«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. II Brescia, del TAR Lombardia con la sentenza 11 febbraio 2026 n. 147 (estensore Limongelli), delinea i requisiti per poter richiedere il rilascio del titolo edilizio, ai sensi dell’art. 11, Caratteristiche del permesso di costruire, del d.lgs. n. 380/2001 (comma 1: «Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo»), dovendo dimostrare non solo di avere la disponibilità giuridica del bene ma anche la disponibilità materiale: una relazione qualificata con il bene, dove la mancanza di uno dei due requisiti impedisce una valida legittimazione al rilascio.

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Legittimazione alla richiesta del titolo edilizio

Legittimazione alla richiesta del titolo edilizio

La sez. II Brescia, del TAR Lombardia con la sentenza 11 febbraio 2026 n. 147 (estensore Limongelli), delinea i requisiti per poter richiedere il rilascio del titolo edilizio, ai sensi dell’art. 11, Caratteristiche del permesso di costruire, del d.lgs. n. 380/2001 (comma 1: «Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo»), dovendo dimostrare non solo di avere la disponibilità giuridica del bene ma anche la disponibilità materiale: una relazione qualificata con il bene, dove la mancanza di uno dei due requisiti impedisce una valida legittimazione al rilascio.

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La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 5 febbraio 2026, n. 956 (estensore Santise), consolida la norma dell’art. 16, Contributo per il rilascio del permesso di costruire, del DPR n. 380/2001, secondo la quale «il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione», legittimando la PA all’archiviazione della richiesta del titolo edilizio in assenza del pagamento del dovuto (c.d. principio di onerosità)[1] secondo le indicazioni fornite dalla stessa non potendo il privato (unilateralmente) stabilire modalità, termini e quantum del pagamento, compresa la cessione degli standard o la sostitutiva monetizzazione[2].

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Pagamento degli oneri di urbanizzazione

Pagamento degli oneri di urbanizzazione

La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 5 febbraio 2026, n. 956 (estensore Santise), consolida la norma dell’art. 16, Contributo per il rilascio del permesso di costruire, del DPR n. 380/2001, secondo la quale «il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione», legittimando la PA all’archiviazione della richiesta del titolo edilizio in assenza del pagamento del dovuto (c.d. principio di onerosità)[1] secondo le indicazioni fornite dalla stessa non potendo il privato (unilateralmente) stabilire modalità, termini e quantum del pagamento, compresa la cessione degli standard o la sostitutiva monetizzazione[2].

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La sez. II Napoli del TAR Campania, con la sentenza 15 gennaio 2026 n. 272, consolida un principio di legalità secondo il quale la realizzazione di un’opera abusiva comporta la sua demolizione, soprattutto quando l’intervento avviene su un terreno di proprietà pubblica, dove la norma positiva dell’art. 35, Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici, del DPR n. 380/2001, impone al dirigente o al responsabile dell’ufficio, «previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo»: una condotta vincolata senza possibilità di sanzioni alternative, atteso che la norma mira a prevenire l’indebito utilizzo di beni demaniali ed è vincolante rispetto al ripristino dello stato dei luoghi[1].

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Abuso edilizio su area pubblica o bene pubblico

Abuso edilizio su area pubblica o bene pubblico

La sez. II Napoli del TAR Campania, con la sentenza 15 gennaio 2026 n. 272, consolida un principio di legalità secondo il quale la realizzazione di un’opera abusiva comporta la sua demolizione, soprattutto quando l’intervento avviene su un terreno di proprietà pubblica, dove la norma positiva dell’art. 35, Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici, del DPR n. 380/2001, impone al dirigente o al responsabile dell’ufficio, «previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo»: una condotta vincolata senza possibilità di sanzioni alternative, atteso che la norma mira a prevenire l’indebito utilizzo di beni demaniali ed è vincolante rispetto al ripristino dello stato dei luoghi[1].

