«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

È noto che nella determinazione del contenuto di uno strumento urbanistico generale l’Amministrazione gode di ampi margini di prospettiva politica, dove la motivazione è ricavabile dai criteri tecnico – discrezionali presenti nei documenti, nella piena consapevolezza che le scelte urbanistiche di carattere generale costituiscono apprezzamenti di merito tendenzialmente sottratte al sindacato di legittimità, salvo che siano inficiate da errori di fatto, oppure da gravi o abnormi illogicità, oppure da irragionevolezza o da contraddittorietà[1].

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Aspetti coesistenti nell’ordine di demolizione e in una convenzione urbanistica scaduta

Aspetti coesistenti nell’ordine di demolizione e in una convenzione urbanistica scaduta

È noto che nella determinazione del contenuto di uno strumento urbanistico generale l’Amministrazione gode di ampi margini di prospettiva politica, dove la motivazione è ricavabile dai criteri tecnico – discrezionali presenti nei documenti, nella piena consapevolezza che le scelte urbanistiche di carattere generale costituiscono apprezzamenti di merito tendenzialmente sottratte al sindacato di legittimità, salvo che siano inficiate da errori di fatto, oppure da gravi o abnormi illogicità, oppure da irragionevolezza o da contraddittorietà[1].

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La sez. II Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 20 luglio 2023, n. 2409, offre una definizione di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, consentendo di stabilire una distinzione tra gli interventi e connessa attività istruttoria necessaria (a sostegno dell’esistente), nel senso di inquadrare l’intervento edilizio non in una “nuova costruzione” ma in una “ristrutturazione”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380/2001, quando sia fornita la prova dell’originaria consistenza, ovvero ove non vi sia nuovo consumo del suolo[1].

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Nuova costruzione o ristrutturazione edilizia

Nuova costruzione o ristrutturazione edilizia

La sez. II Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 20 luglio 2023, n. 2409, offre una definizione di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, consentendo di stabilire una distinzione tra gli interventi e connessa attività istruttoria necessaria (a sostegno dell’esistente), nel senso di inquadrare l’intervento edilizio non in una “nuova costruzione” ma in una “ristrutturazione”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380/2001, quando sia fornita la prova dell’originaria consistenza, ovvero ove non vi sia nuovo consumo del suolo[1].

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La sez. I Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 24 ottobre 2022 n. 2822, spicca per una situazione alquanto singolare dove da una parte, un soggetto cita in giudizio una PA per l’asserito silenzio serbato nell’obbligo di stendere e rilasciare un certificato di destinazione urbanistica (CDU), dall’altro, si perviene alla costatazione che alcuna inerzia si è resa responsabile l’Amministrazione locale, quanto semmai dell’indolenza (sinonimo di inerzia) dell’interessato nel ritirare l’atto.

Fatti essenziali

La parte ricorrente, in previsione di una vendita immobiliare, presentava al Comune una richiesta del CDU per l’area oggetto di stipula (rogito), e nel rilascio il Responsabile avrebbe omesso alcune particelle del foglio catastale; seguiva richiesta di un ulteriore certificato di destinazione urbanistica per le parti residue.

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Mancato ritiro del CDU: nessuna inerzia della PA

Mancato ritiro del CDU: nessuna inerzia della PA

La sez. I Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 24 ottobre 2022 n. 2822, spicca per una situazione alquanto singolare dove da una parte, un soggetto cita in giudizio una PA per l’asserito silenzio serbato nell’obbligo di stendere e rilasciare un certificato di destinazione urbanistica (CDU), dall’altro, si perviene alla costatazione che alcuna inerzia si è resa responsabile l’Amministrazione locale, quanto semmai dell’indolenza (sinonimo di inerzia) dell’interessato nel ritirare l’atto.

Fatti essenziali

La parte ricorrente, in previsione di una vendita immobiliare, presentava al Comune una richiesta del CDU per l’area oggetto di stipula (rogito), e nel rilascio il Responsabile avrebbe omesso alcune particelle del foglio catastale; seguiva richiesta di un ulteriore certificato di destinazione urbanistica per le parti residue.

