«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 15 aprile 2025, n. 3258 (estensore Arrivi), affronta un tema attuale del c.d. iperturismo (overtourism o sovraffollamento) che proietta fenomeni di disagio da parte dei residenti “infastiditi” dall’affluenza di “stranieri” (o dalla movida notturna, o da ambienti trasformati in locazioni brevi, ticket d’ingresso, e altro di conseguenza)[1]: nella valorizzazione e riqualificazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali l’Amministrazione deve valutare ex ante l’impatto dell’affluenza dei turisti sulla vivibilità urbana.

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L’overtourism sulle scelte decisionali

L’overtourism sulle scelte decisionali

La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 15 aprile 2025, n. 3258 (estensore Arrivi), affronta un tema attuale del c.d. iperturismo (overtourism o sovraffollamento) che proietta fenomeni di disagio da parte dei residenti “infastiditi” dall’affluenza di “stranieri” (o dalla movida notturna, o da ambienti trasformati in locazioni brevi, ticket d’ingresso, e altro di conseguenza)[1]: nella valorizzazione e riqualificazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali l’Amministrazione deve valutare ex ante l’impatto dell’affluenza dei turisti sulla vivibilità urbana.

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In ambito urbanistico/edilizio l’“unicità” dell’intervento assume una funzione determinante, specie quando l’Amministrazione deve valutare la presenza – in un bene patrimoniale – di opere da sanare, dovendo stabilire, ad esempio, se applicare una sanzione per singolo locale (unità) o per compendio immobiliare (che include più locali o appartamenti), ovvero distinguendo con precisione l’unità immobiliare indipendente all’interno di un’entità immobiliare più ampia (il c.d. sub), consentendo di individuare la presenza di uno o più proprietari (dell’abuso): la prospettiva cambia il quantum della sanzione, ovvero la cubatura da sanare.

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L’unicità dell’intervento edilizio in sanatoria

L’unicità dell’intervento edilizio in sanatoria

In ambito urbanistico/edilizio l’“unicità” dell’intervento assume una funzione determinante, specie quando l’Amministrazione deve valutare la presenza – in un bene patrimoniale – di opere da sanare, dovendo stabilire, ad esempio, se applicare una sanzione per singolo locale (unità) o per compendio immobiliare (che include più locali o appartamenti), ovvero distinguendo con precisione l’unità immobiliare indipendente all’interno di un’entità immobiliare più ampia (il c.d. sub), consentendo di individuare la presenza di uno o più proprietari (dell’abuso): la prospettiva cambia il quantum della sanzione, ovvero la cubatura da sanare.

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La mancata assegnazione dell’alloggio

La sez. II del TAR Piemonte, con la sentenza 4 aprile 2022 n. 316, accoglie la richiesta di risarcimento del danno derivante dal diniego (illegittimo) di assegnazione di un alloggio di edilizia sociale.

La questione prende l’avvio dalla mancata consegna (ripetuti dinieghi) di un alloggio di emergenza abitativa da parte di un Ente locale, giustificata dalla morosità pregressa (una precedente assegnazione), dal sovradimensionamento dell’immobile di proprietà rispetto al nucleo, dalla dichiarazione ISEE non veritiera, tutte condizioni che certificavano la mancanza dei requisiti richiesti dalla disciplina regolamentare, oltre (riferiva l’Ente civico) la mancata collaborazione partecipativa del richiedente.

Successivamente, a seguito di una sentenza favorevole alla parte ricorrente, l’Ente assegnava un’abitazione e sottoscriveva il relativo contratto.

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Risarcimento derivante dal diniego dell’assegnazione di alloggio

Risarcimento derivante dal diniego dell’assegnazione di alloggio

La mancata assegnazione dell’alloggio

La sez. II del TAR Piemonte, con la sentenza 4 aprile 2022 n. 316, accoglie la richiesta di risarcimento del danno derivante dal diniego (illegittimo) di assegnazione di un alloggio di edilizia sociale.

La questione prende l’avvio dalla mancata consegna (ripetuti dinieghi) di un alloggio di emergenza abitativa da parte di un Ente locale, giustificata dalla morosità pregressa (una precedente assegnazione), dal sovradimensionamento dell’immobile di proprietà rispetto al nucleo, dalla dichiarazione ISEE non veritiera, tutte condizioni che certificavano la mancanza dei requisiti richiesti dalla disciplina regolamentare, oltre (riferiva l’Ente civico) la mancata collaborazione partecipativa del richiedente.

Successivamente, a seguito di una sentenza favorevole alla parte ricorrente, l’Ente assegnava un’abitazione e sottoscriveva il relativo contratto.

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