando/avviso di gara gli elementi specifici (criteri) ai fini della valutazione[1].

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Giudizio di anomalia nel suo complesso

Giudizio di anomalia nel suo complesso

La sez. quinta del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 5464, chiarisce che in sede di gara la valutazione sull’anomalia va considerata nel suo complesso e non nei limiti dell’offerta stessa.

L’anomalia

L’art. 110, Offerte anormalmente basse, del Codice dei contratti pubblici, al primo comma postula che il seggio di gara valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati («della manodopera e gli oneri aziendali»), appaia anormalmente bassa, affidando al bando/avviso di gara gli elementi specifici (criteri) ai fini della valutazione[1].

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Il Ministero dell’interno (Territorio e autonomie locali, 1° Giugno 2023, Categoria 05.02.03, Commissioni e gruppi consiliari) rispondendo ad un Ente Locale, con riferimento alle modalità di operare del “Gruppo misto monopersonale”, ha fornito la seguente massima riferendo che «compete al consiglio comunale, nella sua autonomia, fornire un’interpretazione delle norme statutarie e regolamentari di cui si è dotato».

Il regolamento consiliare

Seppure appare certo che l’interpretazione non possa che avvenire dall’organo che ha adottato l’atto, questo non esclude che il funzionamento del Consiglio comunale, come statuisce l’articolo 38, comma secondo del TUEL, opera sia nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto comunale ma anche non potendo contenere norme contrarie a disposizioni di legge, dovendo, in ogni caso, garantire idonea tutela alla minoranza, contemplando misure giuridiche volte a conservare il giusto criterio della proporzionalità della rappresentanza, senza negare l’esercizio del c.d. munus pubblico (rigore interpretativo che non può assecondare la volontà della maggioranza rispetto all’opposizione nel garantire e salvaguardare l’accesso al dibattito consiliare).

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I diritti di operare del Gruppo misto monopersonale

I diritti di operare del Gruppo misto monopersonale

Il Ministero dell’interno (Territorio e autonomie locali, 1° Giugno 2023, Categoria 05.02.03, Commissioni e gruppi consiliari) rispondendo ad un Ente Locale, con riferimento alle modalità di operare del “Gruppo misto monopersonale”, ha fornito la seguente massima riferendo che «compete al consiglio comunale, nella sua autonomia, fornire un’interpretazione delle norme statutarie e regolamentari di cui si è dotato».

Il regolamento consiliare

Seppure appare certo che l’interpretazione non possa che avvenire dall’organo che ha adottato l’atto, questo non esclude che il funzionamento del Consiglio comunale, come statuisce l’articolo 38, comma secondo del TUEL, opera sia nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto comunale ma anche non potendo contenere norme contrarie a disposizioni di legge, dovendo, in ogni caso, garantire idonea tutela alla minoranza, contemplando misure giuridiche volte a conservare il giusto criterio della proporzionalità della rappresentanza, senza negare l’esercizio del c.d. munus pubblico (rigore interpretativo che non può assecondare la volontà della maggioranza rispetto all’opposizione nel garantire e salvaguardare l’accesso al dibattito consiliare).

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