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Può accadere che vengano segnalate all’Amministrazione civica situazioni di grave degrado urbano, con l’occupazione (o meno) di beni fatiscenti, privi di ogni standard igienico – sanitario e di sicurezza, in evidente violazione delle specifiche prescrizioni edilizie per l’abitabilità, ovvero la dichiarazione di agibilità, funzionali alla fruibilità degli immobili per un determinato uso: «la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata», ex comma 1, dell’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001.

Invero, il certificato di agibilità/segnalazione certificata dei locali attesta non solo la salubrità degli ambienti ma anche la conformità dell’opera realizzata rispetto al progetto approvato, avendo valutato l’intera situazione sotto molteplici profili e presupposti di conformità urbanistico-edilizia dei beni: in caso di accertata carenza di tali requisiti segue l’intervento sospensivo e/o inibitorio e/o sanzionatorio dell’Autorità civica[1].

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Appunti sul potere di ordinanza sindacale di sgombero di un bene (privato) in grave stato di abbandono e malsano

Appunti sul potere di ordinanza sindacale di sgombero di un bene (privato) in grave stato di abbandono e malsano

Può accadere che vengano segnalate all’Amministrazione civica situazioni di grave degrado urbano, con l’occupazione (o meno) di beni fatiscenti, privi di ogni standard igienico – sanitario e di sicurezza, in evidente violazione delle specifiche prescrizioni edilizie per l’abitabilità, ovvero la dichiarazione di agibilità, funzionali alla fruibilità degli immobili per un determinato uso: «la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata», ex comma 1, dell’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001.

Invero, il certificato di agibilità/segnalazione certificata dei locali attesta non solo la salubrità degli ambienti ma anche la conformità dell’opera realizzata rispetto al progetto approvato, avendo valutato l’intera situazione sotto molteplici profili e presupposti di conformità urbanistico-edilizia dei beni: in caso di accertata carenza di tali requisiti segue l’intervento sospensivo e/o inibitorio e/o sanzionatorio dell’Autorità civica[1].

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L’Amministrazione è titolare della competenza sulla valutazione della nuova destinazione di un bene (adibito al culto e alla preghiera) anche in assenza di un espresso divieto.

La seconda sezione Milano del T.A.R. Lombardia, con la sentenza n. 2018 del 27 agosto 2018, ritiene legittimo il diniego opposto da un Comune al cambio di destinazione urbanistica per la realizzazione di un edificio di culto, anche in assenza di un divieto espresso dalle norme o della realizzazione di nuove opere edilizie.

Il Comune rigettava la domanda di permesso di costruire, presentata da un’Associazione, per realizzare un luogo di culto in un determinato immobile:

A margine, veniva segnalato nel bene adibito a luogo di culto risultava, da un rapporto di Polizia Locale, «una rilevante presenza di persone da ultimo nelle serate di venerdì e sabato desumibile dal numero consistente di veicoli nell’area esterna e dal via vai di persone in entrata e uscita dall’immobile».

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Edifici di culto e destinazione urbanistica

Edifici di culto e destinazione urbanistica

L’Amministrazione è titolare della competenza sulla valutazione della nuova destinazione di un bene (adibito al culto e alla preghiera) anche in assenza di un espresso divieto.

La seconda sezione Milano del T.A.R. Lombardia, con la sentenza n. 2018 del 27 agosto 2018, ritiene legittimo il diniego opposto da un Comune al cambio di destinazione urbanistica per la realizzazione di un edificio di culto, anche in assenza di un divieto espresso dalle norme o della realizzazione di nuove opere edilizie.

Il Comune rigettava la domanda di permesso di costruire, presentata da un’Associazione, per realizzare un luogo di culto in un determinato immobile:

A margine, veniva segnalato nel bene adibito a luogo di culto risultava, da un rapporto di Polizia Locale, «una rilevante presenza di persone da ultimo nelle serate di venerdì e sabato desumibile dal numero consistente di veicoli nell’area esterna e dal via vai di persone in entrata e uscita dall’immobile».

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