«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I L’Aquila del TAR Abruzzo, con la sentenza 23 ottobre 2025 n. 462, dispone che il dipendente pubblico collocato in quiescenza durante la partecipazione in qualità di componente di una Commissione di gara non necessita della sua sostituzione, in quanto si tratta di un organo tecnico che non viene compromesso nella sua imparzialità e competenza professionale, dovendo valutare la legittimità della composizione al momento della sua nomina, secondo il principio del tempus regit actum.

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Componente della commissione di gara in quiescenza

Componente della commissione di gara in quiescenza

La sez. I L’Aquila del TAR Abruzzo, con la sentenza 23 ottobre 2025 n. 462, dispone che il dipendente pubblico collocato in quiescenza durante la partecipazione in qualità di componente di una Commissione di gara non necessita della sua sostituzione, in quanto si tratta di un organo tecnico che non viene compromesso nella sua imparzialità e competenza professionale, dovendo valutare la legittimità della composizione al momento della sua nomina, secondo il principio del tempus regit actum.

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La sez. I Pescara del TAR Abruzzo, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 240 (Est. Giardino), nel derimere una errata scansione procedimentale di concorso, nella determinazione dei punteggi di valutazione (i criteri), rifugge dalle giustificazioni dell’Amministrazione nell’imputare la responsabilità all’IA (intelligenza artificiale), quasi a volere riconoscere una identità (digitale) alla macchina, aspetto non ancora consolidato nel diritto positivo, esigendo necessariamente (e giuridicamente) il controllo umano sui processi (robotizzazione) informatici del software: un forte richiamo al dovere di esercizio della funzione.

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Il fattore umano non ancora sostituibile dalla IA

Il fattore umano non ancora sostituibile dalla IA

La sez. I Pescara del TAR Abruzzo, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 240 (Est. Giardino), nel derimere una errata scansione procedimentale di concorso, nella determinazione dei punteggi di valutazione (i criteri), rifugge dalle giustificazioni dell’Amministrazione nell’imputare la responsabilità all’IA (intelligenza artificiale), quasi a volere riconoscere una identità (digitale) alla macchina, aspetto non ancora consolidato nel diritto positivo, esigendo necessariamente (e giuridicamente) il controllo umano sui processi (robotizzazione) informatici del software: un forte richiamo al dovere di esercizio della funzione.

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In via generale, il seggio elettorale costituisce un collegio temporaneo[1], finalizzato a garantire la partecipazione al voto e il relativo risultato, che sommato a tutti i voti dei seggi, consente di proclamare l’esito della consultazione: la libera manifestazione di un primario diritto fondamentale («il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico», ex art. 48, comma 2, Cost.)[2].

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Cancellazione del presidente di seggio dall’albo

Cancellazione del presidente di seggio dall’albo

In via generale, il seggio elettorale costituisce un collegio temporaneo[1], finalizzato a garantire la partecipazione al voto e il relativo risultato, che sommato a tutti i voti dei seggi, consente di proclamare l’esito della consultazione: la libera manifestazione di un primario diritto fondamentale («il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico», ex art. 48, comma 2, Cost.)[2].

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La sez. I Lecce, del TAR Puglia, con la sentenza 27 marzo 2023 n. 401, interviene confermando, con una lettura sostanziale, l’imputabilità di un atto alla PA, anche qualora sia privo di firma, purché dagli ulteriori elementi si possa desumerne il suo autore, ovvero la titolarità del potere ascrivibile all’Amministrazione procedente (la riferibilità all’organo di competenza)[1], specie quando il provvedimento è vincolato[2] e susseguente ad un procedimento privo di discrezionalità (ordinanza di demolizione).

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Imputazione dell’atto privo di firma

Imputazione dell’atto privo di firma

La sez. I Lecce, del TAR Puglia, con la sentenza 27 marzo 2023 n. 401, interviene confermando, con una lettura sostanziale, l’imputabilità di un atto alla PA, anche qualora sia privo di firma, purché dagli ulteriori elementi si possa desumerne il suo autore, ovvero la titolarità del potere ascrivibile all’Amministrazione procedente (la riferibilità all’organo di competenza)[1], specie quando il provvedimento è vincolato[2] e susseguente ad un procedimento privo di discrezionalità (ordinanza di demolizione).

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