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La sez. II del TAR Piemonte, con la sentenza 21 agosto 2025, n. 1291, delinea una sorta di responsabilità oggettiva a carico di colui che subentra nella proprietà (anche in caso di vendita forzata) di un bene immobile su cui grava un provvedimento sanzionatorio di demolizione, indipendentemente dalla conoscenza o meno dell’abuso edilizio, ovvero di essere l’autore dell’illecito permanente, stante la natura reale dell’obbligo ripristinatorio (le eventuali azioni di regresso trovano ristoro in sede civile).

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Ordine di demolizione e ordinanza sindacale: effetti sull’acquirente subentrante

Ordine di demolizione e ordinanza sindacale: effetti sull’acquirente subentrante

La sez. II del TAR Piemonte, con la sentenza 21 agosto 2025, n. 1291, delinea una sorta di responsabilità oggettiva a carico di colui che subentra nella proprietà (anche in caso di vendita forzata) di un bene immobile su cui grava un provvedimento sanzionatorio di demolizione, indipendentemente dalla conoscenza o meno dell’abuso edilizio, ovvero di essere l’autore dell’illecito permanente, stante la natura reale dell’obbligo ripristinatorio (le eventuali azioni di regresso trovano ristoro in sede civile).

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La sez. II del TAR Marche, con la sentenza 27 agosto 2025, n. 644, conferma l’impossibilità di utilizzare gli strumenti di semplificazione e speditezza in materia edilizia a fronte di istanze prive dei requisiti, anzi oggetto di interlocutorie negative: il silenzio – assenso non si forma in presenza di un prediniego, anche senza la necessaria formalizzazione dell’atto provvedimentale di diniego nei termini perfezionamento del tacito assenso, non potendo equiparare tale inerzia ad una legittima aspettativa: l’approdo sostanziale legittima, di converso, il formale diniego dopo i termini normativi di formazione del silenzio – assenso.

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Il silenzio – assenso e sospensione procedimentale in ambito urbanistico

Il silenzio – assenso e sospensione procedimentale in ambito urbanistico

La sez. II del TAR Marche, con la sentenza 27 agosto 2025, n. 644, conferma l’impossibilità di utilizzare gli strumenti di semplificazione e speditezza in materia edilizia a fronte di istanze prive dei requisiti, anzi oggetto di interlocutorie negative: il silenzio – assenso non si forma in presenza di un prediniego, anche senza la necessaria formalizzazione dell’atto provvedimentale di diniego nei termini perfezionamento del tacito assenso, non potendo equiparare tale inerzia ad una legittima aspettativa: l’approdo sostanziale legittima, di converso, il formale diniego dopo i termini normativi di formazione del silenzio – assenso.

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Il comma 3, dell’art. 31, Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, del DPR n. 380/2001, nella sua chiarezza espositiva dispone che «se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune», esprimendo una forza ripristinatoria (caratterizzata per il fatto che attiene al bene e non al reo) e sanzionatoria (dell’ablazione della proprietà) ad efficacia condizionata e differita, essendo previsto ex lege il termine dilatorio di novanta giorni per conformarvisi, rilevando che l’atto è privo di discrezionalità, essendo vincolato all’accertamento dell’abuso: l’inottemperanza.

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Inottemperanza all’ordinanza di demolizione disposta del giudice penale

Inottemperanza all’ordinanza di demolizione disposta del giudice penale

Il comma 3, dell’art. 31, Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, del DPR n. 380/2001, nella sua chiarezza espositiva dispone che «se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune», esprimendo una forza ripristinatoria (caratterizzata per il fatto che attiene al bene e non al reo) e sanzionatoria (dell’ablazione della proprietà) ad efficacia condizionata e differita, essendo previsto ex lege il termine dilatorio di novanta giorni per conformarvisi, rilevando che l’atto è privo di discrezionalità, essendo vincolato all’accertamento dell’abuso: l’inottemperanza.

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